TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-11-08, n. 202101005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-11-08, n. 202101005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202101005
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2021

N. 01005/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LO - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci e Umberto Michielin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 68;



contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, n. 21;



nei confronti

FI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Emilia, n. 88;
TR S.p.A., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera dell'ART 21 dicembre 2017 n. 152, pubblicata in data 22 dicembre 2017, recante "Integrazioni dei principi e dei criteri di regolazione del sistema ferroviario nazionale"; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche non conosciuto, ed in particolare, per quanto occorrer possa della delibera 31 maggio 2017 n. 76.

II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 6 aprile 2018:

- in parte qua, del Prospetto Informativo della Rete (“PIR”) relativo all'orario di servizio dicembre 2018 - dicembre 2019 (PIR 2019), siccome aggiornato con Disposizione dell'A.D. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 26 gennaio 2018 n. 3.

III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 31 maggio 2018:

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 22 marzo 2018 n. 33, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Applicazione principi e criteri di regolazione dell'accesso al sistema ferroviario nazionale di cui delibera n. 152/2017: approvazione con prescrizioni dei formati delle informazioni pubblicate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi della disposizione 1 di cui all'Allegato A; conformità con prescrizioni del nuovo sistema tariffario elaborato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”;

- del PIR relativo all'orario di servizio dicembre 2018 - dicembre 2019, siccome aggiornato con Disposizione dell'A.D. di FI 30 marzo 2018 n. 6; e, per quanto occorrer possa, della nota dell'ART 13 febbraio 2018 prot. n. 1131.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di FI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021 la dott.ssa Valentina Caccamo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. LO Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito solo “LO TV”) effettua servizi di trasporto passeggeri di tipo AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità), in concorrenza con TR S.p.A. (segmento di mercato “Open Access”), sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale gestita in regime di concessione dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito solo “FI”).

2. Con il presente gravame, LO TV impugna la Delibera dell’ART n. 152/2017, pubblicata in data 22.12. 2017, recante “ Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 77/2017. Integrazioni dei principi e dei criteri di regolazione del sistema ferroviario nazionale in relazione agli esiti dell’indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 127/2016 ”.

3. A sostegno del gravame la ricorrente articola plurime censure, lamentando, sotto più profili, la violazione del D.lgs. n. 112/2015, difetto di motivazione e istruttoria, nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

4. Con il primo atto di motivi aggiunti è impugnato - quanto ai paragrafi 6.3.1.1, 6.3.1.2 e 6.3.3.1 - anche il Prospetto Informativo della Rete (PIR) relativo all’anno 2019, (orario di servizio dicembre 2018/dicembre 2019 - edizione gennaio 2018) adottato da FI in qualità di OR dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (di seguito anche solo “OR”), cioè il documento recante i criteri, le procedure, le modalità e i termini relativi al sistema di assegnazione della capacità dell’infrastruttura e all’erogazione dei servizi.

5. Con successivo atto di motivi aggiunti, LO TV impugna la Delibera dell’ART n. 33/2018, recante “ Applicazione principi e criteri di regolazione dell’accesso al sistema ferroviario nazionale di cui delibera n. 152/2017: approvazione con prescrizioni dei formati delle informazioni pubblicate da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi della disposizione 1 di cui all’Allegato A; conformità con prescrizioni del nuovo sistema tariffario elaborato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ”, nonché il PIR per il 2019 - edizione marzo 2018, limitatamente ai paragrafi 6.3.1.1, 6.3.1.2 e 6.3.3.1, proponendo avverso tale atto le medesime censure articolate con il ricorso introduttivo.

6. Si sono costituite in giudizio l’ART e FI per resistere al gravame, chiedendone il rigetto in quanto infondato nel merito.

7. Le parti hanno depositato scritti difensivi in vista dell’udienza dell’11 maggio 2021, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020.

8. Preliminarmente va dato atto che, nella memoria depositata il 22.04.2021, LO TV ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del terzo e del quarto motivo ricorso introduttivo, del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 6 aprile 2018 e del terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 31 maggio 2018, i quali devono essere dichiarati, pertanto, improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

9. Può adesso passarsi allo scrutinio delle altre censure.

10. Con il primo motivo del ricorso principale e il motivo di cui al Punto A – n. 2 del secondo ricorso per motivi aggiunti, LO TV lamenta il mancato accoglimento, da parte dell’ART, delle osservazioni rappresentate in sede di consultazione in relazione alla Disposizione 1 dell’allegato A della Delibera n. 152/2017. Più nello specifico, in quella sede la ricorrente aveva chiesto:

- di prevedere, in capo a FI, l’obbligo di definire piani di implementazione dei progetti di sviluppo e potenziamento della rete coerenti con le tempistiche dell'industria ferroviaria, mentre l’ART ha ritenuto adeguato un orizzonte temporale di cinque anni;

- di prevedere, in capo a FI, l’ulteriore obbligo di garantire che per ogni intervento venga resa nota l’analisi benefici/costi con la relativa distribuzione tra i vari segmenti di mercato, così da garantire a ciascuna impresa ferroviaria l’effettiva possibilità di valutare gli effetti degli interventi di potenziamento e di innovazione dell’Infrastruttura sotto il profilo sia della convenienza economica sia delle ricadute degli stessi sull’entità delle tariffe di accesso a tale segmento, trattandosi di elementi conoscitivi indispensabili per l’efficace adeguamento dei processi industriali, dei piani di sviluppo e delle richieste di capacità (tracce) delle imprese ferroviarie.

Il motivo è infondato.

10.1. La Disposizione 1.1. stabilisce che, con riferimento ai vigenti obblighi informativi in materia di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, il OR dell’infrastruttura è tenuto a specificare all’interno del PIR, in sede di aggiornamento ordinario annuale (entro il 30 giugno di ogni anno): “ a) i propri piani di sviluppo e potenziamento della rete, su uno scenario di almeno cinque anni a partire dalla citata data di pubblicazione; b) con riferimento allo stesso orizzonte temporale, ogni sperimentazione già avviata o che intende avviare sulla rete ferroviaria, volta a modificarne le condizioni di esercizio (in relazione a infrastrutture, impianti e apparati) e/o i processi di gestione della circolazione e della manutenzione ”.

In sede di consultazione, la proposta avanzata da LO TV è stata respinta in quanto gli Uffici dell’ART hanno ritenuto “ l’orizzonte temporale di cinque anni del programma di sviluppo, come indicato nello schema regolatorio alla disposizione 1, (….) ragionevolmente compatibile con le tempistiche dell’industria ferroviaria ”. Ritiene il Collegio che non sussistano agli atti, né tantomeno siano stati evidenziati da parte ricorrente, elementi indicativi di un’intrinseca irragionevolezza o sproporzione dell’arco temporale di cinque anni assunto dalla Disposizione 1.1. quale orizzonte minimo (“ almeno cinque anni ”) per l’individuazione dei piani di sviluppo e potenziamento della rete. Del resto, come evidenziato dalla difesa erariale, la ragionevolezza di tale misura temporale trova conferma anche in ulteriori atti che regolamentano i rapporti tra i diversi soggetti operanti nel settore del trasporto su binari: in particolare, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D. Lgs. n. 112/2015, il Contratto di Programma sottoscritto tra FI in qualità di OR dell’infrastruttura ferroviaria e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con il quale quest’ultimo

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