TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-07-20, n. 202210362

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-07-20, n. 202210362
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210362
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2022

N. 10362/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09932/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9932 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Stabile Energie Locali Scarl – C.S.E.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandante del raggruppamento temporaneo di imprese con Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A. - mandataria), Co.L.Ser. Servizi S.c.r.r.l. - Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° della Rete Ferroviaria Italiana Società Cooperativa - Consorzio Stabile G.I.S.A - Florida 2000 S.r.l. (mandanti), rappresentato e difeso dagli Avvocati D G, Prof. C M, A M e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo sito in Roma, Via Virginio Orsini n. 19

contro

C S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

- Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. con Siram S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Raffaello Perfetti e Francesco Anglani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro Studio sito in Roma, Via Vittoria Colonna n. 39;
- Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - Società Cooperativa Consortile Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. con CPL Concordia Soc. Coop., PH Facility S.r.l. e SOF S.p.A., non costituito in giudizio;
- Cipea &
Cariiee - Co.Ed.A. - Unifica – (ora CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.) consorzio fra imprese di produzione edilizia, impiantistica ed affini soc. coop, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con Arco Lavori Soc. Coop. Cons., Omnia Servitia S.r.l. e Clean Service S.r.l., rappresentato e difeso dagli Avvocati Prof. Giampaolo Rossi, Michele Rosario Luca Lioi e Francesco Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Team Service Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con Geico Lender S.p.A., Combustibili Nuova Prenestina S.p.A., Gruppo EFC S.p.A., Hitrac engineering Group S.p.A., Simalt S.r.l. e S.N.A.M. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati A P e M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo sito in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro n. 10;

per l'annullamento

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

- del provvedimento C S.p.A. prot. n. 24510/2019 (doc. 1), trasmesso via PEC in data 28 giugno 2019, con il quale è stata disposta l’esclusione del RTI Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.a.) - Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. – Co.L.Ser. Servizi S.c.r.r.l. - Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° della Rete Ferroviaria Italiana Società Cooperativa – Consorzio Stabile G.I.S.A – Florida 2000 S.r.l. (di seguito, “RTI Engie - C.S.E.L.”) dalla “ Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti di ricerca – ID-1299, lotti 5, 8, 10, 11, 15 e 16 ”;

- del provvedimento C S.p.A. prot. n. 24512/2019 (doc. 2), trasmesso via PEC in data 28 giugno 2019, con il quale è stata disposta l’escussione delle cauzioni provvisorie prestate dal RTI Engie Servizi in sede di gara;

- della nota C S.p.A. prot. n. 25585/2019 (doc. 3), trasmessa a C.S.E.L. via PEC in data 8 luglio 2019, con la quale C S.p.A. ha comunicato ad ANAC l’esclusione del RTI Engie Servizi ai fini dell’inserimento delle imprese facenti parte del Raggruppamento nel casellario informatico dell’Autorità;

- per quanto possa occorrere, della nota C S.p.A. prot. n. 23283/2019 (doc. 4), trasmessa via PEC in data 20 giugno 2019, con la quale si comunicava l’avvio del procedimento volto all’esclusione del RTI Engie – CSEL e della nota C S.p.A. prot. n. 24077/2019 con cui è stata rigettata la richiesta di proroga del termine dell’avviato procedimento;

- in subordine, per quanto possa occorrere, del bando di gara (doc. 5) e in particolare del punto III.2.1;
del disciplinare di gara (doc. 6) e in particolare degli artt.

4.1 e 6;
dell’allegato 1 al disciplinare recante “modello di dichiarazioni” (doc. 7);
dello schema di convenzione e dell’art. 11 delle relative condizioni generali (doc. 8), per le ragioni e nei termini di cui in narrativa;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale a quelli suindicati, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridico patrimoniale della ricorrente.

