TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-02-09, n. 201700118

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-02-09, n. 201700118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700118
Data del deposito : 9 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2017

N. 00118/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01278/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tersan Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L P C.F. PCCLGU59L06L220M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella, 120;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M L C.F. LBRMRA55A58A662Y, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31/33;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M L C C.F. CHPMLR77L69L328M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Trieste, 27;

Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Triggiani C.F. TRGVTR67C31A662Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23;

Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Micaela Marangelli C.F. MRNMCM71L53C975F, Gaetano Prudente C.F. PRDGTN57A25A893B, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I°, 1;

Città Metropolitana di Bari, Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

nei confronti di

Lenviros s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rosaria Gadaleta C.F. GDLRSR63B63F284W, Paola Rosa Sciancalepore C.F. SCNPRS77S67A662E, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, 166/5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo, depositato il 15 ottobre 2015:

- della Determinazione del Dirigente Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale del 7 agosto 2015, n. 19, limitatamente alle prescrizioni illegittime ivi contenute, precisate nel corpo del ricorso;

- delle sedute della Conferenza dei Servizi prodromiche all'adozione del provvedimento terminale innanzi precisato;

- del parere Arpa n. 0036095 del 25 giugno 2015, acquisito nel corso della Conferenza dei Servizi del 25-26 Giugno 2015, limitatamente alla parte lesiva;

- del parere del Comune di Modugno prot. n. 373390 del 3 agosto 2015, atto non conosciuto;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 febbraio 2016 ed il 15 aprile 2016:

- della Diffida della Regione Puglia prot. AOO-169 0000630 del 09.02.2016, a firma del Dirigente ad interim, dr. Giuseppe Maestri, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione Rischio Industriale, Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 29 febbraio 2016:

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari e cautelari monocratiche, ex art. 56 c.p.a.,

- della Determinazione dirigenziale della Regione Puglia del 19 luglio 2016 prot. AOO1693147,- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Rischio Industriale - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale, recante sospensione dell'attività produttiva della società ricorrente, ai sensi dell'art. 29 decies co. 9, lett. b) d.lgs. n. 152/2006;

- della Determinazione dirigenziale della Regione Puglia del 20 giugno 2016, prot. AOO1692754,- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Rischio Industriale - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale, Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale, recante diffida dell'attività produttiva della società ricorrente, ai sensi dell'art. 29 decies, co. 9, lett. a), d.lgs. n. 152/2006;

- della nota istruttoria

ARPA

Puglia spa prot. n. 34470 del 6/6/2016;

- della nota istruttoria

ARPA

Puglia spa prot. n. 36659 del 15/6/2016;

- della nota istruttoria

ARPA

Puglia spa prot. n. 36805 del 15/6/2016;

- della nota istruttoria

ARPA

Puglia spa prot. n. 38385del 23/6/2016;

- della nota istruttoria

ARPA

Puglia spa prot. n. 42272 del 12/7/2016;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 21 luglio 2016 e 28 settembre 2016:

- della Determina dirigenziale della Regione Puglia prot. A00_169 3147 del 19.07.2016, a firma del Dirigente ad interim dr. Giuseppe Maestri - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Rischio Industriale - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale, recante sospensione dell'attività produttiva della Tersan Puglia spa, ai sensi dell'art. 29 decies comma 9, lett. b), D.lgs n. 152/2006 con diffida “all'esecuzione immediata di interventi gestionali e manutentivi necessari a garantire il rispetto del limite di "concentrazione di odori" all'emissione E1, fissato temporaneamente dal TAR Bari, in 2000 ouE/m3”;

- della Determina dirigenziale della Regione Puglia prot. A00-169 2754 del 20.06.2016, a firma del Dirigente ad interim dr. Giuseppe Maestri - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Rischio Industriale - Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale, recante diffida alla Tersan Puglia spa, ai sensi dell'art. 29 decies comma 9, lett. a), D.lqs n. 152/2006 “all'esecuzione immediata di interventi gestionali/manutentivi necessari a garantire il rispetto del limite di emissione per il parametro concentrazione di odori, fissato temporaneamente dal TAR Bari, in 2000 ouE/m3 relativamente all'emissione E1” ;

- della nota istruttoria

ARPA

Puglia prot. 34470 del 06.06.2016, recante trasmissione rapporto di monitoraggio olfattometrico Tersan Puglia spa;

