TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202300554

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202300554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300554
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 00554/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00061/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2018, proposto da Futura S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio Michele Troisi in Salerno, alla via Raffaele Ricci, 46;

contro

Comune di Mercogliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso lo studio Maria Teresa Rossi in Salerno, corso Garibaldi n. 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento di diniego prot. n. 20991 emesso dal Comune di Mercogliano in data 24.10.2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercogliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2023 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato in data 20 dicembre 2017 e depositato in data 16 gennaio 2018, la società ricorrente, Futura S.r.l., ha proposto domanda di annullamento degli atti epigrafati, con i quali il Comune intimato gli ha negato il permesso di costruire richiesto con istanza prot. n. 10087 del 23.05.2016.

A sostegno del presente gravame, l’istante ha allegato e dedotto in fatto, che:

- è titolare di un fondo agricolo sito nel Comune di Mercogliano (AV) e catastalmente individuato al foglio n. 13, particelle n. 414, 415, 1329, 1393, 1394, 1395, e 1396, ricadente, a norma del vigente P.R.G., in zona omogena “E” - Agricola Semplice;

- in data 23 maggio 2016, ha presentato domanda di permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 8/2013 e successive modificazioni, al fine di eseguire sul fondo di titolarità lavori di “ installazione ed esercizio di impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, con annesse strutture per attività commerciali, attività complementari e servizi integrativi ed opere varie di completamento ”;

- ha provveduto a trasmettere al Comune procedente, altresì, una relazione tecnica generale, allo scopo di rappresentare il progetto dell’opera da realizzarsi e, in particolare, i “servizi ed attività annesse” all’impianto di distribuzione carburanti, in tale sede illustrati, unitamente al richiamo della normativa di riferimento, individuata nella Legge regionale del 30 luglio 2013 n. 8, recante “ Norme per la qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti ” e relative disposizioni;

- ha trasmesso, inoltre, una relazione tecnica particolareggiata, volta ad illustrare l’opera da realizzare, l’indicazione delle annesse attrezzature, la normativa di riferimento, anche ai fini del calcolo delle volumetrie realizzabili;

- con nota prot. 24275, il 12 dicembre 2016, il Responsabile del Settore Tecnico comunale ha invitato la ricorrente, ai fini dell’istruttoria urbanistica sull’istanza di permesso di costruire de quo, “ad inoltrare […] autocertificazione corredata da una perizia giurata attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali, di sicurezza ambientale e stradale, di tutela dei beni storici ed artistici e di ogni altra norma per quanto applicabile, nonché di ogni altro elaborato previsto dall’elenco approvato con delibera di G.R. n.84 del 06/03/2012 e s.m.i (B.U.R.C. n.17 del 19/3/2012) ”;

- con nota prot. n. 0000283 del 5 gennaio 2017, ha provveduto ad inoltrare all’Ufficio Tecnico Comunale la documentazione integrativa richiesta, recante la “ perizia giurata con autocertificazione attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali, di sicurezza ambientale, stradale, ecc. nonché gli elaborati integrativi previsti dalla delibera di G.R. n.84 del 06/03/2012 ”;

- tuttavia, con nota prot. 7720 del 18 aprile 2017, il Comune resistente ha indicato, quali dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241 del 1990, il preteso contrasto tra “ il volume da realizzare, la superficie coperta, (cfr. perizia giurata, ing. P. Vitulano)” e gli indici e i parametri ritenuti ammissibili, per come previsti dal “ piano comunale carburanti vigente approvato con deliberazione di C.C. n. 2/2004 ”;

- indi, con atto prot. n. 9909, datato 16 maggio 2017, ha presentato osservazioni, a norma dell’art. 10 bis della L. 241/1990, all’uopo evidenziando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune procedente, alla fattispecie in esame, dovrebbe applicarsi l’art. 17 della Legge regionale n. 8/2013, secondo cui “ per gli indici di edificabilità dei servizi all’autoveicolo e all’automobilista si applica la L. n. 8/2013 e in attesa del suo regolamento, si applica il regolamento n.1 del 2012 ”;

- con atto prot. n. 20991 del 24 ottobre 2017, il Comune di Mercogliano, in persona del Responsabile del Settore Tecnico, ha emesso l’avversato provvedimento di diniego dell’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione con annesse strutture per attività commerciali, attività complementari e servizi integrativi ed opere varie di completamento, sulla scorta della seguente motivazione “ l’intervento proposto per volume da realizzare, superficie coperta (cfr. perizia giurata ing. P. Vitulano) non rispetta gli indici e i parametri ammissibili del piano comunale carburanti approvato con delibera C.C. n.2/2004 ”.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, sulla base delle seguenti doglianze in diritto:

- Violazione degli artt. 12, comma 3, e 17, commi 3, 4, 6, della Legge Regionale 30.7.2013 n. 8;
violazione dell’art. 5, comma 1, lettera b, e comma 4, del Regolamento Regionale di attuazione 20.1.2012 n. 1;
violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del Piano comunale di distribuzione carburanti adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 2/2004;
difetto dei presupposti;
carenza di istruttoria;
carenza di motivazione;
violazione del giusto procedimento
.

