TAR Milano, sez. III, sentenza 2013-12-17, n. 201302848
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02848/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2012, proposto da:
Factorit S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. C A G, A F, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, piazza del Liberty, 8;
contro
Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 10956/2008, non opposto, con il quale il Tribunale di Milano in data 17 aprile 2008 ha ingiunto al comune di Catania il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.000.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonchè le spese per la procedura di ingiunzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 10956/2008, del 17 aprile 2008, non opposto, il Tribunale di ha ingiunto al Comune di Catania di pagare alla società ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di euro 5.000.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonchè le spese per la procedura di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva il 30 aprile 2008, è stato notificato al Comune in data 14 maggio 2008.
La ricorrente lamenta che, nonostante il decorso dei termini, il decreto non è stato eseguito.
Per questa ragione ne ha chiesto l’ottemperanza.
Con ordinanza n. 2659 del 7 novembre 2012 , è stato rilevato, ex art 73 comma 3 del cod. proc. amm., che il ricorso è stato proposto in forza di procura generale alle liti.
In data 9 febbraio 2012, la società ricorrente ha depositato la procura speciale.
Con sentenza non definitiva n. 101 del 15/01/2013 il Collegio ha nominato un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Catania, affinché provvedesse all’esecuzione del decreto ingiuntivo, precisando che non sono dovuti i diritti e le spese relativi all’atto di precetto in quanto atto prodromico all’esecuzione forzata ordinaria e non al presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio in data 15 maggio 2013 il Comune di Catania, chiedendo la sospensione del giudizio di ottemperanza fino alla approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art 243 qauter del D l.gs. 267/2000.
Il Collegio ritiene opportuno chiedere una relazione al Commissario sui tempi di adozione del piano di riequilibrio, nonché sui tempi necessari per l’adozione da parte del Comune dei mandati di pagamento a favore di parte ricorrente.
Detta relazione dovrà essere depositata presso la Segreteria del Tribunale, entro il 30 aprile 2014.
Rinvia per la trattazione alla camera di consiglio del 3 giugno 2014.