TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2018-11-14, n. 201811007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2018-11-14, n. 201811007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201811007
Data del deposito : 14 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2018

N. 11007/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08013/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8013 del 2018, proposto da
Imago Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 145/113241 del 13.06.2018, successivamente conosciuto, recante il “nulla osta di proiezione in pubblico” nella parte in cui il M.B.A.C.T. ha posto il “divieto di visione ai minori degli anni diciotto”;

- del parere espresso dalla Commissione di revisione di II grado richiamato nel provvedimento;

- del decreto ministeriale del 28.05.2018, ivi richiamato;

- ove e per quanto occorra, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 96/113241 del 30.04.2018, successivamente conosciuto, recante il “nulla osta di proiezione in pubblico” nella parte in cui il M.B.A.C.T. ha posto il “divieto di visione ai minori degli anni diciotto”;

- del parere espresso dalla Commissione di revisione di I grado; del decreto del 17.04.2018; del provvedimento di cui alla nota prot. n. 82/113170 del 13.04.2018, del parere espresso dalla Commissione di revisione di I grado richiamato nel provvedimento;

- del decreto del 3.04.2018;

nonché per la declaratoria, in sede di giurisdizione di merito ai sensi dell'art. 8 della L. n. 161/1962

del diritto della ricorrente di proiezione in pubblico del film in oggetto in assenza di qualsivoglia divieto per i minori e/o, tutt'al più, col solo divieto di visione ai minori degli anni 14.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in esame la società di distribuzione ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 28.05.2018, di cui alla nota prot. n. 145/113241 del 13.06.2018, con cui il M.B.A.C.T. ha posto il “divieto di visione ai minori degli anni diciotto”, nonché, quali atti presupposti, il parere espresso dalla Commissione di revisione di II grado, il parere espresso dalla Commissione di revisione di I grado, chiedendo, previo annullamento degli atti impugnati, la declaratoria, in sede di giurisdizione di merito ai sensi dell’art. 8 della L. n. 161/1962, del diritto della ricorrente di proiezione in pubblico del film in oggetto in assenza di qualsivoglia divieto per i minori o, tutt’al più, col solo divieto di visione ai minori degli anni 14.

La ricorrente contesta le valutazioni delle predette Commissioni ritenendole non corrispondenti alla “natura documentaristica” del film “avente ad oggetto la liberazione sessuale in relazione al rapporto dell’uomo con la sessualità ed il corpo femminile”.

La ricorrente espone che la Commissione di revisione di I grado aveva espresso il proprio “parere favorevole al rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico con il divieto di visione ai minori degli anni diciotto” ritenendo che “... le ripetute scene di sesso spinto, che peraltro penalizzano in maniera pressoché inaccettabile il rapporto uomo – donna, rendono assolutamente improponibile la visione ai minori di anni diciotto”.

Tale avviso non era stato superato nemmeno a seguito del taglio di alcune scene (per cui la durata del film è stata ridotta da 100 minuti a 77 minuti ed alcuni dettagli corporei sono stati sfumati) nella versione depositata per la revisione con la seconda istanza, dato che con nota prot. n. 96/113241 del 30.04.2018, il Ministero ha confermato il “divieto di visione ai minori degli anni diciotto”.

La Commissione di revisione di I grado, infatti, “sentito l’interessato”, ha ritenuto, anche alla luce di n. 17 tagli apportati, di confermare il divieto di visione ai minori “in quanto appaiono immagini complessivamente finalizzate ad esaltare il desiderio sessuale, cui si accompagna una evidente mercificazione del corpo femminile”.