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- della comunicazione C S.p.A. prot. n. 36446/2019 del 9 ottobre 2019 (doc. 14), con la quale la ricorrente è stata informata dell’aggiudicazione del lotto n. 8 della “ Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti di ricerca – ID-1299 ” (Gara FM4) in favore del RTI INNOVA SOC. COOP (già Cipea &
Cariiee Co.ED.A. Unifica Soc. Coop) | Arco Lavori Soc. Coop. Cons. | Omnia Servitia S.r.l. | Clean Service S.r.l., e del relativo provvedimento di aggiudicazione;

- della comunicazione C S.p.A. prot. n. 36884/2019 del 11 ottobre 2019 (doc. 15), con la quale la ricorrente è stata informata dell’aggiudicazione del lotto n. 11 della Gara FM4 in favore del RTI Team Service Soc. Cons. a r.l. |Geico Lender S.p.A. | Combustibili Nuova Prenestina S.p.A. | Gruppo EFC S.p.A. | Hitrac Engineering Group S.p.A. | Simalt S.r.l. | S.N.A.M. S.r.l., e del relativo provvedimento di aggiudicazione;

- della comunicazione C S.p.A. prot. n. 36474/2019 del 9 ottobre 2019 (doc. 16), con la quale la ricorrente è stata informata dell’aggiudicazione del lotto n. 16 della Gara FM4 in favore del RTI Dussmann Service s.r.l. | Siram S.p.A., e del relativo provvedimento di aggiudicazione;

- per quanto possa occorrere, di tutti i verbali di gara, per le ragioni di cui in narrativa;

- della nota ANAC prot. 77810 del 4 ottobre 2019 (doc. 17), con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio per l’iscrizione della ricorrente nel casellario dell’Autorità a seguito dell’esclusione dalla Gara FM4 e in virtù di una presunta falsa dichiarazione, per le ragioni di cui in narrativa;

- per quanto possa occorrere, della nota ANAC prot. 7149 del 12 settembre 2019 (doc. 18), con cui l’ANAC ha, tra l’altro, chiesto a C di spiegare le motivazioni per cui l’esclusione della ricorrente dalla Gara FM4 e la conseguente segnalazione fossero state disposte solo in relazione all’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 e non anche alla luce del medesimo art. 38, lett. m-quater), per le ragioni di cui in narrativa;

- nonché per la condanna della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento alla ricorrente, previa dichiarazione d’inefficacia dei contratti, ove medio tempore stipulati.

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INCIDENTALE DI TEAM SERVICE SCARL:

- della nota 28 giugno 2019 prot. 24510/2019 della C s.p.a. e degli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso introduttivo nella parte in cui non dispongono l’esclusione della ricorrente anche per i motivi in diritto di seguito esposti.

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI DEL RICORSO INCIDENTALE DI TEAM SERVICE SCARL:

- della nota C prot. n. 34377/2019 del 26 settembre 2019 (conosciuta il 4 novembre 2020) indirizzata ad A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto “ Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca – ID 1299” – Riscontro alla Vs. Nota n. NU/USAN/19/55142_55278_55279_55281_55282/vl ”;

- di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti (non conosciuti) adottati da C s.p.a. in relazione alle verifiche svolte ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f e m-quater) del d.lgs. n. 163/2006;

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INCIDENTALE DEL CONSORZIO INNOVA:

- del provvedimento C S.p.A. prot. n. 24510/2019, nella parte in cui non dispone l’esclusione del RTI Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.a.) - Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. – Co.L.Ser. Servizi S.c.r.r.l. - Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° della Rete Ferroviaria Italiana Società Cooperativa – Consorzio Stabile G.I.S.A – Florida 2000 S.r.l. (di seguito, “RTI Engie - C.S.E.L.”) dalla Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti di ricerca – ID-1299, lotti 5, 8, 10, 11, 15 e 16 – anche per gli ulteriori motivi di esclusione che si diranno appresso;

- per quanto possa occorrere, della nota C S.p.A. prot. n. 23283/2019, con la quale si comunicava l’avvio del procedimento volto all’esclusione del RTI Engie – CSEL nella parte in cui non sono stati contestati gli ulteriori motivi di esclusione che si diranno appresso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale a quelli suindicati, ancorché incognito.

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI DEL RICORSO INCIDENTALE DI CONSORZIO INNOVA:

- della nota C, prot. n. 34377/2019 del 26 settembre 2019, mai comunicata al Consorzio Innova Soc. Coop, nella parte in cui argomenta le ragioni per le quali l’esclusione dell’RTI Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.) – Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. – Co.L.Ser. Servizi S.c.r.r.l. - Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° della Rete Ferroviaria Italiana Società Cooperativa – Consorzio Stabile G.I.S.A – Florida 2000 S.r.l. (di seguito, “RTI Engie - C.S.E.L.”) dalla Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni (ID-1299, lotti 5, 8, 10, 11, 15 e 16) , è stata disposta solo per violazione delle norme anticoncorrenziali, e non anche per il fatto che l’offerta del raggruppamento Engie è stata formulata in modo non autonomo, ma influenzato dalla società STI, partecipante alla gara con una controllata – la società Exitone - in raggruppamento con altro consorzio concorrente - CNS, ossia per violazione dell’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del d.lgs. 163/2006.


Visti il ricorso introduttivo e i relativi motivi aggiunti, nonché i ricorsi incidentali e i relativi motivi aggiunti, oltre ai rispettivi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C S.p.A. e delle società controinteressate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A) I FATTI DI CAUSA

Con bando di gara pubblicato in G.U.U.E. n. S-058-097604 del 22 marzo 2014, C S.p.A., (di seguito, “C” o “Stazione appaltante”) ha indetto, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, la “ Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche e agli Enti ed Istituti di Ricerca – ID1299 ” (di seguito, “Gara FM4”).

La Gara FM4:

- è suddivisa in 18 lotti geografici, di cui 14 ordinari e 4 accessori.

- ha ad oggetto una convenzione di durata di due anni per i lotti ordinari e di un anno (prorogabile per un altro anno) per i lotti accessori, fermo restando che la durata dei singoli contratti (da sottoscrivere in esecuzione di ciascuna convenzione) è invece fissata tra i quattro e i sei anni;

- è basata sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi in relazione all’offerta tecnica (cui era attribuibile un punteggio massimo di 60 punti su 100) e all’offerta economica (cui era attribuibile un punteggio massimo di 40 punti);

- il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara è scaduto il 7 luglio 2014 (i termini di presentazione delle offerte tecniche ed economiche sono invece scaduti rispettivamente il 12 marzo 2015 e il 19 aprile 2016).

Engie Servizi, denominata Cofely Italia S.p.A. all’epoca dell’indizione della gara (di seguito, per comodità d’esposizione, solo “Engie Servizi”), ha partecipato alla Gara FM4 in qualità di mandataria di un RTI costituito da plurime mandanti, tra le quali Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. (di seguito, “CSEL”), odierno ricorrente.

Il RTI Engie-CSEL è risultato primo graduato nei lotti ordinari nn. 8 e 10 e, a seguito dell’esclusione dalla gara di Manital, anche nel lotto ordinario n. 11 e nel lotto accessorio n. 16.

Successivamente, in data 9 maggio 2019, all’esito di apposita istruttoria avviata nel 2017, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito “AGCM”) ha notificato a C il provvedimento conclusivo del procedimento n. I/808. Con tale provvedimento l’AGCM ha accertato che Engie Servizi e CSEL (rispettivamente mandataria e mandante dell’RTI Engie-CSEL) avevano “ posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e consistente in un’intesa unica, complessa e articolata avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di facility management (quarta edizione, gara FM4) ”.

L’AGCM ha sanzionato non soltanto Engie Servizi e CSEL (entrambe espressione dell’RTI Engie-CSEL), ma anche STI S.p.A. e le seguenti ulteriori società (a ciascuna delle quali corrispondeva uno specifico RTI partecipante alla Gara FM4):

- Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS);

- Manital Idea S.p.A. (Manital);

- Manutencoop Facility Management S.p.A. (Manutencoop, nel provvedimento anche MFM, poi divenuta Rekeep);

- Romeo Gestioni S.p.A. (Romeo).

Più in particolare, il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM accertava:

- una prima (e principale) intesa ripartitoria riguardante quattro imprese (in particolare CNS, MFM, Manital e Romeo), secondo uno schema di offerte “a scacchiera” volto a consentire ai quattro RTI capeggiati da queste quattro imprese di aggiudicarsi il maggior numero possibile di lotti in assenza di effettivo confronto competitivo;

- una

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