TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202302429
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 02429/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01831/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2012, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Giunta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosario Magnano Di San Lio in Catania, via G. Leopardi, 103;
contro
Comune di San Pier Niceto, in persona del Sindaco pro tempore, e Responsabile Area Tecnica del Comune di San Pier Niceto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n-OMISSIS- del 13/04/2012, del Comune di San Pier Niceto, notificata il 23.04.2012, con la quale è stata ordinata ai ricorrenti la rimozione dell’immobile prefabbricato abusivo indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 giugno 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, proprietari di un terreno sito nel Comune di San Pier Niceto, esteso circa 710 mq, identificato in catasto al f-OMISSIS-, particella -OMISSIS-, ricadente nella zona territoriale omogenea del P.R.G. denominata area PM "Parco Fluviale del Niceto" (artt. 72 e 90 delle N.d.a del PRG), con il ricorso in epigrafe hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n-OMISSIS- del 13 aprile 2012, del Comune di San Pier Niceto, notificata il 23 aprile 2012, con cui è stata loro ingiunta la rimozione dell’immobile prefabbricato abusivo indicato.
Per una migliore intelligenza della vicenda contenziosa, i ricorrenti hanno rappresentato che:
- nel 2010 essi hanno collocato sul terreno anzidetto un manufatto prefabbricato in legno, ad una elevazione fuori terra, della superficie di circa 20 mq, dotato di un pavimento autonomo in legno, solo appoggiato su una gettata di cemento, con il quale hanno sostituito una preesistente baracca adibita a magazzino di attrezzi agricoli, sementi e fertilizzanti;
- a seguito di sopralluogo, l'Ufficio Tecnico comunale, con nota del 2 febbraio 2012, prot. -OMISSIS-, ha comunicato l'avvio del procedimento per asserito abuso edilizio;
- successivamente, l'Amministrazione ha eseguito un ulteriore sopralluogo e, in data 23 aprile 2012, ha notificato ai ricorrenti l'ordinanza di demolizione n-OMISSIS- del 13.04.2012, oggetto del presente gravame.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 37/85 e della circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 2/85 del 31.08.1985. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della I. reg. n. 10/1991, per difetto di motivazione:
- gli interventi da effettuare sui suoli agricoli, come nel caso, ai sensi dell’art. 6 L. r. 37/85, non sarebbero soggetti a concessione, autorizzazione o comunicazione;
- come si evince dalla lettura della circolare n. 2 del 1985, i ricoveri di animali e i depositi o i magazzini rientrano tra gli interventi disciplinati dal citato art. 6 l. reg. n. 37/1985 (e cioè tra quelli che non richiedono autorizzazione o concessione);
- l’art. 6, ult. comma L. r. 37/85 prevede che le disposizioni in essa contenute " prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti" , e nel caso di specie su quanto previsto dagli artt. 72 e 90 delle Norme di Attuazione del PRG di San Pier Niceto;
II) Violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 37/85. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della I. n. 47/85. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della I. reg. n. 10/1991, per difetto di motivazione :
- i ricorrenti hanno realizzato un manufatto prefabbricato ad una sola elevazione fuori terra, adibito ad uso agricolo (dunque, non abitativo), per il quale, ai sensi dell’art. 5 della l. reg. n. 37/85, l’autorizzazione del Sindaco sostituisce la concessione;
- pertanto, nell'ipotesi subordinata in cui l'amministrazione resistente avesse ritenuto che la fattispecie in esame non fosse disciplinata dal citato art. 6 della l. reg. n. 37/85, avrebbe dovuto comunque applicare l'art. 5 della legge;
- conseguentemente, ai sensi dell’art. 10 L. r. n. 47/85, per le opere eseguite senza autorizzazione, avrebbe dovuto essere comminata la sanzione pecuniaria e non quella demolitoria;
III) Violazione e falsa applicazione della I. n. 431/1985. Violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"). Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 I. n. 47/1985. Violazione dell'art. 3 della I. reg. n. 10/1991 per difetto di motivazione:
- erroneo sarebbe il riferimento, nel provvedimento impugnato, alla L. n. 431/1985 e all’art. 142 D. lgs. 42/2004 a sostegno dell’ordine di demolizione adottato, posto che il presupposto indefettibile per l'applicazione delle norme citate sarebbe costituito dal fatto che il torrente o corso d'acqua sia iscritto nell'elenco di cui al testo unico sulle acque ed impianti