TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-07-28, n. 201700876
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2017
N. 00876/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul rico-OSIS-o numero di registro generale 13 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OSIS- -OSIS-., in pe-OSIS-ona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco -OSIS- Sisto, G M, -OSIS- L D e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato -OSIS- L D in Bari, via F. S. Abbrescia, 83/B;
contro
Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo e Prefetto di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comune -OSIS-, in pe-OSIS-ona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato M F -OSIS-ravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, co-OSIS-o Vittorio Emanuele, 185;
nei confronti di
-OSIS- -OSIS- -OSIS-, in pe-OSIS-ona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini e Luca Spaziani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alberto Melica in Bari, via Francesco Crispi, 6;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’-OSIS- -OSIS- del 23/12/2016 prot. -OSIS- (notificata il 28/12/2015) emessa dalla Prefettura di Bari nei confronti della ricorrente;
- dell’-OSIS- del 23/12/2016 prot. -OSIS- inviata a numerose PP.AA.;
- del decreto prefettizio del 29/12/2016 prot. -OSIS- recante diniego di iscrizione della -OSIS- -OSIS-. nella c.d. white list ;
- ove occorra, dei rapporti informativi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza 21/3, 17/6, 25/6, 12/9, 20/9, 18/10, 27/10-OSIS-1/10 e 12/11/16; delle relazioni della DIA del 6/9, 5 e 7/10/2016; dei verbali del Gruppo Ispettivo -OSIS- del -OSIS-,-OSIS-/8, 12/9, 27/9 e 7/11/2016;
- del provvedimento del-OSIS-0/12/2016 prot. -OSIS-con il quale il Comune -OSIS- ha comunicato il recesso del rapporto contrattuale con la -OSIS- -OSIS-. a decorrere dal 19/1/2017;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, comunque lesivo, ancorché non conosciuto;
sul primo rico-OSIS-o per motivi aggiunti depositato in data 28.2.2017, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della comunicazione di recesso di cui alla nota del-OSIS-0/12/2016 a firma del -OSIS-del Comune -OSIS-;
- della determinazione dirigenziale del 2/2/2017 n. 6 disponente lo scorrimento della graduatoria ed il subentro del -OSIS- Stabile -OSIS- dal 13/3/2017;
- ove occorra, delle note a firma dell’-OSIS-. -OSIS- prot. 1758 del 17/1/2017 e prot. -OSIS- del 15/2/2017, nonché delle ignote determine n. -OSIS-e n.-OSIS- del 12/1/17;
sul secondo rico-OSIS-o per motivi aggiunti depositato in data 2.5.2017, per l’annullamento
- del decreto del 23/2/2017 con il quale la Prefettura di Bari ha disposto il commissariamento degli appalti che la -OSIS- -OSIS-. aveva in co-OSIS-o ad eccezione di quello -OSIS-;
- del provvedimento del 11/4/2017 con il quale la Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Gestori Ambientali ha rinnovato l’iscrizione della ricorrente nelle Categorie 1, 4 e 5, limitando l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ai soli appalti oggetto di commissariamento;
- del provvedimento del 20/4/2017 con il quale la Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Gestori Ambientali ha confermato l’iscrizione della ricorrente nella Categoria 10, limitando l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ai soli appalti oggetto di commissariamento;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, comunque lesivo, ancorché non conosciuto ed in particolare di tutte le note e/o gli atti endoprocedimentali ed istruttori tra questi, ove occorra, delle comunicazioni dell’Albo rispettivamente del -OSIS-;
Visti il rico-OSIS-o, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo, del Prefetto di Bari, del Comune -OSIS- e di -OSIS- -OSIS- -OSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’odierna ricorrente -OSIS- -OSIS-. impugna l’-OSIS- -OSIS- -OSIS- del 23/12/2016 prot. n. -OSIS- (notificata il 28/12/2015) emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Bari e tutti gli altri atti presupposti e consequenziali in epigrafe indicati, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione del dlgs n. -OSIS-(in particolare degli artt. 84, comma 4, e 91, 94 e 96); violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, illogicità, erroneità e difetto dei presupposti, -OSIS-iustizia manifesta; eccesso di potere per sviamento: le risultanze istruttorie su cui si fonda il provvedimento prefettizio impugnato del 23/12/2016 non