TAR Venezia, sez. III, sentenza 2021-04-19, n. 202100518
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Pubblicato il 19/04/2021
N. 00518/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2016, proposto da
Hp Hotel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e Teresido Vnello rappresentati e difesi dall'avvocato D L L, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Tezze Sul Brenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio Damiano Tommasini in Mestre, via Carducci, 45;
Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Regione Veneto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Ecologia del Comune di Tezze sul Brenta, avente ad oggetto "Cessazione attività rumorosa all'aperto HP Hotel s.r.l. V Nazionale n. 161 - Tezze sul Brenta", del 29.10.2015;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e in particolare del verbale di accertamento/contestazione e notificazione di illecito amministrativo del 18.8.2015 n. 81997 notificato da ARPAV e/o comunque della nota di pari contenuto del 18.8.2015, prot. n. 11151 con cui ARPAV ha comunicato al Comune di Tezze sul Brenta l'esito dei rilievi fonometrici compiuti presso un'abitazione vicina al pubblico esercizio, con riferimento all'attività di intrattenimento svolta dall'Hotel Villa Pigalle nel giardino pertinenziale dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tezze Sul Brenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 il dott. A F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.1.2015, Teresidio Vnello, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società HP Hotel srl, gestore del complesso ricettivo ubicato in Tezza sul Brenta ad insegna “Hotel Villa Pigalle”, impugnava –unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe – il provvedimento n. 85/2015 con cui il Comune di Tezze sul Brenta ordinava, per le ragioni ivi esposte, “ di cessare immediatamente l’attività di musica all’aperto presso la suddetta struttura in quanto lesiva per la salute pubblica ”, disponendo che la ripresa dell’attività di musica all’aperto sarebbe stata autorizzata solo dopo “ che gli accorgimenti necessari a contenere le emissioni entro i limiti di legge, con particolare riferimento al valore del limite differenziale per il periodo notturno, contenuti nella relazione trasmessa dall’HP Hotel srl in data 09.07.2015 a firma di tecnico competente in acustica e acquisita al protocollo del Comune di Tezze sul Brenta con il n. 9607, vengano posti in atto e costantemente adottati senza introdurre variazioni nella dislocazione delle sorgenti sonore e apparecchiature e senza introdurre ulteriori sorgenti o apparecchiature ” e “ che ogni evento sonoro all’aperto venga precedentemente comunicato al Comune di Tezze sul Brenta mediante dichiarazione resa dal parte del titolare/legale rappresentate dell’HP Hotel srl – Hotel Pigalle, attestante la data e l’orario di svolgimento della manifestazione e il rispetto degli interventi adottati e dichiarati nella relazione del 09.07.2015 ”.
Nelle premesse in fatto, parte ricorrente, per quanto qui rileva, esponeva quanto segue:
-a seguito di verifiche fonometriche effettuate nell’estate del 2014 presso un’abitazione vicina all’esercizio Hotel Pigalle, ARPAV rilevava che l’attività di intrattenimento ivi svolta causava immissioni rumorose superiori al limite differenziale massimo consentito (3 db), come stabilito dalla normativa vigente, provvedendo a notificare ad HP Hotel srl una contestazione di illecito in data 10.9.2014;
-in data 14.10.2014, il Comune di Tezze sul Brenta notificava ad HP Hotel srl ordinanza contingibile e urgente n. 99/2014 con cui, sulla base dei rilievi ARPAV, si intimava: 1. di limitare le emissioni rumorose e contenerle entro i limiti di legge (3 db di livello differenziale);2. di adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose;3. di trasmettere all’Amministrazione comunale un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica recante il dettaglio degli interventi finalizzati alla riduzione entro i limiti di legge delle emissioni rumorose;
-la suddetta ordinanza era impugnata avanti al TAR Veneto che con sentenza n. 105/2015 la annullava con riferimento ai punti n. 2 e 3 e confermava l’onere, esplicitato al punto 1, di contenere le immissioni entro i limiti di legge;
-in data 9.6.2015, funzionari del Comune di Tezze sul Brenta e tecnici di ARPAV eseguivano un sopralluogo presso l’Hotel Villa Pigalle al fine di verificare i sistemi di contenimento delle immissioni sonore e, a seguito di espressa richiesta, il legale rappresentante di HP Hotel srl trasmetteva all’Amministrazione comunale una relazione a firma di tecnico competente in acustica;
-a seguito di richiesta dell’Amministrazione comunale, ARPAV eseguiva presso un’abitazione privata della zona ulteriori misurazioni del livello di immissioni sonore prodotte durante lo svolgimento di intrattenimenti danzanti nel giardino esterno al pubblico esercizio e, rilevando il superamento del massimo livello differenziale di rumore consentito, elevava verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 13.8.2015;
-a seguito di nota del 7.9.2015 del Comune di Tezze sul Brenta di avvio del procedimento per l’assunzione di provvedimenti conseguenti agli accertamenti di ARPAV, HP Hotel srl presentava osservazioni con cui evidenziava l’erroneità di rilievi effettuati da ARPAV, la quale, a sua volta, svolgeva controdeduzioni con successiva nota del 28.9.2015;
-infine, con successiva ordinanza n. 85/2015, il Comune di Tezze sul Brenta assumeva il provvedimento in questa sede impugnato.
Tanto premesso, parte ricorrente denunciava i seguenti vizi: “ 1. Violazione di legge: violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b) e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere: carenza ed erroneità d’istruttoria, nonché difetto di motivazione;