L’Amministrazione comunale avrebbe erroneamente ritenuto che, nel caso specifico, trovino applicazione gli indici di edificabilità previsti dal Piano di distribuzione carburanti (in cui si fa riferimento agli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente in relazione alla Zona “E” Agricola Semplice), i quali, ponendosi in contrasto con quelli fissati dall’art. 5, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale di attuazione n. 1/2012, avrebbero dovuto essere adeguati a quest’ultimi (nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione n. 1/2012) in base al disposto di cui all’art. 17, comma 3, della Legge Regionale n. 8/2013.

Pertanto, secondo la prospettazione ricorsuale, non avendo il Comune provveduto all’adeguamento di detti indici nel termine suindicato, nella fattispecie in esame, si applicherebbero, ai sensi dell’art. 17, comma 4, della Legge Regionale 13n. 8/2013, le norme vigenti, ovvero gli indici di edificabilità previsti dall’art. 5, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale di attuazione n. 1/2012.

La ricorrente, inoltre, ha lamentato l’assenza di una congrua e adeguata motivazione in merito all’adozione di indici di edificabilità (previsti nel Piano comunale di distribuzione carburanti), che sarebbero palesemente in contrasto con i criteri, i parametri e gli indici di edificabilità individuati dalla Legge Regionale n.8/2013 e dal Regolamento Regionale di attuazione n.1/2012)”, al contempo ritenendo che a fortiori il Comune avrebbe dovuto dare contezza della sopravvenuta legislazione regionale e indicare i motivi per cui se ne è discostato, facendo applicazione di indici di edificabilità contenuti in uno strumento di pianificazione (Piano di distribuzione carburanti) ormai vetusto.

Sulla scorta delle predette causali, la società ricorrente ha invocato l’accoglimento del pendente gravame e, per l’effetto, l’annullamento degli atti epigrafati, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 27 gennaio 2018, si è costituito il Comune di Mercogliano, per resistere al ricorso, invocandone il rigetto. In particolare, non essendo stato ancora adottato il menzionato regolamento di attuazione, il Comune di Mercogliano non sarebbe tenuto ad adeguare le disposizioni del suo piano carburanti del 2004 alle disposizioni della L.R. 30.08.2013 n. 8, con conseguente contrasto dell’intervento proposto, per volume da realizzare e superficie coperta, rispetto agli indici ivi indicati.

All’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2023, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento, in accoglimento delle assorbenti censure appresso scrutinate.

In via preliminare, appare opportuno individuare la normativa attualmente vigente in materia di razionalizzazione, qualificazione e ammodernamento del sistema di distribuzione dei carburanti nonché gli strumenti di pianificazione in subietcta materia , attualmente in vigore nel Comune di Mercogliano.

L’art. 1 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32 (rubricato “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c. della legge 15.3.1997 n. 59), nel dettare le “Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti”, prevede, al comma 1, che “ L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell’autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto ”. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “ L’attività di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L’autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni ”. A sua volta, il comma 3 dispone che “ Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un’analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi e per gli effetti delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1 ”. Tale ultimo articolo, rubricato “Competenze comunali e regionali”, al comma 1, sancisce che “ Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private, i comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto ”.

Il Comune di Mercogliano, nel dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni normative, con delibera di Consiglio Comunale n. 2/2004, ha adottato il Piano di distribuzione carburanti, nel quale, al Titolo III (articoli 9 - 27), ha individuato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli impianti di distribuzione dei carburanti.

In tale contesto normativo e di pianificazione (D.lgs n. 32/1998 e Piano comunale di distribuzione carburanti di cui alla delibera di C.C. n. 2/2004), sono sopravvenute la Legge Regionale 30.7.2013 n. 8 (che ha dettato le “ Norme per la qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti ”) ed il Regolamento Regionale n. 1 del 20.1.2012 (che ha dato attuazione alla Legge Regionale 29.3.2006 n. 6, recante “ Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti ”).

Segnatamente, l’art. 12 della Legge Regionale n. 8/2013 (rubricato “Attività complementari e servizi integrativi”), al comma 1, prevede che “ I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l’autoveicolo e per l’automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerci ali”.

A sua volta, il comma 3 dell’articolo 12 stabilisce che “ La determinazione delle aree, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri per le autonome attività di cui al comma 1 sono disciplinate dall’art. 17 e dal regolamento di attuazione previsto nell’articolo 20 ”.