permetterebbero di dimostrare i presupposti di legge che ne consentono l’adozione ( i.e. tentativo di -OSIS-; attività di agevolazione da parte della ricorrente anche in via indiretta della -OSIS-; potere di condizionamento sulle scelte societarie esercitato dalla -OSIS-); pur avendo l’-OSIS- -OSIS- natura di misura di polizia a carattere preventivo, la stessa non può sconfinare nell’arbitrarietà ed illogicità e si deve fondare su elementi oggettivi anche indiziari comunque concordanti, concreti ed attuali; nel caso di specie non sussisterebbe alcuno degli elementi spia del tentativo di -OSIS- -OSIS-; infatti, non esisterebbero procedimenti penali nei confronti della governance di -OSIS-; non sarebbe stata adottata alcuna misura di prevenzione -OSIS- in danno della ricorrente; non sarebbero state omesse denunce da parte della società; non sarebbero stati contestati intrecci tra più società e/o modifiche della struttura aziendale e/o gestionale dell’impresa volti a celare partecipazioni occulte di pe-OSIS-one controindicate; mancherebbero elementi univoci circa l’attualità, l’obiettività e la concretezza del pericolo di -OSIS- criminale, in quanto i fatti contestati all’-OSIS-. -OSIS- -OSIS- (collaboratore di una società di consulenza -OSIS--OSIS- cui si rivolgeva la -OSIS-) risalirebbero a molto tempo prima; per quanto concerne la questione dei dipendenti calabresi si tratterebbe di lavoratori assunti con passaggio diretto e comunque di ex dipendenti; il provvedimento impugnato si fonderebbe su una motivazione solo apparente e su di una realtà travisata attrave-OSIS-o la menzione di una serie di vicende giudiziarie ricostruite in maniera impropria e fuorviante, il richiamo ad inesistenti favoritismi nelle assunzioni di operai aventi presunti precedenti penali ovvero asseriti rapporti e/o parentele pericolose, ovvero con la menzione del collaboratore di una società di consulenza (-OSIS-. -OSIS-) che avrebbe esercitato nell’interesse della ricorrente pressioni sul Sindaco di San Ferdinando perché questi affidasse alla -OSIS- la gara che la stessa ricorrente si era in precedenza aggiudicata; il provvedimento gravato sarebbe inficiato da una motivazione radicalmente carente proprio con riferimento all’essenza del provvedimento di -OSIS- -OSIS-, vale a dire la motivazione del risultato logico degli elementi raccolti a dimostrazione del tentativo di -OSIS- -OSIS-;
1.1) violazione e falsa applicazione del dlgs n. -OSIS-(in particolare degli artt. 84, comma 4, 91, 94 e 96) sotto ulteriore profilo; violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, illogicità, erroneità e difetto dei presupposti, -OSIS-iustizia manifesta; eccesso di potere per sviamento: l’accertamento posto a fondamento della censurata -OSIS- -OSIS- sia pur sommario e probabilistico deve fonda-OSIS-i su elementi oggettivi in considerazione della sua incidenza nel delicato equilibrio tra diritto di libertà di impresa ed esigenze di politica repressiva e preventiva; i principi su cui si fonda la disciplina delle -OSIS- -OSIS- sarebbero stati violati dall’Amministrazione che non avrebbe considerato varie circostanze (il rapporto consulenziale con l’-OSIS-. -OSIS- sarebbe durato meno di un anno ed avrebbe riguardato un soggetto che aveva tenuto una condotta censurabile in un’unica occasione; la ricorrente avrebbe immediatamente interrotto fin dall’ottobre 2014 ogni rapporto con la -OSIS--OSIS- e con l’-OSIS-. -OSIS-; la -OSIS- avrebbe rigidamente applicato i protocolli di legalità, chiedendo ad ogni fornitore e dipendente calabrese la compilazione di autocertificazioni circa la loro condizione penale; allorquando è stata oggetto di atti intimidatori la stessa società avrebbe immediatamente chiesto l’intervento del Prefetto di Reggio Calabria e avrebbe prodotto una serie di denunce; ecc.); tutti questi elementi favorevoli nel senso dell’assoluta non permeabilità della società rispetto ai tentativi di -OSIS- sarebbero stati completamente obliterati dalla Amministrazione nell’adozione del gravato provvedimento;
2) violazione e falsa applicazione del dlgs n. -OSIS-(in particolare degli artt. 84, comma 4, e 91, 94 e 96); violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; motivazione perplessa ed apparente; travisamento; erroneità dei presupposti; sviamento: con riferimento alla questione dei cantieri in Calabria, emergerebbe la totale estraneità di -OSIS- ai tentativi di -OSIS- -OSIS-, essendo la stessa -OSIS- vittima di comportamenti illeciti del Sindaco del Comune di San Ferdinando che avrebbe