TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-12-28, n. 202101119
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Pubblicato il 28/12/2021
N. 01119/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. G G e D G, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Ceriale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. M R, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Genova, galleria Mazzini, 7/7;
ANAS, non costituita in giudizio;
nei confronti
Condominio “-OMISSIS-”, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la dichiarazione di nullità o per l’annullamento
dell’ordinanza n. 15/SI del 20.4.2020 del Comandante polizia municipale, T.P.O. Area vigilanza del Comune di Ceriale, avente ad oggetto “Attuazione della sentenza del TAR Liguria, Sez. II, n. 978 del 20.12.2019 - Apertura al traffico veicolare del nuovo tratto di Via -OMISSIS-e regolamentazione del senso di circolazione”;
del silenzio assenso di ANAS suppostamente formatosi in relazione all’istanza in data 23.1.2020 del Comune di Ceriale, sconosciuto l’organo proponente;
nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché di quelli citati nei provvedimenti medesimi e, per quanto di ragione, nel testo del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceriale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. R G e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un alloggio e di un box auto compresi nel Condominio “-OMISSIS-”, sito nel Comune di Ceriale in via -OMISSIS- n. 87.
Tra il Condominio suddetto e quello latistante denominato “-OMISSIS-”, entrambi posti in fregio alla via -OMISSIS-, si interponeva un terreno ceduto al Comune negli anni ’70 a scomputo degli oneri di urbanizzazione, utilizzato come parcheggio e area di manovra per accedere ai box auto.
Detto terreno costituiva il tratto “a mare” di via -OMISSIS-, separato da una costruzione dal tratto “a monte”.
Con la deliberazione consiliare n. 31 del 27 giugno 2011, il Comune di Ceriale decideva di procedere alla demolizione della costruzione predetta onde realizzare una nuova strada di collegamento tra la via -OMISSIS- e la viabilità interna.
Quindi, con ordinanza del 4 dicembre 2018, il Comune istituiva il senso unico di circolazione in via -OMISSIS-.
Il ricorso proposto dal Condominio “-OMISSIS-” avverso quest’ultimo provvedimento è stato accolto della Sezione con la sentenza n. 978 del 20 dicembre 2019, poiché (i) l’istituzione del senso unico di circolazione presupponeva un atto di apertura al traffico della strada che nella specie non risultava adottato e (ii) la trasformazione della diramazione dalla via -OMISSIS- richiedeva l’assenso dell’Ente proprietario (ANAS) ai sensi dell’art. 22, comma 4, d.lgs. 285/92.
Il ricorso proposto dal Condominio “-OMISSIS-” per l’ottemperanza di tale pronuncia è stato dichiarato improcedibile con la sentenza n. 444 del 6 luglio 2020, in ragione della sopravvenienza del provvedimento meglio indicato in epigrafe con cui il Comune di Ceriale, previo accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza medio tempore presentata all’ANAS, aveva ordinato l’apertura al traffico veicolare del nuovo tratto di via -OMISSIS-, contestualmente istituendovi il senso unico di circolazione in direzione della via -OMISSIS-.
L’interessata ha impugnato quest’ultimo atto con ricorso notificato il 5 giugno 2020 e depositato il 17 giugno successivo.
Questi i motivi di gravame:
I) “Violazione di legge in relazione all’art. 107 TUEL. Incompetenza assoluta. Eccesso di potere per sviamento di potere. Violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 7, d.lgs. 285/1992. Incompetenza. Contraddittorietà e travisamento dei fatti. Violazione di legge in relazione all’art. 3, l. 241/1990”.
Si contesta la competenza del Dirigente che ha adottato il provvedimento impugnato, in tesi trattandosi di attribuzione sindacale.
II) “Violazione di legge con riferimento agli artt. 17 bis e 20 della l. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e per sviamento di potere. Violazione di legge con riferimento all’art. 3, l. 241/1990”.
La rappresentazione non corretta dello stato dei luoghi contenuta nell’istanza presentata all’ANAS avrebbe impedito la formazione del silenzio assenso. Inoltre, posto che l’apertura di una strada al traffico veicolare coinvolge problemi di tutela della salute pubblica, il termine per la formazione del silenzio assenso sarebbe stato di novanta giorni, anziché di trenta, non ancora decorsi nel caso di specie.
III) “Violazione del giudicato determinato dalla sentenza n. 978/2019 del T.A.R. Genova. Violazione di legge ed eccesso di potere per straripamento di potere”.
La ricorrente ripropone le censure assorbite dalla sentenza che ha definito il precedente giudizio di cognizione:
III.a) “Violazione di legge con riferimento agli art. 16, 57 e 58 delle norme di attuazione del P.R.G.C. del Comune di Ceriale. Eccesso di potere per mancata considerazione di circostanze essenziali, per illogicità e perplessità. Violazione art. 13 C.d.S. in relazione alle norme funzionali e geometriche di attuazione delle strade del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d.m.