Vi è più che l’art. 17 della Legge Regionale n. 8/2013 (rubricato “Disciplina urbanistica”), al comma 3, dispone che “ I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal Comune ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 32/1998, sono adeguati dallo stesso Comune alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione previsto nell’art. 20, se non conformi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione ”. Il successivo comma 4 dell’art. 17 stabilisce che “ Per i Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione non hanno fissato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 32/1998, o non hanno provveduto all’adeguamento entro il termine stabilito dal comma 3, si applicano le norme vigenti ”.

Infine, il comma 6 dell’art. 17, statuisce che “ I Comuni individuano indici di edificabilità, criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all’autoveicolo e all’automobilista, previsti nell’art. 12, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione. In attesa dell’emanazione del regolamento di attuazione, si applica quanto stabilito dal regolamento regionale 20 gennaio 2012 n. 1” (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006 n. 6).

L’art. 5 del Regolamento di attuazione n. 1/2012 (rubricato “Aree, indici di edificabilità, criteri e parametri per le autonome attività commerciali integrative”), al comma 1, stabilisce che “In attuazione dell’articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2006, i comuni individuano la cubatura utile necessaria alle autonome attività commerciali integrative, nell’ambito dei seguenti indici di edificabilità: ….b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, è previsto un indice minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,35/1 metro quadrato ed in ogni caso una superficie coperta massima pari al dieci per cento ”. Il successivo comma 3 dispone che “ La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo ai fini della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell’ambito degli indici di cui ai commi 1 e 2 ”. Il comma quarto, infine, prevede che “ Fino all’individuazione da parte dei comuni degli indici di cubatura previsti nel presente articolo, si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, i valori massimi stabiliti dai commi 1 e 2 ”.

Premessa la suddetta ricognizione delle disposizioni normative disciplinanti, nel tempo, la materia di interesse e venendo alla fattispecie in esame, rileva il Collegio come l’istanza di permesso di costruire prot. n. 10087 del 23.5.2016 abbia ad oggetto la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, dotato di attività complementari e servizi integrativi, i cui indici di edificabilità, in virtù dell’espresso richiamo operato dagli articoli 12, comma 3, e 17, comma 6, della Legge Regionale n. 8/2013, ed a differenza di quanto sostenuto dal Comune, risultano fissati non già dal Piano di distribuzione carburanti di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 2/2004, bensì dall’art. 5 del Regolamento Regionale di attuazione n. 1/2012.

La disposizione normativa da ultimo citata demanda, infatti, ai Comuni il compito di individuare la cubatura utile necessaria alle autonome attività commerciali integrative, nell’ambito di ben precisi indici di edificabilità fissati dal medesimo articolo.

In particolare, per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, il ripetuto articolo 5, comma 1, lettera b), prevede un indice minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,35/1 metro quadrato e, in ogni caso, una superficie coperta massima pari al 10 per cento.

Il successivo comma quarto sancisce, quale disposizione di chiusura, che “ Fino all’individuazione da parte dei comuni degli indici di edificabilità previsti nel presente articolo, si applicano, senza ulteriori atti di recepimento i valori massimi stabiliti dai commi 1 e 2 ”.

In applicazione del quadro normativo così ricostruito, non avendo, il Comune provveduto, nella fattispecie in esame, all’adeguamento degli indici di Piano, trovano applicazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4, della Legge Regionale n. 8/2013, le norme vigenti, ovvero gli indici di edificabilità ai valori “massimi” previsti dall’art. 5, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale di attuazione n. 1/2012.

Ebbene, per come evincibile in atti, il progetto di cui all’istanza di permesso di costruire prot. n. 0010087, del 23.5.2016, risulta coerente con gli indici in parola.

In particolare, la volumetria del fabbricato riservato alle attività complementari e ai servizi integrativi è pari a complessivi di 3.388,48 mc. (misura non contestata dal Comune) e la superficie coperta complessiva dell’intervento è di 1.137,38 mq. (misura non contestata dal Comune), ovvero valori inferiori rispetto a quelli massimi previsti dall’art. 5, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale di attuazione n. 1/2012.

Alla luce di quanto suesposto, deve ritenersi che il provvedimento di diniego impugnato, per come dedotto dal ricorrente, sia stato adottato in violazione dell’art. 12, comma 3, e dell’art. 17, commi 3, 4 e 6, della Legge Regionale n. 8/2013 nonché dell’art. 5, comma 1, lettera b), e comma 4, del Regolamento Regionale di attuazione n. 1/2012.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto sotto tale profilo, con assorbimento di ogni altro motivo che non sia stato oggetto di specifica disamina.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

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