TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202303215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202303215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303215
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 03215/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01671/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2015, proposto da
Fallimento "Ceramiche del Tirreno S.r.l. in Liquidazione", rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania;

contro

Consorzio ASI in liquidazione - Gestione Separata IRSAP di Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via V. Giuffrida 37;

Assessorato Regionale delle Attività Produttive, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

nei confronti

Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Messina, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, del 13 aprile 2011, n. 883.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con nota depositata in data 27 aprile 2023 il commissario ad acta ha esposto, in sintesi quanto segue: a) il commissario liquidatore dei Consorzi ASI della Sicilia Orientale, con nota in data 8 aprile 2023 ha rappresentato che il passivo dei pignoramenti eseguiti presso la Tesoreria dello Stato e presso la Tesoreria unica ammonta in danno del Consorzio ASI di Messina ad € 9.711.109,31;
b) con precedente nota del 21 marzo 2023 il commissario liquidatore ha rappresentato che, dalle notizie raccolte, solo due immobili (capannone 20 e capannone 31) del Polo Artigianale di Messina Sud-Larderia sono nella libera disponibilità del Consorzio e possono essere immediatamente venduti;
c) un altro immobile (capannone 19), sito nello stesso Polo Artigianale, è occupato da beni mobili di una società fallita, per i quali occorre richiedere lo sgombero al curatore;
d) sempre nello stesso Polo, il capannone 42 è stato concesso in uso provvisorio gratuito al Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina, con costi a carico del Consorzio per utenze e tributi.

Il commissario ad acta , tenuto conto del proprio assorbimento nell’attività istituzionale e in ragione delle difficoltà nel portare a compimento il mandato, ha, quindi - sostanzialmente - chiesto al Tribunale di essere esonerato dall’incarico.

Il Collegio, anche al fine di valutare la concreta possibilità di dare esecuzione al titolo portato in ottemperanza, ha richiesto documentati chiarimenti al commissario liquidatore dei Consorzi ASI della Sicilia Orientale con ordinanza n. 1817/2023 in data 9 giugno 2023.

In particolare, è stata richiesta al commissario liquidatore una sintetica relazione, con allegata eventuali documentazione a supporto, al fine di precisare: a) quale fosse l’ammontare delle passività del Consorzio, con indicazione dell’ammontare relativo ai pignoramenti eseguiti;
b) quale fosse l’ammontare delle attività del Consorzio, con indicazione del valore presunto e approssimativo degli immobili di proprietà.

Con relazione depositata in data 25 luglio 2023, corredata di allegati, il commissario straordinario ha esitato l’incombente istruttorio, rappresentando, in particolare, quanto segue: a) presso l’istituto che gestisce il servizio di tesoreria, alla data del 30 giugno 2023, a fronte di una provvista iniziale che ha originato un saldo attivo contabile di € 245.881,99, risultano notificati pignoramenti per € 9.622.151,68, mentre presso la Banca d’Italia, alla data del 7 aprile 2023, risultano notificati pignoramenti per ulteriori € 197.390,00, per un totale di € 9.819.541,68;
b) ai debiti del Consorzio per i quali i creditori hanno proceduto a pignoramento occorre aggiungere anche quelli relativi a carichi tributari definitivi;
c) in particolare, i soli carichi oggetto di possibile definizione agevolata sono stati recentemente quantificati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in € 1.272.517,87.

Con memoria in data 2 ottobre 2023 la parte ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) nel caso in esame l’esecuzione della decisione non consiste nel pagamento di una somma, ma nell’adozione di un provvedimento amministrativo costituito dal decreto di acquisizione sanante ex art. 42 del D.P.R. n. 380/2001;
b) in ogni caso, l’occupazione illegittima risale al 30 luglio 2008 e già in quella data il Consorzio avrebbe dovuto acquisire il bene e corrispondere quanto dovuto;
c) il bene in questione - una strada che consente l’accesso ai lotti industriali e che assicura il fine istituzionale dell’ente - deve essere regolarizzato;
d) deve, quindi, eseguirsi la decisione giurisdizionale anche in mancanza di somme disponibili e provvedendo, se del caso a variazioni di bilancio, attingendo al credito, ovvero provvedendo alla dismissione di cespiti immobiliari.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Avuto riguardo al contenuto della relazione depositata dal commissario liquidatore, il Collegio osserva che nella sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 623/2021 in data 28 giugno 2021 è stato affermato, in particolare, quanto segue:

12.22. Lo spazio dell’esecuzione davanti al giudice amministrativa della condanna al pagamento di una somma di denaro è quindi ridotto alla sola adozione degli atti della procedura contabile di spesa.

12.23. Laddove invece si ponga un problema di reperimento delle risorse (e non di mera adozione degli atti contabili), richiedendosi, come nel caso di specie, il pignoramento presso terzi, detta attività si pone al di fuori delle attività tipiche dell’ottemperanza amministrativa, richiamando piuttosto l’esercizio di poteri che non sono intestati al potere esecutivo ma all’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione ha infatti poteri esecutori sui propri beni (rispetto ai quali si misura quindi il potere sostitutivo del giudice dell’ottemperanza) solo nei casi specificamente indicati dalla legge (così l’art. 21-ter della legge n. 241 del 1990).

Al di fuori di questi casi il reperimento delle risorse necessarie per l’esecuzione coattiva della condanna al pagamento di una somma di denaro è prerogativa del giudice civile, così come lo è il pignoramento presso terzi.

Del resto, a fronte della possibilità di aggredire il patrimonio del debitore pignorando i crediti del medesimo verso i terzi si prefigura una via per assicurare l’effettività della tutela. In tal modo si consente infatti la soddisfazione del creditore, che invece sarebbe preclusa qualora si dovesse verificare la totale o parziale incapienza del patrimonio del debitore.

Quest’ultima evenienza è solo parzialmente superata dalle procedure concorsuali, che, pur garantendo la par condicio creditorum, non consentono di andare oltre la liquidazione della massa esistente.

Del resto, ad impossibilia nemo tenetur: l’impossibilità di un fatto o di un atto giuridico determina conseguenze rilevanti sui rapporti e le posizioni soggettive, essendo causa di estinzione dell’obbligazione (art. 1463 c.c.) e di chiusura della procedura fallimentare (art. 118 comma 1 n. 3 l. fall.).

L’esecuzione del giudicato trova infatti un limite intrinseco e ineliminabile, che è logico e pratico, ancor prima che giuridico, “nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante” (Ad. plen.

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