Avverso tale giudizio valutativo la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione di revisione di II grado, incentrato sulla presentazione del film “come il seguito e la continuazione di un discorso sulla liberazione sessuale e sul rapporto dell’uomo con la sessualità ed il corpo femminile iniziato nel 1975 del medesimo regista Jean-Francois Davy”, per cui, “ben lungi dall’avere un contenuto pornografico o anche solo indirettamente portatore di messaggi finalizzati all’esaltazione del desiderio sessuale, è invece un’opera di tipo didascalico documentaristico” , che “tralascia del tutto il tentativo di generare quel fenomeno di immedesimazione che è quel prerequisito per l’eccitazione sessuale”; “quanto all’argomento della mercificazione del corpo femminile”, la ricorrente rappresentava che “questo sembra attenere alla tematica del film più che a singole scene o immagini, scene e immagini che ritraggono sempre adulti consenzienti impegnati in dialoghi, corteggiamenti e rapporti accennati e non del tutto disvelati e dove il mercimonio se forse intuibile non è comunque mostrato”; infine precisava che “la tematica del film, in questo caso poi solo intuita e mai dichiarata apertamente, non rientra tra le ragioni che possono essere indicate come cause di divieto; ciò a norma del DPR 11/11/1963 n. 2029 ... che all’art. 9 elenca in modo chiaro gli elementi scenico/narrativi che possono determinare l’applicazione del divieto di visione ai minori”. Inoltre, a supporto della propria richiesta, la ricorrente lamentava la disparità di trattamento, con altri film (tra gli altri, “Exibition”) di natura pressoché identica, che invece aveva conseguito il nulla osta con la sola limitazione ai minori di anni 14 e non 18.

La Commissione di secondo grado ha tuttavia confermato il divieto relativo al film in contestazione ritenendo che “al di là della riconduzione al generale documentario come proposta dalla produzione, deve essere considerato come una rappresentazione dal contenuto pornografico; e ciò non solo per la incessante continua proposizione di scene di sesso ma anche per il contenuto complessivo esposto nella narrazione che accompagna quelle scene dalle considerazioni svolte dall’autore a commento delle stesse, dall’immagine della donna che, ben oltre all’apparente funzione di ispiratrice del genere letterario – cinematografico erotico finisce per costituire un mero oggetto della rappresentazione priva di ogni ruolo che non sia riconducibile alla sola idea di mercificazione, sconfinando in una pratica vuoyeristica” .

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 2 e ss. della l. n. 241/1990artt. 6 e 7 della l. n. 161/1962 e 9 del d.p.r. n. 2029/1963) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta).

In sostanza la ricorrente contesta le conclusioni delle Commissioni in parola, dato che sono state eleminate le scene con passaggio di denaro, le scene di nudo sono state “blurrate”, la natura del film è documentaristica e non pornografica, non è ravvisabile alcuna violazione alle regole del buon costume di cui all’art. 21 Cost..

2) violazione di legge (art. 2 e ss. l. n. 241/1990artt. 6 e 7 della l. n. 161/1962 e 9 del d.p.r. 2029/1963) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (disparità di trattamento - difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – sviamento - erroneità- perplessità).

La ricorrente lamenta l’ingiustificata discriminazione perpetrata rispetto al film “Exhibition”, che pur presentando un oggetto del tutto analogo ha ottenuto dalla Commissione di primo grado il nulla osta alla proiezione in pubblico con la sola limitazione ai minori di 14 anni.

3) violazione di legge - (art. 10 bis l. n. 241/90) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità – sviamento).

La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 rappresentando che il rispetto del prescritto iter procedurale avrebbe sicuramente consentito, attraverso la partecipazione del destinatario del provvedimento finale una esatta valutazione delle vicenda, dato che nel ricorso depositato presso la Commissione di revisione di 2° grado s’era resa “disponibile ad effettuare i tagli che la Commissione di 2° grado vorrà ritenere necessari ai fini dell’annullamento del divieto di visione”.

4) violazione di legge (art. 2 e ss. l. n. 241/1990artt. 6 e 7 della l. n. 161/1962 e 9 del d.p.r. 2029/1963) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (disparità di trattamento - difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – sviamento - erroneità- perplessità).

Nel merito contesta i pareri vincolanti espressi dalle Commissioni di revisione di I e II grado, che s’erano pronunciate rispettivamente nel senso che “le ripetute scene di sesso spinto, che peraltro penalizzano in maniera pressoché inaccettabile il rapporto uomo-donna, rendono assolutamente improponibile le visione ai minori di anni diciotto” (Commissione di primo grado) e che “al di là della riconduzione al genere documentario come proposta dalla produzione, deve essere considerato come una rappresentazione dal contenuto pornografico; e ciò non solo per la incessante continua

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