TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-06-26, n. 202310785
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Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 10785/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08576/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8576 del 2023, proposto da
Zeta Group S.r.l., A.P.S. Video di Pizzoli Vincenzo e C. S.a.s., Buona Visione S.n.c. di S L e Aslan Samer, Cravedi Produzioni e Immagini di E C & C. - S.n.c., Da.Ma. Video S.r.l., Digital Video S.r.l., Kappavideo Sas di C C, Lumera Communication S.r.l., Prima Pagina S.r.l., P.T.B. Centro Produzioni Televisive S.r.l., Pubbliteam S.r.l., Videoinformazioni Società Cooperativa A R.L., Video Page di Martini Maurizio e Foschieri Sandra – S.n.c., Xentek S.r.l., 4movies S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati M Bugnoletti, Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Antornio Bertoloni, 26/B;
contro
R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentata e difeso dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Anna Marcantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Dora, 1;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
A.N.S.I. – Associazione Nazionale Services Italiani, rappresentata e difesa dagli avvocati Santi Dario Tomaselli, Francesca Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Dario Tomaselli in Roma, Vile Liegi, 35/B;
per l'annullamento
del bando pubblicato in G.U.U.E. il 9 maggio 2023, con cui la RAI – Radiotelevisione Italia S.p.a. ha indetto una “ procedura esclusa dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 65 D.Lgs. n. 208/2021, per l’affidamento del “servizio di riprese elettroniche ENG per le Testate giornalistiche - Area metropolitana di Roma ”; del disciplinare di gara; del capitolato tecnico; dell’allegato tecnico; dell’allegato Pxq; dello schema di convenzione; delle condizioni generali di contratto RAI; della Guida alla redazione dell’offerta tecnica; dei chiarimenti di gara; della delibera del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2023, non pubblicata e richiamata nel disciplinare di gara, di indizione della procedura; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali alla procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti, come in epigrafe indicate, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del bando pubblicato in G.U.U.E. il 9 maggio 2023, con cui la RAI – Radiotelevisione Italia S.p.a. ha indetto una “ procedura esclusa dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 65 D.Lgs. n. 208/2021, per l’affidamento del “servizio di riprese elettroniche ENG per le Testate giornalistiche - Area metropolitana di Roma ”; del disciplinare di gara; del capitolato tecnico; dell’allegato tecnico; dell’allegato Pxq; dello schema di convenzione; delle condizioni generali di contratto RAI; della Guida alla redazione dell’offerta tecnica; dei chiarimenti di gara; della delibera del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2023, non pubblicata e richiamata nel disciplinare di gara, di indizione della procedura; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali alla procedura.
Le ricorrenti hanno esposto che la procedura mira alla sottoscrizione di una convenzione della durata di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12; una gara suddivisa in 6 lotti funzionali differenziati esclusivamente per l’importo (complessivamente determinato in € 14.792.154,00); con la previsione della possibile partecipazione a tutti i lotti e con una offerta da valutare, sulla scorta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnandosi 80/100 punti all’offerta tecnica (distinti in 10 criteri di valutazione, cinque dei quali, a loro volta, distinti in subcriteri e subpunteggi) e 20/100 punti all’offerta economica.
Nella specie, le ricorrenti hanno contestato la disciplina relativa al lotto 1, del valore complessivo pari ad €. 1.899.050,76 per 12 mesi ed avente ad oggetto il servizio di ripresa elettronica leggera “a chiamata” nell’area metropolitana di Roma.
A fondamento del ricorso hanno dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 30 e 35 del d.lgs. 50/2016, dell’art. 18 della Direttiva 24/2014; nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
In prima battuta, le ricorrenti hanno lamentato che una delle voci fondanti ai fini dell’articolazione dell’offerta, ossia il costo del lavoro, sarebbe stata regolata in modo “ del tutto irragionevole in un territorio di notevole estensione quale quello dell’Area Metropolitana di Roma sul quale insiste il servizio, poiché considerare il turno al netto o al “lordo” dei tempi di percorrenza incide considerevolmente sull’organizzazione e sui costi del servizio e, in particolare, dei turni delle troupe messe a disposizione dal fornitore ” (cfr. pag. 11).
Hanno, quindi, preso in esame la tabella PXQ allegata al capitolato, esponendo che per il Lotto 1 sarebbero state indicate quantità dei singoli servizi richiesti con i rispettivi importi soggetti a ribasso, ossia “ servizio di TIPO 1 intero: € 507,00; servizio di TIPO 1 ridotto: € 305,00; servizio di TIPO 2 intero: € 302,00; servizio di TIPO 2 ridotto: € 183,00 ”: tali dati, rapportati al costo del lavoro, non garantirebbero la remuneratività del servizio, “ considerando i soli costi del lavoro, per il Servizio di TIPO 1 intero residuerebbe per coprire le ulteriori voci di costo soli 98,74 euro (€ 507,00-408, 26 euro); per il Servizio di TIPO 1 ridotto residuerebbe soli 82,22 euro (€ 305,00-222,78 euro); per il Servizio di TIPO 2 residuerebbe soli 75,19 euro (€ 302,00-226,81 euro); e per il Servizio di TIPO 2 ridotto residuerebbe soli 59,23 euro (€ 183,00 - 123,77) ” (cfr. pag. 14).
Altra voce presa in considerazione è il costo delle attrezzature, riguardo al quale, mediante una relazione asseverata, hanno dedotto che “ il costo complessivo per l’acquisto delle stesse è pari a Euro 61.864,32 per la Troupe di Tipo 1 e per la Troupe di Tipo 2 pari a Euro 20.564,32 ” (cfr. pag. 16); e che, “ potrebbe verificarsi un ulteriore aggravio delle spese di acquisto delle attrezzature a carico del fornitore laddove la stazione appaltante chieda, in corso d’opera, un aggiornamento dei formati in relazione all’evoluzione tecnologica della infrastruttura della RAI ” (cfr., ancora, pag. 16).
Ulteriori censure sono state formulate con riferimento al costo annuo dell’autovettura ed ai costi generali (che “ per la Troupe di Tipo 1 è pari a Euro 49,62 giornalieri; per la Troupe di Tipo 2 è pari a Euro 28,24 giornalieri ”, cfr. pag. 19).
Conclusivamente, “ alla luce delle singole voci di costo esaminate nel dettaglio, il costo complessivo per il Servizio Intero di tipo 1 risulta dalla Relazione pari a euro 545,84 (=408,26+52,37+35,58+49,62) ”; laddove, al contrario, “ nella tabella PXQ allegata al capitolato il valore di tale servizio è pari a euro 507,00; ne deriva che il costo del servizio indicato dalla Stazione appaltante è inferiore rispetto ai costi effettivi del servizio di 38,84 euro per il Servizio Intero di tipo 1 (€ 545,84 - € 507,00) ” (cfr. pag. 19).
Per quanto, invece, riguarda il Servizio Intero di tipo 2, “ il costo complessivo, tenendo conto di tutte le voci di costo