TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-07-11, n. 202400638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-07-11, n. 202400638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400638
Data del deposito : 11 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2024

N. 00638/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00078/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Samesi Immobiliare S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati A C e A U, con domicilio eletto presso lo studio avv. Alessandra Moneta in Ancona, via Matteotti, 74;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
Ministero delle Attività Produttive,
Ministero della Salute,
Regione Marche,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Qualità della Vita -Div. IX, Conferenza dei Servizi ex Art.14 L. 241/90 per il Sito di interesse Naz.le del Basso Bacino Fiume Chienti;



nei confronti

Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche,
ASUR Marche - Zona Territoriale n.8 di Civitanova Marche,
Provincia di Macerata,
ARPAM - Dipartimento Provinciale di Macerata,
Comune di Civitanova Marche,
Comune di Montecosaro,
Comune di Morrovalle,
Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale - ISPRA;



per l'annullamento

- del Decreto direttoriale emesso in data 8 ottobre 2010 prot. MATT n. 679/TRI/DI/B concernente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Basso Bacino Fiume Chienti" del 30/09/2010;

- del verbale della CS decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale del Basso Bacino Fiume Chienti del 30 settembre 2010 ed ogni parere ad esso allegato;

- di ogni altro decreto direttoriale precedente prescrittivo delle decisioni assunte da ogni altra precedente CS preliminare, istruttoria, decisoria, tra cui il Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della CS decisoria relativa al Sin "Basso Bacino Fiume Chienti" del 10 gennaio 2008, il relativo verbale e ogni altro atto connesso o collegato;

- delle statuizioni assunte in tutte le precedenti CS, preliminare, istruttoria, decisoria, fra cui la CS decisoria 28 dicembre 2005, la CS decisoria 22 febbraio 2006, la CS decisoria 7 giugno 2006, la CS decisoria 27 dicembre 2006, la CS istruttoria 2 ottobre 2007, la CS decisoria del 24 luglio 2009, la CS istruttoria del 16 marzo 2010 ed ogni, altro atto, verbale di CS, decreto e statuizione avvenuti nel corso del procedimento anche se non noti o qui non espressamente richiamati;

- delle ordinanze sindacali del Comune di Montecosaro n. 44 del 25 settembre 2009 e n. 53 del 3 novembre 2009.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente allega di essere la mera proprietaria di un’area produttiva all’interno del sito di interesse nazionale del Basso Bacino Fiume Chienti identificato con DM 18/9/2001 n. 468 e successivamente perimetrato con DM 26/2/2003.

Allega, inoltre, che tale area venne data in affitto alla ditta SIGE Spa (in procedura fallimentare alla data di proposizione dell’odierno ricorso) la quale, nella suddetta area, ha svolto la propria attività ritenuta essere stata fonte di inquinamento insieme all’analoga attività svolta dalle altre imprese insediate all’interno del sito.

Dopo una serie di prescrizioni rivolte alla SIGE, la ricorrente allega che la Conferenza di Servizi del 30/9/2010 ha introdotto, per la prima volta, anche prescrizione a proprio carico che la espongono a gravi pregiudizi mettendo in pericolo la sua attività economica e sicurezza patrimoniale (cfr. pag. 5, punto 4, dell’atto introduttivo del giudizio).

Ha quindi ritenuto necessario impugnare tali prescrizioni (divenute vincolanti per effetto del Decreto Direttoriale 8/10/2010 prot. MATT n. 678/TRI/DI/B), oltre ad estendere l’impugnazione a tutti gli atti precedenti adottati nell’ambito delle conferenze di servizi riguardanti il bacino di interesse nazionale in questione (conferenze istruttorie e decisorie del 16/3/2010, 24/7/2009, 10/1/2008, 2/10/2007, 27/12/2006, 7/6/2006, 22/2/2006, 28/12/2005 e relativi atti endoprocedimentali oltre i decreti direttoriali di recepimento).

Con ricorso per motivi aggiunti vengono infine impugnati gli atti successivi del procedimento riguardante il sito in questione (Decreto Direttoriale 24/10/2011 prot. MATT n. 1880/TRI/DI/9 e relativo verbale della conferenza di servizi del 12/10/2011, oltre ai relativi atti istruttori presupposti).

