TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-27, n. 202301620
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Pubblicato il 27/06/2023
N. 01620/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA IIANA
IN NOME DEL POPOLO IIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2017, proposto da
- Crono Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. A P ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Rugabella n. 17;
contro
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R M A S ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
nei confronti
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M M e C O Z ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, presso la sede della propria Avvocatura distrettuale;
per l’annullamento
- del Decreto n. 3032 del 20 marzo 2017 (identificativo atto 187) della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia avente a oggetto la decadenza dell’autorizzazione concessa alla ditta Crono Società Cooperativa con D.D.S. n. 11391 del 16 dicembre 2015 e il contestuale diniego delle domande ID 58453771 e ID 58454396;
- di tutti gli atti a esso preordinati, presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, ove occorrer possa, la nota dirigenziale in data 20 luglio 2016 prot. n. E1.2016.0346755 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, la nota trasmessa dalla Direzione Generale I.N.P.S. alla Regione Lombardia con e-mail del 27 gennaio 2016, mai comunicata alla ricorrente, la nota della Direzione Provinciale I.N.P.S. trasmessa a mezzo p.e.c. del 18 aprile 2016, la nota trasmessa dalla Direzione Generale I.N.P.S. alla Regione Lombardia con e-mail del 6 giugno 2016, mai comunicata alla ricorrente, e la nota I.N.P.S. del 30 maggio 2016;
- e per l’accertamento del diritto della ricorrente Crono Società Cooperativa a beneficiare della concessione al trattamento di C.I.G. in deroga, già autorizzato con D.D.S. n. 11391/15 in riferimento alle domande ID 58453771 e ID 58454396, successivamente respinte con il Decreto n. 3032 del 20 marzo 2017, oggetto della odierna impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere A D V;
Uditi, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 22 maggio 2017 e depositato il 9 giugno successivo, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il Decreto n. 3032 del 20 marzo 2017 (identificativo atto 187) della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia avente a oggetto la decadenza dell’autorizzazione concessale con D.D.S. n. 11391 del 16 dicembre 2015 e il contestuale diniego delle domande ID 58453771 e ID 58454396.
La ricorrente è una società cooperativa che svolge l’attività di gestione ed esecuzione di tutte le operazioni della logistica di magazzino (carico/scarico e movimentazione merci, operazioni di facchinaggio, ecc.), che, a far data dal 1° gennaio 2015 è subentrata al Consorzio Gestione Servizi - C.G.S. Soc. Coop. a r.l., in qualità di affidataria dei lavori, nell’appalto tra la società di logistica Panalpina S.p.A. (committente) e il Cal S.r.l. (appaltatore). Nel rispetto delle procedure previste dal C.C.N.L. Trasporti e Logistica sono state svolte le consultazioni sindacali, dalle quali è scaturita la sottoscrizione, in data 17 dicembre 2014, di un accordo sindacale in forza del quale l’appaltatore e la ricorrente, quale affidataria dei lavori, si sono impegnati a dare continuità occupazionale ai lavoratori già addetti all’appalto. Quindi, la ricorrente ha provveduto all’assunzione del predetto personale, garantendo allo stesso il passaggio alle proprie dipendenze, senza alcuna soluzione di continuità rispetto al periodo antecedente al cambio appalto (non è stato infatti previsto alcun periodo di prova) e riconoscendo a ogni singolo socio-lavoratore l’anzianità convenzionale a decorrere dalla data di assunzione presso l’azienda uscente. In conseguenza di ciò, al fine di formalizzare il passaggio dalla società uscente a quella subentrante i singoli soci-lavoratori hanno rassegnato le proprie dimissioni e, contestualmente, hanno provveduto alla sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato di natura mutualistica con la società ricorrente. In considerazione della grave situazione congiunturale e di crisi economica richiamata nello stesso verbale di accordo sindacale, la ricorrente ha richiesto per i lavoratori addetti all’appalto de quo il trattamento di C.I.G. (Cassa integrazione guadagni) in deroga con riferimento ai periodi 14 gennaio-14 febbraio 2015, 16 febbraio-16 marzo 2015, 17 marzo-17 aprile 2015 e infine 20 aprile-17 giugno 2015. Tali richieste sono state accolte dalla Regione Lombardia con decreti nn. 11391/2015, 46/2016 e 985/2016. Tuttavia, da alcune segnalazioni ricevute da soci lavoratori, la ricorrente ha appreso del rifiuto dell’I.N.P.S. di procedere all’erogazione del trattamento in questione, in quanto i lavoratori interessati “ non risultano aver maturato il requisito dell’anzianità lavorativa di 12 mesi ”, poiché “ in presenza di dimissioni rassegnate dai lavoratori nell’ambito di una successione di appalto le disposizioni della circolare INPS n. 30 dl 2.3.2012, ai fini dell’anzianità aziendale, non poss [o] no essere applicate in quanto è manifesta la volontà del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro e di rinunciare alla stabilità del rapporto stesso ”. Di conseguenza, la Regione Lombardia ha chiesto alla ricorrente di formulare le proprie controdeduzioni alla posizione espressa dall’I.N.P.S. e, dopo averle ricevute, le ha ritenute non accoglibili;in ragione di ciò ha emanato il Decreto n. 3032/2017, comunicato soltanto al consulente della ricorrente e non alla stessa direttamente, mediante il quale è stata disposta la decadenza dall’autorizzazione al trattamento C.I.G. in deroga (i) per la domanda ID 584553771 presentata per 69 lavoratori per il periodo 14 gennaio 2015-14 febbraio 2015 e (ii) per la domanda ID 58454396 presentata per 37 lavoratori per il periodo 16 febbraio 2015- 6 marzo 2015. Il trattamento di C.I.G. in deroga è stato invece autorizzato dalla Regione per i periodi 1° aprile 2015-17 aprile 2015 e 20 aprile 2015-17 giugno 2015.
La ricorrente, premesso il proprio interesse a ricorrere, ha eccepito l’illegittimità del Decreto di diniego di ammissione a C.I.G. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, dell’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2015 sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti sociali lombarde il 16 dicembre 2014, delle circolari I.N.P.S. n. 148/1998 e n. 30/2012 o di altri atti interni e per violazione di legge per difetto o carenza di motivazione;ulteriormente sono stati dedotti l’eccesso di potere sotto svariati profili, ovvero per illogicità manifesta e/o travisamento dei fatti, per inosservanza di circolari (nello specifico delle circolari I.N.P.S. n. 148/1998 e n. 30/2012 o di altri atti interni) e, comunque, per contraddittorietà tra atti endoprocedimentali o tra diversi provvedimenti della P.A., per difetto o carenza di istruttoria, per illogicità o contraddittorietà della motivazione, per mancanza di idonei parametri di riferimento e per manifesta ingiustizia.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Lombardia e l’I.N.P.S., che hanno chiesto il rigetto del ricorso;in via preliminare, la difesa dell’I.N.P.S. ha altresì eccepito la tardività del ricorso e il proprio difetto di legittimazione passiva.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni;in particolare, la difesa della Regione Lombardia ha altresì eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso e la sua inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, unitamente all’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, essendo i lavoratori, e non la ricorrente, i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale;la difesa della società ricorrente ha replicato alle eccezioni preliminari formulate dalle controparti processuali, deducendone l’infondatezza, e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 10 maggio 2023, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, uditi i difensori delle parti presenti alla discussione, ha trattenuto in decisione la causa.
DIRITTO