TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202401944
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2024
N. 01944/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2020, proposto da
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, piazzetta Da Re 5;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R D G, A I, N O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A I in Venezia, S. Marco 4091;
Regione Veneto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dei provvedimenti prot. n. 2019/620326 (doc. 1) e prot. n. 2019/620547 (doc. 2), entrambi in data 10 dicembre 2019 e notificati il 16 dicembre 2019, con cui il Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino – Settore Condono del Comune di Venezia ha diniegato le domande (n. 62135/0/V e n. 62135/2/V) presentate dal ricorrente per la sanatoria ex L. n. 326/2003 di opere eseguite su immobile sito in Venezia – Loc. Pellestrina n. 1172/h (aventi rispettivamente ad oggetto: a) demolizione e ricostruzione del volume esterno adibito a bagno con decremento e lieve spostamento; b) costruzione di piccolo locale ad uso cucinino esterno); di ogni altro atto antecedente, concomitante e susseguente ed in particolare e per quanto occorra:
- del parere negativo della Commissione per la Salvaguardia di Venezia del 5 dicembre 2006 n. 21/06 (voti n. 10/1614 e n. 10/1613 relativi alle due rispettive domande di condono sopra menzionate).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2024 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, proprietario dell’unità immobiliare ad uso residenziale inscritta al N.C.E.U. del Comune di Venezia Sez. Pellestrina, Fg. 7 mapp. 480 s. 2 e Sez. Unica Fg. 101 mappale 480 s.7 in Comune di Venezia – Loc. Pellestrina, Via Scarpa 1172/h, ha presentato due domande per la sanatoria ex L. n. 326/2003, segnatamente la domanda n. 62135/0/V, avente ad oggetto la demolizione e la ricostruzione del volume esterno adibito a bagno, con decremento e lieve spostamento, realizzato sullo scoperto di proprietà, e la domanda n. 62135/2/V, avente ad oggetto costruzione di un piccolo locale ad uso cucinino esterno.
2. Il Comune, come riferito dallo stesso ricorrente, ha respinto entrambe le domande (con provvedimenti prot. n. 2019/620326 e prot. n. 2019/620547, entrambi in data 10 dicembre 2019) per contrasto con le previsioni di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985 e di cui all’art. 32, commi 26 e 27 della L. n. 326/2003, nonché dell’art. 3 comma terzo della L.R. n. 21/2004, in quanto “[…] l’intervento si configura come aumento di volume ” e, inoltre, alla luce del parere contrario espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia.
3. Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 10 marzo 2020, deducendone l’illegittimità per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso:
- il Comune avrebbe errato in quanto sull’immobile oggetto di condono non graverebbe alcun vincolo, nemmeno quello paesaggistico di cui al D.M. 26 marzo 1956 perché asseritamente superato, ai sensi dell’art. 1 bis e dell’art. 1 quinquie s, l. n. 431/85, dall’adozione e approvazione sia del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.), sia del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (P.A.L.A.V., quest’ultimo con delibera regionale n. 70 del 9 novembre 1995) (motivo sub I);
- dovendosi ritenere esclusa l’esistenza di un vincolo sull’immobile oggetto di intervento, si sarebbe formato il silenzio assenso sulla domanda di condono e i provvedimenti di diniego sarebbero conseguentemente illegittimi; anche nell’ipotesi di ritenuta sussistenza del vincolo, il silenzio assenso si sarebbe comunque formato sulle opere meramente interne e su quelle giudicate compatibili con il vincolo stesso (motivo sub II);
- gli atti e provvedimenti impugnati dovrebbero ritenersi comunque illegittimi, in quanto il parere per la sanatoria ai sensi dell’art. 32, l. n. 47 del 1985 è stato espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, organo incompetente perché l’art. 1, l. r. Veneto 6 marzo 1984, n. 11 (poi abrogata dalla l. r. Veneto n. 63/1994) ha subdelegato alle Province le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali di cui all’art. 82, d.p.r. n. 616/1977 (ad esclusione di quelle concernenti l’individuazione delle