TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-30, n. 202301068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-30, n. 202301068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301068
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2023

N. 01068/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01241/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2014, proposto da
N C, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso Salvo Vittorio, in Catania, via Milano, 6;

contro

Comune di Ispica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 4 del 7.02.2014, notificata in data 20.02.2014, con cui il funzionario dirigente del settore Urbanistica del Comune di Ispica dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dei manufatti in legno installati nel fondo sito al catasto terreni del Comune di Ispica, al foglio 86 particella n. 108 e 1243, contrada Marina Marza, consistenti:

a) nella particella 1243 nella realizzazione di una base in legno di 4.00 x.

4.00 quale piano di posa di cm. 20 sulla quale è installato un gazebo in legno della dimensione di 2.90 x 2.90 coperto con canne, alle cui spalle si trova un recipiente in pvc per metà interrato ad uso acqua potabile. Nel lato prospiciente la SP 67 è stata realizzata una recinzione in legno per la lunghezza del fronte di mt. 9.00;

b) nella particella n. 108 di un manufatto in legno prefabbricato ad una sola elevazione di mt 4.50 per 13.30 per una superfice di mq 64.44, con copertura in pannelli tipo eternit in fibrocemento, nonché con annesso locale deposito attrezzi sempre in legno delle dimensioni di 4.05 x 2.05 con relativa tettoia e due gazebi in legno delle dimensioni di 3.60 x 2.50;

- di ogni altro atto presupposto collegato e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 13 febbraio 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 17.04.2014 e depositato il 7.05.2014, N C adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede staccata di Catania, chiedendo l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponeva di essere proprietario, non ancora intestatario, di parte del fondo sito nel Comune di Ispica, in contrada Marina Marza, riportato al catasto al foglio 86, particelle nn. 108 e 124, giusta scritture private del 21.09.2011 e del 17.05.2012.

Con ordinanza n. 4 del 7.02.2014, notificata in data 20.02.2014, l’Amministrazione resistente, accertata l’esistenza di opere abusive insistenti sul terreno in questione (meglio analiticamente indicate in oggetto) ingiungeva la demolizione delle stesse, in quanto eseguite in assenza di concessione edilizia e ricadenti nella fascia di rispetto dei 150 metri ex art. 15, lett. a), l. reg. n. 78/1976.

Avverso detto provvedimento parte ricorrente proponeva domanda di annullamento a sostegno della quale deduceva, con un unico motivo, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere come di seguito esposti: violazione dell’art. 10 della l. 47/85 trasfuso nell’art. 37 del d.p.r. 380/2001, dell’art. 5 e 6 della l.r. 37/85, come modificato dall’art. 4 della l.r. 15.05.1986 n. 26 - eccesso di potere per presupposto - omessa indicazione della possibilità di sanatoria ex art. 13 l. 47/85 e succ. mod. e dell’art. 36 T.U. 380/2001 - violazione dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa - errata applicazione dei vincoli di cui all’art. 15, lett. a) l.r. 78/76 stante che trattasi di opere finalizzate alla diretta fruizione del mare.

In particolare, il ricorrente evidenziava che i manufatti in esame: a) in quanto precari e meramente pertinenziali al fondo in esame, non avrebbero potuto soggiacere al più rigoroso regime sanzionatorio della demolizione previsto per gli abusi perpetrati in assenza della prescritta concessione edilizia, potendo, invece, al più essere passibili di una sanzione pecuniaria;
b) in quanto connessi alla diretta fruizione del mare, sarebbero stati realizzabili, pur insistendo nella fascia compresa nei 150 metri dalla battigia, per espressa disposizione dell’art. 142, d.l. n. 142/2004.

Sebbene regolarmente evocato in giudizio, il Comune di Ispica non si costituiva.

In vista dell’udienza del 13.02.2023, il ricorrente depositava memoria ex art. 73 c.p.a, con la quale ribadiva le proprie difese.

All’udienza telematica del 13.02.2023 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, dev’essere respinto.

Occorre in primo luogo rilevare che le opere oggetto del provvedimento impugnato rientrano pacificamente tra quelle costruite in epoca successiva al 1976, entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia ex art. 15, comma 1, l. reg. n. 78/1976, circostanza, invero, non oggetto di contestazione.

