TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-03-29, n. 202300130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-03-29, n. 202300130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202300130
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 00130/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00089/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI ZI GI

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lazzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Autonoma LI-ZI GI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Cossina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Comune di Udine, Camera di Commercio Pordenone Udine, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento amministrativo della regione Autonoma LI-ZI GI – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio- servizio motorizzazione civile regionale – ambito territoriale di Udine – prot. n. 0337835/P/GEN datato 21.12.2022 e avente ad oggetto “ revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, motocicli e ciclomotori a 2 ruote – -OMISSIS-) con sede legale e operativa a Udine (UD) in via -OMISSIS- ”, (doc.1), notificato a mezzo pec in data 21.12.2022 (doc.2);

- nonché per quanto occorrer possa della “ comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 – art. 14 L.R. 7/2000 – -OMISSIS- con sede legale e operativa a Udine (UD) in via -OMISSIS- ” della Regione LI-ZI GI – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio- servizio motorizzazione civile regionale – ambito territoriale di Udine, prot n. 0085483/P/GEN, dd. 02/08/2022 notificata a mezzo pec in pari data (doc. 3);

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui, per quanto occorrer possa, nota della Regione LI-ZI GI – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio- Servizio Motorizzazione regionale-, prot. n. 0094915/P/GEN dd. 16.2.2023 (doc. 25), inviata via pec in data 16.2.2023.

Con rifusione di spese e onorari di lite nonché del contributo unificato come per legge

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma LI-ZI GI;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Regione, con provvedimento notificato in data 21.12.2022, ha revocato alla ricorrente -OMISSIS-. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore di massa complessiva fino a 3,5 t.

1.1. Il provvedimento è fondato sul riscontro di una serie di infrazioni – tra le quali in particolare delle anomalie in relazione a controlli con esito regolare e l’effettuazione di revisioni a firma di un responsabile tecnico risultato assente – che avrebbero nel loro complesso fatto venir meno il rapporto fiduciario con l’amministrazione e giustificato la revoca, disposta ai sensi dell’art. 80, comma 11, del Codice della strada (d.lgs. 285 del 1992).

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi:

I. “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 11, del D. Lgs 285/1992. Eccesso di potere: eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà; eccesso di potere per travisamento dei fatti” ;

II. “Violazione di legge: violazione del principio di proporzionalità, gradualità, di ragionevolezza e legalità dell’azione amministrativa. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. 285/1992 e

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