TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2023-03-29, n. 202300130
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Pubblicato il 29/03/2023
N. 00130/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Udine, Camera di Commercio Pordenone Udine, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento amministrativo della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio- servizio motorizzazione civile regionale – ambito territoriale di Udine – prot. n. 0337835/P/GEN datato 21.12.2022 e avente ad oggetto “ revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, motocicli e ciclomotori a 2 ruote – -OMISSIS-) con sede legale e operativa a Udine (UD) in via -OMISSIS- ”, (doc.1), notificato a mezzo pec in data 21.12.2022 (doc.2);
- nonché per quanto occorrer possa della “ comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 – art. 14 L.R. 7/2000 – -OMISSIS- con sede legale e operativa a Udine (UD) in via -OMISSIS- ” della Regione Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio- servizio motorizzazione civile regionale – ambito territoriale di Udine, prot n. 0085483/P/GEN, dd. 02/08/2022 notificata a mezzo pec in pari data (doc. 3);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, tra cui, per quanto occorrer possa, nota della Regione Friuli-Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio- Servizio Motorizzazione regionale-, prot. n. 0094915/P/GEN dd. 16.2.2023 (doc. 25), inviata via pec in data 16.2.2023.
Con rifusione di spese e onorari di lite nonché del contributo unificato come per legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione, con provvedimento notificato in data 21.12.2022, ha revocato alla ricorrente -OMISSIS-. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore di massa complessiva fino a 3,5 t.
1.1. Il provvedimento è fondato sul riscontro di una serie di infrazioni – tra le quali in particolare delle anomalie in relazione a controlli con esito regolare e l’effettuazione di revisioni a firma di un responsabile tecnico risultato assente – che avrebbero nel loro complesso fatto venir meno il rapporto fiduciario con l’amministrazione e giustificato la revoca, disposta ai sensi dell’art. 80, comma 11, del Codice della strada (d.lgs. 285 del 1992).
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi:
I. “Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 11, del D. Lgs 285/1992. Eccesso di potere: eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà;eccesso di potere per travisamento dei fatti” ;
II. “Violazione di legge: violazione del principio di proporzionalità, gradualità, di ragionevolezza e legalità dell’azione amministrativa. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. 285/1992 e dell’art. 22, comma 2, del Decreto dirigenziale 16 febbraio 2022 n. 40. Eccesso di potere: eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere: eccesso di potere per carenza, insufficienza e illogicità della motivazione. Eccesso di potere: eccesso di potere per contraddittorietà tra atti”.
3. La Regione ha resistito al ricorso con memoria del 18.03.2023.
4. All’udienza in camera di consiglio del 22.03.2023, il Tribunale ha informato le parti dell’intenzione di definire il merito del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. Il giudizio è stato trattenuto in decisione.
5. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, attesa l’evidente connessione delle relative censure. Con il primo motivo, infatti, la ricorrente rappresenta che la revoca dovrebbe fondarsi su una reiterazione di violazioni, riscontrate in tempi diversi, mentre nel caso di specie tutte le infrazioni sono state accertate in occasione di un unico controllo. Si tratterebbe, comunque, di fatti di non particolare gravità, posti in essere in buona fede e quindi idonei ad incrinare il rapporto fiduciario con l’amministrazione. Con il secondo motivo, i medesimi fatti sono valorizzati sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, che deve guidare l’esercizio del potere sanzionatorio.
6. Le doglianze sono infondate.
6.1. In primo luogo, non è dato rinvenire nell’art. 80 del Codice della strada (d.lgs. 285 del 1992) alcun riferimento, espresso o implicito, alla necessità che la revoca consegua a plurime violazioni. L’utilizzo del vocabolo plurale “controlli” nel comma 11 non pare significativo in questo senso, indicando piuttosto l’assoggettamento dell’attività ad una costante sorveglianza dell’amministrazione affidataria. Quanto al comma 15, menzionato dalla ricorrente a supporto delle proprie tesi, per il suo riferirsi a “tre violazioni … nell’arco di due anni”, esso ha esclusivo riguardo ad una particolare ipotesi di revoca, quella conseguente alla violazione degli obblighi di trasmissione della documentazione prevista dal precedente comma 13. La disposizione non può quindi essere interpretata come espressiva di un principio generale, teso ad imporre sempre e in ogni caso una gradualità sanzionatoria e ad impedire la revoca immediata. Analogamente, il D.D. 16 febbraio 2022, prot. n. 40 (recante “ Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio” ) fa indistinto riferimento, per i casi di inadempienza alle disposizioni in materia di revisione, a provvedimenti “ di sospensione o di revoca dell'autorizzazione rilasciata”, senza in alcun modo implicare che la sanzione della revoca possa essere irrogata solo a soggetti già colpiti da una o più sospensioni.
6.2. In mancanza di precisi vincoli normativi, dunque, l’adeguatezza della misura deve essere valutata in concreto, alla luce del numero di violazioni riscontrate, della loro gravità, della loro idoneità ad incidere sul rapporto fiduciario che governa l’affidamento in concessione ai privati (ai sensi dell’art. 80, comma 8 del Codice della strada) di un compito di rilevanza pubblicistica, qual è la revisione degli autoveicoli.
7. Ciò premesso, risulta particolarmente rilevante la falsa attestazione della presenza, a tutte le operazioni di revisione compiute dal 16 al 19.05.2022 (che hanno riguardato ben 25 autoveicoli), dell’ispettore responsabile, di cui risulta invece comprovata (doc. 4 della Regione) l’assenza dall’officina nel medesimo periodo. Tale circostanza, la cui verità storica non è stata contestata, assume possibile rilievo penale – attesa la rilevanza pubblicistica dell’attività di revisione, la natura di pubblico ufficiale del responsabile e la pubblica fede che assiste le relative certificazioni ( Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2020 n.17348;Cass. pen., sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 7033 ) – oltre a comportare la radicale invalidità delle prove operate da altri soggetti (invalidità di cui appare consapevole la stessa ricorrente, che ha provveduto a richiamare i veicoli coinvolti, per rinnovare le revisioni).
7.1. Soprattutto, per quanto qui specificamente rileva, i fatti manifestano una gestione disinvolta e poco rigorosa dei pubblici poteri certificativi attribuiti in concessione all’impresa ricorrente, al cui esercizio è specificamente – e unicamente – deputato l’ispettore ( ex responsabile tecnico). Nel caso di specie, il soggetto incaricato, benché tenuto a sovraintendere in prima persona alle operazioni, di cui assume la diretta ed esclusiva responsabilità (cfr. la C.M. n. A33/99/MOT del 15.12.1999 e il D.D. del Ministero delle Infrastrutture dd. 16 febbraio 2022 prot. n. 40), ha invece consentito ad altri l’utilizzo delle credenziali telematiche necessarie alla registrazione sul Portale dell’Automobilista delle revisioni, che sono continuate anche durante la sua assenza.
7.2. Non può valorizzarsi, quale circostanza esimente, la condotta trasparente dell’impresa, per avere essa stessa comunicato all’amministrazione la temporanea assenza del responsabile delle revisioni (cfr. doc. 7 del ricorrente). L’informazione è stata infatti fornita nel contesto di uno scambio di email, di carattere informale, volto a concordare la data per un sopralluogo della Motorizzazione in officina (sopralluogo relativo alla verifica dell’installazione del ponte moto, nel contesto di altro procedimento autorizzatorio) e quindi non certo finalizzata alla formale individuazione di un sostituto responsabile per le attività di revisione (la cui nomina, come evidenzia la Regione, avrebbe in ogni caso dovuto essere assentita, secondo il D.M. 30 aprile 2003). Nell’attuale regime normativo (cfr. art. 21, comma 2 del decreto ministeriale n. 446 del 15.11.2021), peraltro, non è in ogni caso ammissibile la sostituzione dell’ispettore (attuale denominazione del responsabile tecnico), sicché il suo allontanamento avrebbe necessariamente dovuto comportare la sospensione delle attività di revisione.
8. Ancora, l’amministrazione ha constatato rilevanti anomalie (mancanza di firma sui referti, non corretta effettuazione delle prove di opacità e di frenata su tre autoveicoli) nelle revisioni del 20 e 21.06.2022. Rispetto ai tali circostanze non appare credibile la spiegazione della ricorrente, che qualifica tali operazioni non come vere e proprie revisioni ma quali meri “precollaudi”, privi di rilevanza esterna e finalizzati al riscontro di eventuali problematiche nei veicoli. Infatti, quanto alla mancanza di firma, essa connota non solo le tre revisioni viziate da anomalie (quindi gli asseriti precollaudi), ma tutte le operazioni svolte il 20 e 21.06.2022. Quanto poi alle tre prove “anomale”, specificamente menzionate nel provvedimento di revoca (pag. 2), la qualificazione in termini di precollaudi appare incompatibile con il caricamento delle fotografie dei veicoli all’interno del sistema telematico dell’amministrazione (Portale dell’Automobilista), adempimento che riguarda le sole revisioni e che non avrebbe alcun senso operare nel contesto di una prova ad uso interno.
9. Infine, la mancanza del numero di autorizzazione sull’insegna e dell’avviso indicante la possibilità di controlli a campione sui veicoli revisionati costituiscono effettivamente infrazioni di minore entità, che si collocano però in un contesto già connotato da gravi irregolarità.
10. Per quanto sopra, il provvedimento assunto dalla Regione non contrasta con l’art. 80, comma 11 del Codice della strada, disposizione che consente l’esercizio del potere di revoca delle concessioni quando si accerti “che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti” , risultando evidente la difformità dal paradigma normativo dei fatti narrati ai precedenti paragrafi.
10.1. Per quanto attiene poi alla proporzionalità e ragionevolezza del provvedimento, la discrezionalità, di cui dispone la Motorizzazione nel valutare l’affidabilità dei concessionari autorizzati, non appare esercitata in modo irragionevole o arbitrario, considerata l’oggettiva gravità delle infrazioni riscontrate in occasione dei controlli.
11. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
11.1. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.