TAR Napoli, sez. II, ordinanza cautelare 2011-10-21, n. 201101706

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, ordinanza cautelare 2011-10-21, n. 201101706
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201101706
Data del deposito : 21 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05167/2011 REG.RIC.

N. 01706/2011 REG.ORD.CAU.

N. 05167/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5167 del 2011, proposto da:


R D R, V D R e G D R, rappresentati e difesi dall'avv. G P, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci, 10;


contro

Comune di Afragola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

ORDINANZA N. 66 DEL 02/08/2011 RECANTE L'ORDINE DI SOSPENSIONE LAVORI E DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ESEGUITE PRESSO L'

IMMOBILE SITO ALLA

7^ TRAVERSA PABLO NERUDA N. 1/3.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il sotteso provvedimento di diniego di condono, impugnato con distinto ricorso (R.G. n.4111/2011), risulta ancora sub judice e che, in relazione all’esecuzione della misura repressiva impugnata con l’odierno grave, sussiste il lamentato pregiudizio grave ed irreparabile;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;

Ritenuto di fissare l’udienza pubblica del 15 marzo 2012 per la trattazione congiunta del merito di entrambi i ricorsi, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.

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