TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2015-02-13, n. 201500338
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Testo completo
N. 00338/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2014, proposto da:
SOIKOS Srl, rappresentata e difesa dall'avv. M C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, Via Sassari N.17;
contro
COMUNE DI URZULEI, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso Salvatore Paolo Satta in Cagliari, Via Libeccio 32;
nei confronti di
-Ditta PILI Giovanni,
-LA LUNA Soc Coop Sociale Onlus;
non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di ammissione dell'offerta delle controinteressate, emesso dal Comune di Urzulei, dell' appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rr.ss.uu. di cui al verbale del 14.7.2014;
- dell'operato della stazione appaltante nella parte in cui hanno determinato l'illegittima ammissione alla gara delle controinteressate;
- della determinazione n. 433/206 del 24.9.2014 dell'aggiudicazione definitiva alla ditta Pili;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Urzulei;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Cannas per la ricorrente e, in sostituzione, avv. Satta per l’ Amministrazione ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto del contendere è l’affidamento del servizio di “raccolta e trasporto dei rifiuti” del Comune di Urzulei (bando del 29.5.2014) per la durata di un anno, base d’asta 130.000 euro + 2.000 per oneri di sicurezza.
La graduatoria, a seguito della gara (offerta economicamente più vantaggiosa), è stata la seguente:
-1^ Pili, con punti 94,607 (prezzo 131.758 euro);
-2^ La Luna soc. coop. sociale onlus, con punti 83 (prezzo 118.987);
-3^ Soikos, con punti 72,770 (prezzo 131.082 euro);
-4^ Cargo Tanks, con punti 67,552.
Con ricorso consegnato per la notifica il 29.10.2014 e depositato il 21 novembre 2014 la società SOIKOS, terza in graduatoria, ha impugnato gli atti di gara ed in particolare l’ammissione alla gara sia di PILI (aggiudicataria) che di LA LUNA (rispettivamente prima e seconda).
Parte ricorrente ha formulato le seguenti censure:
1) c/ PILI: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dei principi di imparzialità, effettiva concorrenzialità, parità di trattamento, trasparenza – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,11,83 del Codice 163/2006 – violazione della lex specialis di gara ed in particolare degli artt. 21 e 22 del bando di gara – eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione;
2) c/ PILI: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dei principi di segretezza delle offerte, nonché di imparzialità, effettiva concorrenzialità, parità di trattamento, trasparenza - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 e 283 del DPR 207/2010 – eccesso di potere per disparità di trattamento – eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione;
3) c/LA LUNA: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 del Codice 163/2006, dei principi di trasparenza, correttezza, economicità - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 283 comma 3 del DPR 207/2010 – violazione della lex specialis di gara ed in particolare degli artt. 2, 17 e 22 del bando di gara e dell’art. 3.2 del capitolato speciale d’appalto – eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione;
4) c/ PILI e c/ LA LUNA: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86 comma 3 bis, nonché dell’art. 87 comma 3 del Codice 163/2006 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 4 bis del DL n. 248/2007, conv. dalla L. n. 31/2008 – violazione della lex specialis di gara ed in particolare dell’art. 1.12 del capitolato speciale d’appalto relativo all’assunzione del personale in servizio – eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione.
Con richiesta di subentrare nell’aggiudicazione e/o conseguire detta aggiudicazione, nonché con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato e con richiesta di subentro nel contratto.
Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo la tardività del ricorso e chiedendo comunque il rigetto.
Alla Camera di consiglio del 3.12.2014 la domanda cautelare è stata riunita al merito.
All’udienza dell’11 febbraio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
RITO
Il ricorso è tempestivo.
Il Comune ha effettuato la comunicazione ex art. 79 del Codice 163/2006 con nota del 25.9.2014 (doc. 7 fascicolo ricorrente); nella medesima nota il Comune affermava che gli atti (il cui accesso era stato richiesto da SOIKOS il 12.8.2014) sarebbero stati resi disponibili il 29.9.2014.
Il ricorso è stato consegnato per la notifica il 29.10.2014.
L’art. 79, comma 5 bis del Codice 163/2006, richiede che:
“La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei