TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2020-12-09, n. 202000358
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2020
N. 00358/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.I.A.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzilli, Centrale Unica di Committenza Pozzilli non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cuccia Paradiso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi n. 4;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento:
- del bando, del disciplinare e del capitolato d’appalto, ivi compresi i rispettivi verbali di gara;
- della deliberazione G.C. Pozzilli n. 13 del 26.2.2019, ivi compresi gli allegati;
- della determinazione Comune di Pozzilli n. 78 del 28.2.2019 recante determina a contrarre, ivi compresi gli allegati;
- della determinazione Comune di Pozzilli n. 83 del 28.2.2019, ivi compresi gli allegati;
- della determinazione Comune di Pozzilli n. 380 del 30.9.2019 recante l’approvazione della documentazione di gara, ivi compresi gli allegati;
- della determinazione Comune di Pozzilli n. 457 dell’11.11.2019 con la quale è stata disposta la nomina della commissione di gara, ivi compresi gli allegati;
- della nota Comune di Pozzilli prot. 9377 del 23.9.2019, ivi compresi gli allegati;
- della nota Comune di Pozzilli prot. 10940 dell’11.11.2019, ivi compresi gli allegati;
- di tutti i chiarimenti forniti a fronte dei quesiti avanzati dagli aspiranti concorrenti;
- di tutte le comunicazioni e gli avvisi;
- di tutti i verbali di gara, ivi compresi i rispettivi allegati;
- della graduatoria finale e della proposta di aggiudicazione;
- della determinazione Comune di Pozzilli n. 494 del 2.12.2019 con la quale è stata disposta l’approvazione della proposta di aggiudicazione, ivi compresi gli allegati;
- dell’eventuale contratto di appalto qualora già stipulato;
- di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto;
nonché:
- per declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
- per la condanna al risarcimento danni in forma specifica con l’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla ripetizione della procedura, nonché in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.I.A.C. S.R.L. il 4.3.2020:
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del bando, del disciplinare e del capitolato d’appalto, ivi compresi i rispettivi verbali di gara;
- della deliberazione di G.C. Pozzilli n. 13 del 26.2.2019, ivi compresi gli allegati;
- della determinazione Comune di Pozzilli n. 78 del 28.2.2019 recante determina a contrarre, ivi compresi gli allegati;
- della determinazione Comune di Pozzilli n. 83 del 28.2.2019, ivi compresi gli allegati;
- della determinazione Comune di Pozzilli n. 380 del 30.9.2019 recante l’approvazione della documentazione di gara, ivi compresi gli allegati;
- dell’avviso di indagine di mercato “finalizzata alla ricerca di un commissario di gara per lo svolgimento di componente della commissione per l’affidamento del “servizio di custodia cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Pozzilli IS””;
- di tutti gli atti e provvedimenti, non conosciuti dalla SIAC S.r.l., adottati dal Comune di Pozzilli con riferimento alla procedura di indagine di mercato, ivi compresi: il provvedimento di nomina della commissione che ha provveduto a selezionare le candidature e i curricula presentati; il provvedimento con cui sono stati predeterminati i criteri di selezione delle candidature; i verbali inerenti le operazioni della procedura in questione; il provvedimento di aggiudicazione dell’indagine di mercato; ogni ulteriore atto inerente la medesima procedura di indagine di mercato;
- della determinazione Comune di Pozzilli n. 457 del 11.11.2019 con la quale è stata disposta la nomina della commissione di gara, ivi compresi gli allegati;
- della nota Comune di Pozzilli prot. 9377 del 23.9.2019, ivi compresi gli allegati;
- della nota Comune di Pozzilli prot. 10940 del 11.11.2019, ivi compresi gli allegati;
- di tutti i chiarimenti forniti a fronte dei quesiti avanzati dagli aspiranti concorrenti;
- di tutte le comunicazioni e gli avvisi;
- di tutti i verbali di gara, ivi compresi i rispettivi allegati;
- della graduatoria finale e della proposta di aggiudicazione;
- della determinazione Comune di Pozzilli n. 494 del 02.12.2019 con la quale è stata disposta l’approvazione della proposta di aggiudicazione, ivi compresi gli allegati;
- dell’eventuale contratto di appalto qualora già stipulato;
- ove necessario, della nota prot n. 1548 del 13.2.2020 con la quale il Comune di Pozzilli ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli atti della procedura di gara;
- della determinazione n. 76 del 25.2.2020 con la quale il Comune di Pozzilli ha disposto la sospensione del procedimento di annullamento in autotutela degli atti della procedura di gara avviato con nota prot n. 1548 del 13.2.2020;
- ove necessario e ove adottato, del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame avviato con nota prot n. 1548 del 13.2.2020;
- di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto.
nonché per declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
Per la condanna al risarcimento danni in forma specifica con l’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla ripetizione della procedura, nonché in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cuccia Paradiso S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti di causa, per quanto di interesse, possono essere riassunti come segue.
Il Comune di Pozzilli ha indetto una procedura per l’affidamento del “ servizio di custodia cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Pozzilli ” con il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tale procedura si è conclusa con l’aggiudicazione a favore della Cuccia paradiso s.r.l., risultata prima in graduatoria, come da determinazione del Responsabile del servizio del medesimo Comune (n. 494 del 2.12.2019), mediante la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione.
La Cuccia paradiso s.r.l., in suddetta procedura, ha ottenuto la valutazione di n. 100/100 punti, mentre la S.I.A.C., odierna ricorrente, ha ottenuto n. 91,48 punti.
Con ricorso notificato in data 27.01.2020, la società S.I.A.C. s.r.l. ha impugnato tutti gli atti della procedura in oggetto (IS), chiedendo:
- l’integrale annullamento della gara, previa sospensione;
- la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione e la Cuccia paradiso s.r.l. s.r.l.;
- la condanna al risarcimento danni in forma specifica con l’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla ripetizione della procedura;
- in via subordinata ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.
Con un unico articolato motivo di ricorso vengono dedotti i seguenti vizi:
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 77 e 78, 216, comma 12 del d.lgs. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, d.lgs. 163/2006; art. dell’art. 282, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’articolo 107 del d.lgs. 267/2000; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1, lett. c) del d.l 32/2019 e della legge di conversione n. 55/2019; violazione e/o falsa applicazione delle linee guida Anac n. 5/2016; violazione e falsa applicazione della lex specialis ; violazione e/o falsa applicazione principi parità di trattamento, parità di condizioni, trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa, buon andamento, tutela della concorrenza, di economicità, di efficacia, proporzionalità, ragionevolezza; conflitto di interessi; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; falsità dei presupposti; eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza. travisamento dei fatti; falsità dei presupposti; eccesso di potere, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza.
La ricorrente in particolare si duole della violazione dei principi, e delle connesse garanzie di imparzialità e trasparenza, previsti dal codice appalti in relazione alla nomina dei componenti della commissione di gara, sostenendo che la Stazione appaltante avrebbe “ i) omesso di accertare la carenza in organico di adeguate professionalità; (ii) conferito il ruolo di Presidente della commissione a soggetto esterno all’Amministrazione; (iii) nominato il medesimo soggetto esterno senza ricorrere al necessario sorteggio tra più candidati e, comunque, senza assicurare la prescritta imparzialità e trasparenza ”.
Il provvedimento di nomina della commissione, in particolare, nell’individuare come Presidente un membro esterno alla stazione appaltante, si porrebbe in contrasto con l’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, disciplina “transitoria” destinata ad applicarsi, in