TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-09-05, n. 201901454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-09-05, n. 201901454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201901454
Data del deposito : 5 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2019

N. 01454/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00983/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2016, proposto da
R F Z, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Trinchese,63;

contro

Comune di Leverano, Azienda Sanitaria Locale Lecce non costituiti in giudizio;

nei confronti

A M V, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 54 del 28/04/2016, relativo alla pratica edilizia n. 293/2015, con il quale il responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica ed Edilizia del Comune di Leverano ha rilasciato al sig. Valentino Don Antonio Maurizio, in qualità di parroco della Parrocchia SS. Annunziata di Leverano, il permesso di effettuare variazioni interne dei locali annessi alla Chiesa sita in Loc.tà " Costantinopoli ", identificati all'NCEU al Fg 33 particella 1540, di proprietà della Parrocchia SS. Annunziata, locali da adibire a Casa del Commiato, come da progetto, corredato da n. 2 relazioni tecniche, redatto dall'arch. Sara Margapoti;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A M V;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Zecca Rocco Fernardo - che gestisce a Leverano una “ Casa Funebre ”, ossia una struttura in grado di ospitare il defunto ed i suoi familiari nel periodo intercorrente tra il momento del decesso e quello della sepoltura - riferisce che, in data 19 novembre 2015, Don A M V, in qualità di Parroco della Parrocchia di SS. Annunziata di Leverano, ha presentato al Comune una istanza avente ad oggetto il Permesso di Costruire per l'intervento edilizio di “ Variazioni Interne dei Locali annessi alla Chiesa sita in “Costantinopoli” da adibire a “Casa del Commiato ”.

Il 28 aprile 2016 il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 54/2016 richiesto, subordinandolo tuttavia alla condizione che venissero rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel parere della Asl di Lecce-Dipartimento di prevenzione del 22 febbraio 2016 ed in particolare che la struttura in fieri “ venisse dotata da quanto previsto dalla Reg. Regionale n. 8 del 11/03/2015, art. 5, comma b (apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma, ecc.) ”.

Avverso il predetto provvedimento concessorio di costruire è insorto l’odierno ricorrente, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Ha articolato i seguenti motivi di diritto:

- “ Violazione dell'art. 7 dell'Accordo di revisione dei Patti Lateranensi del 18 febbraio 1984 (ratificato e portato ad esecuzione con legge dello Stato n.121 del 25/03/1985). In particolare, violazione del Codice Canonico artt. nn. 515, 532, 1276 e artt. nn. 1281-1288 e artt. 1291-1298. Difetto di legittimazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti ”;

- “ Violazione di legge. In particolare violazione e falsa applicazione del

DPR

380/2001 art. 11 e art.20. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Difetto di legittimazione sotto il profilo civilistico e amministrativo
”;

- “ Violazione di Legge in materia di igiene e sanità pubblica. In particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 10 Legge Regionale 15/12/2008 n. 34. Erroneità dei presupposti. Contrarietà dell'atto impugnato alla nota della ASL prot. 1473 IP e alle prescrizioni e condizioni in esso contenute ”;

- “ Violazione di Legge in materia di ubicazione delle strutture per il Commiato. In particolare violazione dell'art. 17 legge Regionale n. 34/2008. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Sviamento ”;

- “ Violazione dell'art. 15 Regolamento Regionale n. 8/2015 – Reg. Reg 3/2005, sia in relazione alle caratteristiche della struttura sia in relazione alla dotazione impiantistica richiesta, quest'ultima in relazione alla specifica prescrizione richiesta dalla

ASL

Lecce nel proprio parere igienico-sanitario in data 22/02/2016. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Sviamento
”;

- “ Violazione dell'art. 15 n.1 Regolamento Regionale n. 8/2015, in relazione alla mancanza dei requisiti richiesti e previsti dall'art. 8 del medesimo Regolamento. -Violazione di legge in materia di destinazione d'uso. Difetto di istruttoria, difetto dei presupposti ”.

Si è costituito Don A M V, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo per la reiezione del gravame.

Non si è invece costituito il Comune di Leverano.

In esito alla camera di consiglio del 20 luglio 2016, è stata emessa l’ordinanza n. 383/2016 con la quale questo TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo in particolare che “ il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento in quanto: - Nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del parroco considerati i provvedimenti, prodotti in giudizio, con i quali lo stesso ha ottenuto le prescritte autorizzazioni dalla Curia;
- Allo stato attuale il titolo rilasciato si compone del parere urbanistico ed edilizio, nonché delle prescrizioni della ASL per cui l'immobile dovrà essere modificato secondo le previsioni tendenti a soddisfare gli interessi pubblici alla cui cura sono preposti i due diversi Enti e solo a realizzazione del progetto potrà essere verificata la corrispondenza di quanto realizzato alle specifiche discipline del settore;
- La collocazione dell'immobile in parola, limitrofo ad altre strutture, non può integrare quel divieto previsto dell'art. 17 legge Regionale n. 34/2008, tenuto conto dell'autonomia funzionale della realizzanda sala del commiato;- Le considerazioni relative a come in futuro potrebbe essere gestita l'opera edilizia di cui si discute è questione totalmente avulsa dalla vicenda del rilascio del provvedimento impugnato
”.

Detto provvedimento cautelare è stata confermato dal Consiglio di Stato che, con propria ordinanza n. 4947/2016, ha ritenuto in particolare che “ l’appello non appare fornito di decisivo fumus, considerato che trattasi di lavori interni e che l’appellante agisce a tutela principalmente di un interesse commerciale ”.

All’udienza del 17 luglio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.

3. Con i primi due motivi, che per comunanza delle censure possono essere esaminati congiuntamente, l’esponente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, deducendo la violazione delle norme del Codice Canonico che regolano il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e degli articoli 11 e 20 del

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