TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2011-10-11, n. 201102461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2011-10-11, n. 201102461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201102461
Data del deposito : 11 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02095/2011 REG.RIC.

N. 02461/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02095/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 2095 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nicolo' Vincenti, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto presso Francesca Merulla, in Catania, via Umberto 200;

contro

Comune di Caltagirone, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso Antonella Scardavilla in Catania, via Caronda, 136;

per l'annullamento

dell'atto con data 14.4.2011 prot. n. 20059 del 19.4.2011 sottoscritta dall'ing. Ignazio Alberghina - Dirigente Area Quinta Tecnica - Servizio Opere Pubbliche, inviata con raccomandata a.r. a Vincenti avv. Nicolò e da questi ritirata presso l'ufficio postale in data 11.5.2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caltagirone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso il ricorso introduttivo ed i connessi motivi aggiunti depositati il 12.7.2011;

Considerate le difese dispiegate dal Comune e le relative eccezioni;

Vista l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente nel ricorso in esame;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa “sentenza in forma semplificata”, ove la stessa sia di agevole definizione in rito od in merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la integrità del contraddittorio, la superfluità di ulteriore istruzione e la completezza delle difese dispiegate dalle parti;

- che, premessa l’infondatezza in merito del ricorso, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dello stesso come sollevata dal Comune resistente in relazione alla natura non provvedimentale dell’impugnata nota del 14.4.2011 (nota che in effetti non sembra essere, né sotto l’aspetto formale, né sotto l’aspetto sostanziale, un vero e proprio provvedimento, apparendo, piuttosto, come una mera informativa del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Caltagirone trasmessa al ricorrente per significare e chiarire a quest’ultimo la cronistoria delle varie vicende relative allo scarico per cui è causa ed agli aspetti tecnici connessi ai lavori già svolti dal comune;
vedasi, in tal senso, la ulteriore nota dello stesso Dirigente datata 19.7.2011 prodotta dal Comune);

- che parimenti può prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività dei connessi motivi aggiunti proposti avverso la medesima nota 14.4.2011;

Considerato, nel merito, che le premesse da cui muove il ricorso (con i connessi motivi aggiunti) non appaiono condivisibili, in quanto l’impugnata nota richiama pregresse operazioni tecniche (di verifica e di sopralluogo) da parte degli Organi comunali, nel corso delle quali si sarebbe rilevata la presenza di "tubi volanti" per lo smaltimento dell'acqua piovana proveniente da un edificio in costruzione via S. Maria di Gesù;

- che la vertenza trova origine in un vecchio scarico che in passato ha dato gli inconvenienti descritti in ricorso e sfociati nel giudizio civile conclusosi con la sentenza del Tribunale Civile di Caltagirone n. 374/2005, in forza della quale si è trovata un’altra idonea soluzione (con collocazione di valvole e tubature adeguate, a spese del Comune, secondo quanto a suo tempo suggerito dai consulenti tecnici d’ufficio);

- che nel corso dei sopralluoghi svolti dai tecnici è stato verificato che il collettore fognario era efficiente, e tale accertamento giustifica di per sé l’invito rivolto al ricorrente di risistemare lo scarico, proprio alla luce delle indicazioni derivanti dalla sentenza citata e dalle sottostanti valutazioni peritali;

- che, sotto diverso profilo, la nota impugnata appare ampiamente motivata in relazione alle verificate modificazioni introdotte dal ricorrente (salva la proposizione di querela di falso) nel sistema dello scarico delle acque reflue dello stabile, dopo il ricordato contenzioso in sede civile e gli interventi di sistemazione posti in essere dal Comune;

- che, sotto tale aspetto, irrilevante appare la generica attestazione peritale in data 13.6.11 prodotta dal ricorrente;

- che le difese di quest’ultimo trascurano, in effetti, di affrontare la questione centrale: ossia la riscontrata riattivazione di quel medesimo vecchio scarico che in passato aveva dato luogo agli inconvenienti prima ricordati;

- che, d’altro lato, il preciso riferimento (di cui alla nota impugnata) allo scarico di acque reflue e piovane provenienti da un nuovo edificio in costruzione, sembra anche volere evidenziare un estemporaneo incremento del “carico urbanistico” della zona non preventivamente concordato col Comune o dallo stesso programmato;

- che in relazione a tali presupposti appaiono di nessun rilievo le questioni formali sollevate in ricorso e tra esse quella dell'accertamento dell’effettiva portata dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 in relazione alla distinzione tra reflui industriali e civili;

Ritenuto, pertanto, che, sotto detti aspetti e nell’ambito dei limiti propri del sindacato di legittimità, le censure sono in parte inammissibili siccome estranee al contenuto ed ai presupposti della nota impugnata e per il resto infondate nel merito;

- che sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della vertenza in esame, per disporre la compensazione delle spese di lite;

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