TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2017-11-29, n. 201700145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2017-11-29, n. 201700145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201700145
Data del deposito : 29 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2017

N. 00236/2017 REG.RIC.

N. 00145/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00236/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso Italia, n. 30;

contro

Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio presso la medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. -OMISSIS- del Distretto Sociale Oltradige d.d.-OMISSIS-(notifica perfezionata il -OMISSIS-), con il quale veniva decretata la revoca delle prestazioni di reddito minimo di inserimento, l’esclusione per due anni da ulteriori sovvenzioni, la denuncia all'autorità giudiziaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il ricorso non sia privo di elementi di fumus boni iuris ;

Considerato che l’esecuzione del provvedimento impugnato, ove non sospeso, provocherebbe gravi conseguenze per la ricorrente che si troverebbe privata di fonti di sostegno economico;

Ravvisata pertanto la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare del provvedimento gravato;

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