TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-30, n. 202301068
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Testo completo
Pubblicato il 30/03/2023
N. 01068/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2014, proposto da
N C, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso Salvo Vittorio, in Catania, via Milano, 6;
contro
Comune di Ispica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 4 del 7.02.2014, notificata in data 20.02.2014, con cui il funzionario dirigente del settore Urbanistica del Comune di Ispica dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dei manufatti in legno installati nel fondo sito al catasto terreni del Comune di Ispica, al foglio 86 particella n. 108 e 1243, contrada Marina Marza, consistenti:
a) nella particella 1243 nella realizzazione di una base in legno di 4.00 x.4.00 quale piano di posa di cm. 20 sulla quale è installato un gazebo in legno della dimensione di 2.90 x 2.90 coperto con canne, alle cui spalle si trova un recipiente in pvc per metà interrato ad uso acqua potabile. Nel lato prospiciente la SP 67 è stata realizzata una recinzione in legno per la lunghezza del fronte di mt. 9.00;
b) nella particella n. 108 di un manufatto in legno prefabbricato ad una sola elevazione di mt 4.50 per 13.30 per una superfice di mq 64.44, con copertura in pannelli tipo eternit in fibrocemento, nonché con annesso locale deposito attrezzi sempre in legno delle dimensioni di 4.05 x 2.05 con relativa tettoia e due gazebi in legno delle dimensioni di 3.60 x 2.50;
- di ogni altro atto presupposto collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza telematica del giorno 13 febbraio 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 17.04.2014 e depositato il 7.05.2014, N C adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede staccata di Catania, chiedendo l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva di essere proprietario, non ancora intestatario, di parte del fondo sito nel Comune di Ispica, in contrada Marina Marza, riportato al catasto al foglio 86, particelle nn. 108 e 124, giusta scritture private del 21.09.2011 e del 17.05.2012.
Con ordinanza n. 4 del 7.02.2014, notificata in data 20.02.2014, l’Amministrazione resistente, accertata l’esistenza di opere abusive insistenti sul terreno in questione (meglio analiticamente indicate in oggetto) ingiungeva la demolizione delle stesse, in quanto eseguite in assenza di concessione edilizia e ricadenti nella fascia di rispetto dei 150 metri ex art. 15, lett. a), l. reg. n. 78/1976.
Avverso detto provvedimento parte ricorrente proponeva domanda di annullamento a sostegno della quale deduceva, con un unico motivo, i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere come di seguito esposti: violazione dell’art. 10 della l. 47/85 trasfuso nell’art. 37 del d.p.r. 380/2001, dell’art. 5 e 6 della l.r. 37/85, come modificato dall’art. 4 della l.r. 15.05.1986 n. 26 - eccesso di potere per presupposto - omessa indicazione della possibilità di sanatoria ex art. 13 l. 47/85 e succ. mod. e dell’art. 36 T.U. 380/2001 - violazione dei