TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-03-16, n. 202100127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-03-16, n. 202100127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202100127
Data del deposito : 16 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2021

N. 00127/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00744/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, Piazza S. Pio X, n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l’annullamento

- del decreto emesso dal Questore di -OMISSIS- del -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza avente ad oggetto il rinnovo del porto di fucile per uso sportivo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data -OMISSIS-,

- del provvedimento della Questura di -OMISSIS- -OMISSIS-, di rigetto della nuova istanza presentata del Sig. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;

Visto il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le ordinanze cautelari di questa Sezione n. -OMISSIS-;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Brunella Bruno in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data -OMISSIS-e depositato in data -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l'istanza avente ad oggetto il rinnovo del porto di fucile per uso sportivo.

Il provvedimento gravato reca a proprio fondamento la condanna riportata dall’odierno ricorrente per il reato di cui all'art.600 quater c.p., emessa dalla Corte di Appello di -OMISSIS-e divenuta irrevocabile in data 14.02.2012, avendo l’amministrazione ritenuto, in ragione di tale precedente, non sussistenti i necessari requisiti di affidabilità e sicurezza legittimanti il rinnovo del porto di fucile per uso sportivo.

Avverso il provvedimento gravato parte ricorrente ha dedotto, con unico articolato mezzo, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (di seguito anche T.U.L.P.S.), essendo stata omessa un’adeguata valutazione della personalità del richiedente, secondo una valutazione prognostica in ordine alla sua affidabilità. E’ stata, inoltre, censurata la carenza della motivazione, non avendo l’amministrazione esplicitato l’iter alla stregua del quale ha ritenuto di addivenire ad un apprezzamento negativo, anche tenuto conto della circostanza che il reato oggetto della condanna del ricorrente non implica l’uso di violenza assumendo, dunque, una minore significatività in termini di disvalore ai fini che vengono in rilievo nel procedimento de quo , circostanza, questa alla quale si associano la risalenza dell’episodio delittuoso al -OMISSIS-, l’assenza di altri precedenti sia nel lungo periodo di pregressa titolarità della licenza sia successivamente alla condanna. Parte ricorrente ha, altresì, rimarcato la particolare perizia nell’uso delle armi da fuoco, essendo il Sig. -OMISSIS- un -OMISSIS-, congedatosi con il grado di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, oltre che appassionato di tiro a segno, tanto da aver conseguito il brevetto di giudice di gara, di allenatore federale di II° livello, di istruttore di tiro istituzionale, nonché di direttore di tiro presso la -OMISSIS-. In tale quadro, parte ricorrente ha contestato la ponderazione degli interessi effettuata dall’amministrazione, sottolineando l’erroneità della ritenuta sussistenza di onere di richiedente di comprovare la propria buona condotta.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame, producendo documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-è stata rigettata la domandata cautelare, con compensazione delle spese della fase interinale, in considerazione della ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello pretensivo azionato in giudizio.

A seguito dell’intervenuta riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p.c. in data -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- ha presentato, in data -OMISSIS-, una nuova istanza, alla luce di detta sopravvenienza. Anche quest’ultima istanza, tuttavia, non è stata favorevolmente riscontrata dall’amministrazione, con determinazione prot. -OMISSIS-.

Il suddetto provvedimento ha costituito oggetto di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data -OMISSIS-, con il quale la difesa del ricorrente, previa ricostruzione della vicenda, con rappresentazione, tra l’altro, dell’assenza di giudicato in relazione alla condanna penale riportata dal Sig. -OMISSIS-, ha dedotto la violazione dell’art. 43 del T.U.L.P.S., non venendo nella fattispecie in rilievo una delle fattispecie delittuose alle quali la norma richiamata riconnette una valenza preclusiva, ampiamente argomentando anche in relazione alla censurata lacunosità dell’istruttoria ed alla carenza di motivazione.

In data 24 agosto 2017 l’Amministrazione resistente ha prodotto documentazione.

Con ordinanza n. -OMISSIS-questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare formulata in relazione al ricorso per motivi aggiunti, con condanna al pagamento delle spese della fase del giudizio, in considerazione della valutata insussistenza del requisito del fumus boni iuris , risultando il provvedimento gravato adeguatamente motivato, nonché della ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico sotteso alla determinazione dell’Amministrazione, rispetto a quello del ricorrente.

All’udienza pubblica del 22 novembre 2012 ed alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020 è stata verificata la permanenza dell’interesse alla decisione del giudizio.

In vista della sopra indicata camera di consiglio, inoltre, la difesa di parte ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento delle deduzioni articolate.

All’udienza pubblica del 10 marzo 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

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