TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-11-25, n. 202102128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-11-25, n. 202102128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202102128
Data del deposito : 25 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2021

N. 02128/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00681/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2021, proposto da
C F, rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al decreto di liquidazione emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro proc. n. 1315/2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza del decreto meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 4.000,00 a titolo di equa riparazione ex l. 89/2001, e, in favore del difensore distrattario, delle spese della procedura, liquidate in euro 510,00 per compensi professionali ed euro 56,07 per spese vive;

- l’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;

- all’esito della camera di consiglio del 9 novembre 2021, il Collegio ha rilevato il mancato deposito della dichiarazione di cui all’art. 5 sexies l. 89/2001 e il difetto di legittimazione a richiedere il pagamento delle spese distratte in favore del difensore, assegnando un termine per presentare memorie e documenti;

- nel termine assegnato, il ricorrente ha depositato la dichiarazione ex art. 5 sexies l. 89/2001 inviata all’amministrazione e ha dichiarato di rinunciare alla domanda di pagamento delle spese processuali oggetto di distrazione;

Ritenuto che, a seguito di rinuncia parziale del ricorrente, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile quanto alla richiesta di pagamento delle spese processuali distratte al difensore;

Rilevato, quanto al credito di euro 4.000,00, che:

- il decreto azionato in giudizio ha autorità di cosa giudicata;

- il creditore ha inviato all’amministrazione resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi;

- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;

- sussistono, dunque, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;

Ritenuto, pertanto:

- di dover dichiarare l’obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato in epigrafe mediante il pagamento, al ricorrente, della somma di euro 4.000,00, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione del decreto, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

- di nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 89/2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;

Ritenuto, ancora, che:

- le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del credito oggetto di ottemperanza;

- in caso di mancata refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza da parte dell’amministrazione soccombente, nel medesimo termine di giorni trenta concesso per il pagamento degli importi per cui è stato promosso il ricorso, al pagamento delle suddette spese provvederà il commissario nominato con la presente sentenza, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive;
b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale;
c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento;
d) nel procedimento di espropriazione forzata, che col giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 cod. proc. civ. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 cod. proc. civ. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.;

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