TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-09-05, n. 201901454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2019-09-05, n. 201901454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201901454
Data del deposito : 5 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2019

N. 01454/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00983/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2016, proposto da
R F Z, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Trinchese,63;



contro

Comune di Leverano, Azienda Sanitaria Locale Lecce non costituiti in giudizio;



nei confronti

A M V, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;



per l'annullamento

del permesso di costruire n. 54 del 28/04/2016, relativo alla pratica edilizia n. 293/2015, con il quale il responsabile del Settore Assetto del Territorio, Urbanistica ed Edilizia del Comune di Leverano ha rilasciato al sig. V D A M, in qualità di parroco della Parrocchia SS. Annunziata di Leverano, il permesso di effettuare variazioni interne dei locali annessi alla Chiesa sita in Loc.tà " Costantinopoli ", identificati all'NCEU al Fg 33 particella 1540, di proprietà della Parrocchia SS. Annunziata, locali da adibire a Casa del Commiato, come da progetto, corredato da n. 2 relazioni tecniche, redatto dall'arch. Sara Margapoti;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A M V;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Zecca Rocco Fernardo - che gestisce a Leverano una “ Casa Funebre ”, ossia una struttura in grado di ospitare il defunto ed i suoi familiari nel periodo intercorrente tra il momento del decesso e quello della sepoltura - riferisce che, in data 19 novembre 2015, Don A M V, in qualità di Parroco della Parrocchia di SS. Annunziata di Leverano, ha presentato al Comune una istanza avente ad oggetto il Permesso di Costruire per l'intervento edilizio di “ Variazioni Interne dei Locali annessi alla Chiesa sita in “Costantinopoli” da adibire a “Casa del Commiato ”.

Il 28 aprile 2016 il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 54/2016 richiesto, subordinandolo tuttavia alla condizione che venissero rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel parere della Asl di Lecce-Dipartimento di prevenzione del 22 febbraio 2016 ed in particolare che la struttura in fieri “ venisse dotata da quanto previsto dalla Reg. Regionale n. 8 del 11/03/2015, art. 5, comma b (apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma, ecc.) ”.

Avverso il predetto provvedimento concessorio di costruire è insorto l’odierno ricorrente, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Ha articolato i seguenti motivi di diritto:

- “ Violazione dell'art. 7 dell'Accordo di revisione dei Patti Lateranensi del 18 febbraio 1984 (ratificato e portato ad esecuzione con legge dello Stato n.121 del 25/03/1985). In particolare, violazione del Codice Canonico artt. nn. 515, 532, 1276 e artt. nn. 1281-1288 e artt. 1291-1298. Difetto di legittimazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti ”;

- “ Violazione di legge. In particolare violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 art. 11 e art.20. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Difetto di legittimazione sotto il profilo civilistico e amministrativo ”;

- “ Violazione di Legge in materia di igiene e sanità pubblica. In particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 10 Legge Regionale 15/12/2008 n. 34. Erroneità dei presupposti. Contrarietà dell'atto impugnato alla nota della ASL prot. 1473 IP e alle prescrizioni e condizioni in esso contenute ”;

- “ Violazione di Legge in materia di ubicazione delle strutture per il Commiato. In particolare violazione dell'art. 17 legge Regionale n. 34/2008. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Sviamento ”;

- “ Violazione dell'art. 15 Regolamento Regionale n. 8/2015 – Reg. Reg 3/2005, sia in relazione alle caratteristiche della struttura sia in relazione alla dotazione impiantistica richiesta, quest'ultima in relazione alla specifica prescrizione richiesta dalla ASL Lecce nel proprio parere igienico-sanitario in data 22/02/2016. Erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria. Sviamento ”;

- “ Violazione dell'art. 15 n.1 Regolamento Regionale n. 8/2015, in relazione alla mancanza dei requisiti richiesti e previsti dall'art. 8 del medesimo Regolamento. -Violazione di legge in materia di destinazione d'uso. Difetto di istruttoria, difetto dei presupposti ”.

Si è costituito Don A M V, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e concludendo per la reiezione del gravame.

Non si è invece costituito il Comune di Leverano.

In esito alla camera di consiglio del 20 luglio 2016, è stata emessa l’ordinanza n. 383/2016 con la quale questo TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo in particolare che “ il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento in quanto: - Nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del parroco considerati i provvedimenti, prodotti in giudizio, con i quali lo stesso ha ottenuto le prescritte autorizzazioni dalla Curia; - Allo stato attuale il titolo rilasciato si compone del parere urbanistico ed edilizio, nonché delle prescrizioni della ASL per cui l'immobile dovrà essere modificato secondo le previsioni tendenti a soddisfare gli interessi pubblici alla cui cura sono preposti i due diversi Enti e solo a realizzazione del progetto potrà essere verificata la corrispondenza di quanto realizzato alle specifiche discipline del settore; - La collocazione dell'immobile in parola, limitrofo ad altre strutture, non può integrare quel divieto previsto dell'art. 17 legge Regionale n. 34/2008, tenuto conto dell'autonomia funzionale della realizzanda sala del commiato;- Le considerazioni relative a come in futuro potrebbe essere gestita l'opera edilizia di cui si discute è questione totalmente avulsa dalla vicenda del rilascio del provvedimento impugnato ”.

Detto provvedimento cautelare è stata confermato dal Consiglio di Stato che, con propria ordinanza n. 4947/2016, ha ritenuto in particolare che “ l’appello non appare

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