- della nota istruttoria

ARPA

Puglia prot. n. 36659 del 15.06.2016;

- della nota istruttoria

ARPA

Puglia prot. n. 36805 del 15.06.2016,

-della nota istruttoria

ARPA

Puglia prot. n. 38385 del 23.06.2016;

- della nota istruttoria

ARPA

Puglia prot. n. 42272 del 12.07.2016;

nonché di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso e nei motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia, del Comune di Modugno, di Lenviros s.r.l. e dell’Università degli Studi di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso introduttivo depositato in Segreteria il 15 ottobre 2015, la società Tersan Puglia, titolare di un impianto di compostaggio sito nel Comune di Modugno, è insorta avverso il provvedimento di AIA rilasciato ex art. 29 bis e ss. del T.U. Ambiente in data 17 agosto 2015, in epigrafe meglio specificato, limitatamente prescrizioni lesive con cui l'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia:

- ha previsto l’adozione di un sistema di monitoraggio sperimentale delle emissioni odorigene che si avvale di cittadini volontari (cd. recettori) denominato Odortel nonché il posizionamento di sistemi di campionamento olfattometrici al di fuori del perimetro aziendale;

- ha fissato il rispetto del limite di 300 ouE/m3 anziché di 2000 ouE/m3 previsto dalla legislazione regionale, in relazione al parametro di concentrazione odori per l'emissione convogliata E1, sebbene la stessa sia dotata di sistema di filtrazione composto da biofiltro e torre di umidificazione;

- ha imposto il rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalle Linee Guida anche per le torri di lavaggio, sebbene le stesse costituissero solo un sistema di pretrattamento;

- non ha previsto una fase transitoria per le emissioni del nuovo Biofiltro E2.

A sostegno del gravame ha dedotto la violazione della normativa nazionale e regionale applicabile alla fattispecie (segnatamente della L.R. Puglia 22 ottobre 1999, n. 7, nel testo modificato dalla L.R. Puglia n. 23 del 16 aprile 2015;
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 372/1999, in relazione al Decreto ministeriale 29 gennaio 2007;
dell'art. 269, comma 6, del D.lgs n. 152/2006), oltre all’eccesso di potere sotto plurimi profili.



2. Si sono costituiti in resistenza l’

ARPA

Puglia, il Comune di Modugno e la Regione Puglia, instando per la reiezione del gravame, asserendo la legittimità delle contestate prescrizioni contenute nel provvedimento di A.I.A. oltre che dei sottesi pareri.



3. Nelle more del giudizio, con nota del 3 febbraio 2016 la ricorrente ha trasmesso alla Sezione AIA della Regione Puglia il documento afferente al monitoraggio della fluidodinamica ed emissioni del camino E1, da cui è emerso il superamento del limite di 300 ouE/m3 prescritto nella D.D. n. 19/2015, al paragrafo 6.1 del Documento Tecnico dell’AIA, pur nel rispetto del limite di 2.000 ouE/m3 invece fissato dalla Legge Regione Puglia n. 23/2015.



4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 29 febbraio 2016, Tersan ha quindi impugnato la diffida impartita dalla Regione Puglia con nota del 9 febbraio 2016, prot. n. 630, con cui, in conseguenza degli esiti della predetta attività di autoverifica, si intimava ex art. 29 decies, comma 9, lett. a del Codice dell’Ambiente (D.lgs. n. 152/2006) la riconduzione dei valori di emissione entro i limiti autorizzati.

Ha dedotto sia vizi di legittimità propri dell’atto di diffida che vizi derivanti dalle prescrizioni dell’A.I.A. già censurate con ricorso introduttivo, in particolare, nella misura in cui le stesse fissano un valore limite per le emissioni convogliate inferiore a quello previsto dal legislatore regionale.



5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, recanti richiesta di misure provvisorie monocratiche e cautelari, la società ha impugnato l’ulteriore provvedimento regionale del 13 aprile 2016, prot. n.1644, con cui, in applicazione dell’art. 29 decies , comma 9, lett. b), D.lgs. n. 152/2006 è stata disposta la sospensione dell'attività per trenta giorni e, comunque, per il tempo necessario all'esecuzione delle azioni di riconduzione a norma dell'impianto.

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