TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-21, n. 202400620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-02-21, n. 202400620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400620
Data del deposito : 21 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2024

N. 00620/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01517/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2022, proposto da A V, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Comune di Oliveri, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

del giudicato nascente dalla sentenza n. 288/2016, resa dal Giudice di Pace di Patti in data 31.07.2016, notificata con formula esecutiva il 22.12.2016 e non appellata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024 il dott. G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente chiede l’esatta ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Comune intimato è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 300,00 per compensi, € 45,00 per spese forfettarie in misura del 15%, €100,00 per spese, € 98,00 per contributo unificato, oltre IVA e CAP come per legge.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione, il ricorrente chiede la nomina di un commissario ad acta.

Il Comune di Oliveri non si è costituito in giudizio.

All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato estinto, essendo intervenuta in data 06/05/2023 la delibera del Consiglio Comunale di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.

Stabilisce l’art. 248, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000 che “Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.

Tale previsione riguarda anche il giudizio di ottemperanza (sul punto, cfr., per tutte, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 227 del 18 aprile 2018 e n. 423 del 3 giugno 2015).

L’art. 252, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce, inoltre, che “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.

L’art. 5, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80 - convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 – dispone poi che “Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”.

Come di recente chiarito, rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 5 agosto 2020, n. 15;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1130/2021).

E, ancora, più recentemente (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 12/01/2022, n. 1) «deve ricordarsi che l’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267-2000 stabilisce che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”. “Tale norma ha subito un’integrazione ad opera dell’art. 5, comma 2, D.L. n. 80-2004 (convertito con L. n. 140-2004) che prevede che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”.

Pertanto, alla luce del dettato normativo, sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale (o amministrativo, come ha ritenuto l’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15-2020, valorizzando l’inequivoca locuzione “anche giurisdizionali”) sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima della approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11.

In questo caso, dunque, il debito viene imputato al bilancio della Gestione liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, privando l’ente comunale della relativa capacità giuridica (sotto il profilo civilistico) e competenza amministrativa su quel debito, che non è più ad esso imputabile.

Il che spiega le conseguenze in ordine alle attività esecutive che vengono temporaneamente paralizzate fino all’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11.

“Sul piano letterale, dunque, non vi è alcuno spazio ermeneutico per aderire ad una interpretazione diversa”.

L’odierna vicenda contenziosa rientra nella fattispecie di cui al citato art. 248, co. 2, del d. lgs. n. 267 del 2000, in quanto la pretesa creditoria trae origine dalla sentenza del Giudice di Pace di Patti indicata in epigrafe;
trattasi, pertanto, di fattispecie antecedente rispetto alla dichiarazione di dissesto, rientrando nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione al quale deve essere richiesto l’inserimento nella massa passiva, non risultando ad oggi superato lo stato di dissesto finanziario del Comune ovvero redatta ed approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ex art. 265 d.lgs. n. 267/2000.

Consegue che, in applicazione del citato art. 248 d.lgs. n. 267 del 2000, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con inserimento del credito nella massa passiva a titolo di capitale, accessori e spese.

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