TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2017-11-29, n. 201700145
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Pubblicato il 29/11/2017
N. 00145/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00236/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso Italia, n. 30;
contro
Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio presso la medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. -OMISSIS- del Distretto Sociale Oltradige d.d.-OMISSIS-(notifica perfezionata il -OMISSIS-), con il quale veniva decretata la revoca delle prestazioni di reddito minimo di inserimento, l’esclusione per due anni da ulteriori sovvenzioni, la denuncia all'autorità giudiziaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il ricorso non sia privo di elementi di fumus boni iuris ;
Considerato che l’esecuzione del provvedimento impugnato, ove non sospeso, provocherebbe gravi conseguenze per la ricorrente che si troverebbe privata di fonti di sostegno economico;
Ravvisata pertanto la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare del provvedimento gravato;