Sull’interpretazione di detto art. 15 la giurisprudenza pacificamente ritiene che:

“a) il vincolo di cui all'art. 15, comma 1, legge reg. n. 78/1976), rende insanabile qualsiasi abuso, "ad eccezione delle opere iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge - legge reg. n. 78/1976 - e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976" (art. 23, comma 11 legge reg. n. 37/1985) (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 16/08/2018 n. 1805);

b) il divieto di costruire nella fascia dei 150 metri dalla battigia, previsto dall'art. 15 della legge reg. n. 78/1976 - con esclusione delle opere dirette alla fruizione del mare - non ammette deroghe e non viene meno sulla base di soggettive valutazioni sulla effettiva tutela degli interessi che la norma di legge ha inteso tutelare o sul carattere pertinenziale o meno dell'opera che viene in considerazione (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 21.12.2020, n. 2958);

c) è onere del privato e non della P.A. dimostrare che l'immobile in questione sia stato realizzato prima delle preclusioni poste dall'art. 15 della legge reg. n. 78/1976, ovvero ricada nelle ipotesi in cui la norma consente di costruire in tale zona del territorio (principio costantemente affermato da questo Tribunale cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 21/09/2020 n. 1899, nonché da C.G.A. n. 328/2018, n. 296/2018, n. 242/2014, nonché Consiglio di Stato n. 1837/2018, n. 4060/2017, n. 463/2017, n. 2626/2016, n. 3666/2015);

e) sotto il profilo dell'individuazione del concetto di "opera diretta alla fruizione del mare", con tale espressione, deve intendersi "solo quell'impianto che, oggettivamente e per sua stessa natura, deve essere collocato in prossimità del mare o della costa, quali i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti, gli stabilimenti balneari;
ciò che rileva non sono le modalità con cui i manufatti vengono realizzati, né la loro consistenza, né la circostanza di essere vicini al mare, ma rileva soltanto la loro idoneità a consentire la diretta fruizione del mare" (C.G.A., 14/03/2014, n. 133;
T.A.R. Catania, sez. I, 19/07/2005, n. 1165;
T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 04/10/2001, n. 1375;
Circolare Assessorato Territorio e Ambiente 20 luglio 1992, n. 2/92);
nella specifica ipotesi derogatoria all'inedificabilità assoluta si ricomprendono solo quelle strutture necessarie affinché la collettività (e non singoli gruppi, più o meno estesa di persone) possa fruire del mare e della fascia costiera ad esso più prossima (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 17/03/2021 n. 908;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 05/11/2020, n. 2896)” (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, sent. 2495/2021).

In altri termini, la giurisprudenza siciliana ( ex multis , T.A.R. Catania, sez. IV, sent. n. 368/2022) ha ritenuto “contrastante col divieto di edificazione posto dalla legge regionale ogni opera che abbia solo una relazione indiretta con la fruizione del mare (in relazione alla fattispecie derogatoria di cui alla seconda preposizione della norma di cui all'art. 15 lett. a), nel senso che l'allocazione in prossimità del mare risulti meramente accidentale e occasionale, e non sia inerente all'attività esercitata;
in quest'ottica, si è esclusa la possibilità di realizzare in zona di divieto: complessi alberghieri (cfr. CGA 308/2016);
gazebi e tettoie a servizio di un ristorante (cfr. CGA 43/2018;
Tar Catania 2394/2012);
strutture di ristorazione e bar privi di accesso al mare ed alla balneazione (cfr. CGA 604/2014;
Tar Catania 2586/2012);
cavalcavia pedonale in direzione della spiaggia (cfr. CGA 133/2014).

Ebbene, nel caso in esame, si tratta di opere destinate a civile abitazione, sicuramente non fruibili dalla collettività indistinta, per le quali l’allocazione in prossimità del mare risulta meramente accidentale e occasionale.

Posto, dunque, che le opere abusivamente realizzate nella fascia di inedificabilità in questione debbono ritenersi insanabili, in quanto il vincolo disposto dall’art. 15 della l.r. n. 78/1976 riveste carattere assoluto e inderogabile (in tal senso, del resto, è da intendersi anche l’art. 23 della L.R. n. 37 del 1985, il quale, recependo gli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985, ha ribadito che “restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg. del 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976”), ne discende la corretta applicazione nel caso di specie della sanzione demolitoria e non di quella pecuniaria (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, n. 1258/2020).

Né una impostazione difforme potrebbe valere per i due gazebo, trattandosi, in tesi di parte ricorrente, di interventi assoggettati a (mera) autorizzazione edilizia e pertanto non demolibili ma meramente assoggettabili a sanzione.

Siamo in presenza di manufatti evidentemente pertinenziali alla struttura abitativa principale meglio descritta in oggetto, di per sé destinati ad una fruizione esclusivamente privatistica ed edificati, pur nella loro precarietà, del tutto sine titulo oltre che all’interno della fascia dei 150 metri dalla battigia, nell’ambito della quale, come ricordato poc’anzi, non sono consentite deroghe di alcun tipo al regime di inedificabilità assoluta.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel merito, per infondatezza delle censure in esso svolte.

Stante la soccombenza di parte ricorrente e la mancata costituzione dell’Amministrazione resistente, nulla dovrà disporsi in relazione alle spese di lite.

Da ultimo, per massimo tuziorismo formale, si dispone che copia della presente sentenza sia notificata al Comune di Ispica ed alla Prefettura di Ragusa, per il seguito di competenza.

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