Si è costituito, per resistere al gravame, il solo Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Prima di entrare nel merito delle singole censure occorre delimitare l’oggetto del contendere poiché l’odierno ricorso, proposto in forma cumulativa, si rivolge contro una serie di atti e provvedimenti che, nel complesso, ammontano ad oltre 700 pagine.

Spetta quindi alla parte, e non certamente a questo Tribunale, individuare quali prescrizioni (aventi natura provvedimentale), all’interno delle citate 700 pagine, potrebbero risultare pregiudizievoli per i propri interessi.

L’odierno ricorso sarà quindi esaminato solo con riferimento alle prescrizioni specificatamente individuate dalla ricorrente e avverso le quali essa muove le sue censure, ovvero:

A. Paragrafo 19 (pag. 20) del verbale della conferenza di servizi del 30/9/2010 e relativo allegato 1 (pagg. 55-57) con cui:

- “I partecipanti alla Conferenza di Servizi Decisoria ritengono necessaria l’adozione di interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda nell’area che secondo ARPAM <costituisce sorgente attiva di contaminazione>. A tal proposito, preso atto dell’impegno della ditta Samesi Immobiliare spa proprietaria dell’area, comunicata con nota del 18/3/2010 acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 6344/TRI/DI del 19/03/2010, i partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria deliberano di richiedere alla medesima Ditta l’immediata attivazione degli interventi di messa sicurezza di emergenza tenendo conto di quanto riportato nel parere ISPRA-ARPAM (contenuto nell’all. 1)”;

- “deliberano, infine, di richiedere alla Samesi Immobiliare spa la presentazione del Progetto di Bonifica dell’area che deve tener conto del sopraccitato parere ISPRA-ARPAM”.

B. Paragrafo 1 del verbale della conferenza di servizi del 30/9/2010 nella parte in cui (pag. 10) stabilisce quanto segue:

“…. i partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria…. in riferimento alla nota della Provincia di Macerata del 25/3/2010 acquisita protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 799/TRI/DI del 06/04/2010, ricordano che ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n. 152/06 e succ. mm ii) la valutazione di impatto ambientale è di competenza della Regione o, nel caso di specie, della Provincia e l’approvazione del progetto di bonifica deve tenere conto di detta valutazione”. Prescrizione oggetto delle specifiche censure di cui al motivo X del ricorso introduttivo del giudizio;

C. Conferenza di servizi del 10/1/2008 presumibilmente con riferimento al paragrafo 12 (pagg. 29-32) nel quale sono stati esaminati i seguenti documenti:

- “Risultati del Piano di caratterizzazione trasmessi da SIGE Spa e acquisiti protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 3851/QvD/DI 13/02/07”;

- “Indagini integrative trasmesse da SIGE Spa e acquisite al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 19767/QvD/DI del 25/07/07 e con n. 26213/QvD/DI del 19/10/07”,

e deliberato quanto segue:

“- di sollecitare l'immediata attivazione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda”;

“- di prendere atto della volontà dell’Azienda di procedere all'implementazione dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza di concerto con la Samesi Immobiliare e consistente nell'attrezzaggio di un nuovo pozzo barriera in corrispondenza del piezometro SD4. A tal proposito si dovrà tener conto di quanto formulato nella nota trasmessa dalla Regione Marche e acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 32677/QdV/DI del 18/12/07 (allegata al presente verbale onde costituirne parte integrante e sostanziale)”;

- “di richiedere la caratterizzazione delle acque emunte dal pozzo 144D ed utilizzate per il raffreddamento dei macchinari. Inoltre si osserva che le acque utilizzate per il raffreddamento dei macchinari prelevate dal pozzo l 44e risultano contaminate da 1,1 dicloroetilene e 1,2 dicloropropano. A tal proposito si ricorda che qualora le acque di falda trattate siano riutilizzate all'interno dei processi produttivi dell'Azienda, i valori di concentrazione da raggiungere nel trattamento sono dettati dal riutilizzo medesimo. Tale utilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi nonchè rischi igienico-sanitari per i soggetti esposti e, comunque, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale”;

“- di richiedere all'Azienda la presentazione del Progetto di bonifica della falda entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente verbale. (Si veda anche 2 punto all'OdG)”,

ed infine:

“Si sottolinea che in caso di

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