TAR Napoli, sez. VI, decreto cautelare 2014-10-23, n. 201401761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, decreto cautelare 2014-10-23, n. 201401761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201401761
Data del deposito : 23 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05127/2014 REG.RIC.

N. 01761/2014 REG.PROV.CAU.

N. 05127/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5127 del 2014, proposto da:
K A, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso il medesimo in Aversa e, pertanto, ex art. 25 c.p.a., da intendersi domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti p.t., allo stato, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prot.115887/12 datato 11.6.2014, che si assume notificato lo stesso giorno, con il quale viene rigettata la richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente ex d.lgs. n. 109/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuta sussistente la giurisdizione e la competenza di questo adito Tribunale in ordine all’impugnato provvedimento di diniego;

Considerato che la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare può essere fissata, ai sensi dell’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., per il giorno 5 novembre 2014, risultando il ricorso notificato il 24 settembre 2014 e depositato soltanto il successivo 23 ottobre, penultimo giorno di scadenza del relativo termine;

Ritenuto che non sussiste il presupposto dello specifico danno di “estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, richiesto dall’art. 56, primo comma, c.p.a., in quanto esso - peraltro soltanto “potenziale” - è conseguente unicamente ai provvedimenti espulsivi, la cui cognizione è attribuita ad autorità giudiziaria diversa da quella qui adita.


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