TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-03-27, n. 202305265
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 05265/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08670/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8670 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato U I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi, 21;
contro
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, recato nella nota -OMISSIS- del 6 giugno 2017, con il quale: a) è stata rigettata la proposta di acquisto dell'immobile confiscato, sito nel -OMISSIS-, -OMISSIS-, oggi facente parte del -OMISSIS-, generato dalla fusione dei -OMISSIS- b) è stato chiesto di fornire un progetto di divisione dell'immobile, al fine di consentire all'Agenzia di procedere alla definizione dell'iter procedurale, ex art. 48, d.lgs. n. 159/2011, per la destinazione del bene sottoposto a confisca a provvedimenti ablativi;
- nonché, in genere, di qualsiasi altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
con espressa riserva a successivi motivi aggiunti e/o a separato giudizio e della eventuale proposizione della domanda di condanna della P.A. al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 5 settembre 2017 e depositato il successivo 20 settembre, i sigg.ri -OMISSIS- impugnano il provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del 6 giugno 2017, con il quale è stata rigettata la proposta di acquisto dell'immobile confiscato, sito nel Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, oggi facente parte del -OMISSIS-, generato dalla fusione dei subalterni -OMISSIS-
I ricorrenti sono i figli del sig. -OMISSIS-, già proprietario dell’immobile sopra descritto, e acquistavano la proprietà del bene il 30 novembre 2000 per effetto di atto di donazione del genitore.
I ricorrenti, inoltre, già possedevano a vario titolo le particelle limitrofe e vi svolgevano una attività di -OMISSIS-.
I locali donati a suo tempo dal padre avrebbero loro consentito di ampliare l’attività.
Con autorizzazione edilizia del 27 novembre 2000 si realizzava la fusione delle particelle n.-OMISSIS-con creazione di un più ampio locale nel quale svolgere la suddetta attività commerciale.
Con proposta formulata in data 31 marzo 1999 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, era stato chiesto il sequestro e la confisca del patrimonio nei confronti di -OMISSIS-, tra cui anche il subalterno 2 della particella di cui supra .
In un primo tempo il tribunale aveva respinto la proposta, che veniva poi accolta dalla Corte d’Appello a seguito di impugnazione, con conseguente sequestro e confisca della particella sub judice .
La confisca diveniva definitiva con sentenza della Corte di Cassazione del -OMISSIS- che dichiarava inammissibili i ricorsi proposti.
Successivamente l’-OMISSIS-–-OMISSIS- s.p.a., titolare di una ipoteca sull’immobile a garanzia del finanziamento chiesto dagli odierni ricorrenti per l’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature del nuovo stabilimento industriale destinato all’attività di produzione e lavorazioni -OMISSIS- chiedeva alla Corte di Appello di -OMISSIS- (Seconda Sezione Penale), in sede di incidente di esecuzione, che venisse dichiarata l’inefficacia della confisca nei propri confronti.
Nel procedimento avanti alla Corte Territoriale iscritto al n.-OMISSIS-veniva disposta una CTU finalizzata “all’esatta individuazione del locale oggetto della misura ablativa, della possibilità di un utile frazionamento fisico dello stesso rispetto alla restante parte del fabbricato in cui era stato inglobato ed alla determinazione sia della quota di comproprietà dell’intero fabbricato, riferita alla parte oggetto di confisca, sia del valore della corrispondente quota ideale del medesimo immobile” (così ricorso p. 4).
Secondo le prospettazioni attoree il CTU avrebbe stimato come di maggior valore la particella se indivisa, ed equipollente il valore delle due particelle di proprietà dei ricorrenti rispetto a quella confiscata, che si trova tra le due.
La Corte di appello di -OMISSIS-, Seconda Sezione Penale, concludeva il procedimento con provvedimento del 10 febbraio 2015, depositato il 29 ottobre 2015, rigettando le istanze dell’IRFIS, dando tuttavia atto del fatto che la confisca riguardava solamente la particella originariamente censita al n.-OMISSIS-, sicché la trascrizione del provvedimento di confisca era avvenuta in maniera errata, seppur non invalida, non potendo la stessa riguardare l’intero immobile, ma solo la frazione di esso confiscata.
Con la suddetta pronuncia ha poi rimesso all’Agenzia nazionale “che ha chiesto il rilascio dell’immobile – il compito di assumere tutte le dovute iniziative (compresa quella della domanda per equivalente, se ne sussistono le condizioni) volte alla definizione delle modalità di esecuzione del provvedimento di confisca…” (cfr. ordinanza-OMISSIS-).
Da quanto esposto i ricorrenti traggono la conclusione che l’immobile attuale sia in comunione indivisibile (presupponendo la divisione non soltanto la materiale divisibilità ma anche che essa intervenga senza apprezzabile, sostanziale nocumento alla cosa), con possibilità che la confisca avvenga, anche in fase esecutiva, non già mediante una "reviviscenza fisica" dell’immobile anteriore alla fusione, bensì sulla quota di comproprietà (dell’intero immobile) riferibile al soppresso -OMISSIS-.
I -OMISSIS-, pertanto, con nota inoltrata il 1° giugno 2016, chiedevano, attesa la situazione dell’immobile e la sua destinazione all’attività commerciale, “di acquistare il bene in oggetto, di proprietà dello Stato, effettuando una permuta con l'altro immobile di proprietà degli stessi, sopra descritto, e che, come accertato dal perito, ha un valore equipollente a quello oggetto di confisca, nella sua configurazione post frazionamento”.
L’Agenzia respingeva la richiesta con la nota che qui si impugna ed avverso la quale i ricorrenti formulano i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e o falsa applicazione degli artt. 48, co. 5, e 52, commi 7 e 8, d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. , nonché delle norme sul procedimento amministrativo, in particolare degli artt. 2, 3 e 16 della legge n. 241/90 e s.m.i., violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, in quanto non sarebbe stato acquisito il parere obbligatorio del Prefetto, né sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, né risultano acquisite informazioni sul rischio che il bene rientri nel possesso del sottoposto alla confisca;
2) violazione e o falsa applicazione degli artt. 48, co. 5, e 52, commi 7 e 8, d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. , eccesso di potere per insussistenza