TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-04-24, n. 202301366

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-04-24, n. 202301366
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301366
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 01366/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00243/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Farmacia Dr. Pietro Costanza, Farmacia Dott.ssa Nadia Testasecca, Farmacie Luigia Trenta e Paolo Minacori S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Dott.ssa Ficani Gaetana Maria, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del d.D.G. n. 1893/2018 del 19.10.2018 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento per la pianificazione strategica, Servizio 7 Farmaceutica, pubblicato sulla G.U.R.S., Serie speciale concorsi, n. 15 del 26.10.2018, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al decreto impugnato di cui le ricorrenti non abbiano conseguito piena ed effettiva conoscenza.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/8/2019:

- del d.D.G. n. 967/2019 del 22.05.2019 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento pianificazione strategica;

- del d.D.G. n. 1893/2018 del 19.10.2018 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento pianificazione strategica;

ed occorrendo,

- del d.D.G. n. 1578/2017 del 07.08.2017 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento pianificazione strategica;

del d.D.G. n. 2028/2017 del 18.10.2017 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento pianificazione strategica;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai decreti impugnati di cui le ricorrenti non abbiano conseguito piena ed effettiva conoscenza.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, come successivamente integrato da motivi aggiunti, i ricorrenti, titolari di sede farmaceutica del Comune di Ravanusa, chiedono l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

1) del D.D.G. n. 1893 del 19 ottobre 2019 (pubblicato sulla G.U.R.S. 26 ottobre 2019, serie concorsi, n. 15), avente ad oggetto “Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia. Individuazione sedi disponibili – 2° interpello”, il cui allegato “A” contiene la descrizione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione al secondo interpello ai candidati idonei del concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 2782 del 24 dicembre 2012 (G.U.R.S. 11 gennaio 2013, serie speciale concorsi, n.1). Si contesta, in particolare, il predetto allegato “A” del decreto impugnato, nella parte in cui rende disponibile per l'assegnazione al secondo interpello la quarta sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di Ravanusa;

2) del D.D.G. n. 967 del 22.05.2019, di assegnazione della sede farmaceutica di cui si discute alla Dottoressa S.

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dei suddetti atti per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 475/1968, COME MODIFICATO DALL’ART. 11 DEL D.L. N. 1/2012, CONV. IN LEGGE N. 27/2012 ;

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE ;

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104 E 380 DEL R.D. N. 1265/1934 (T.U.LL.SS.) ;

4. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA ;

5. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ;

6. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA ;

7. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITOSI SULLA SENTENZA DEL TAR SICILIA – PALERMO N. 7424/2010 ;

8. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL’AZIONE DELLA P.A. .

Costituitosi in giudizio, l’Assessorato Regionale della Salute ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, dal momento i provvedimenti comunali di istituzione della predetta sede farmaceutica preesistevano alla indizione del sopra richiamato concorso straordinario del 2012 e di essi l’Assessorato della Salute – in ossequio all’art. 11, comma 2, D.L. 24/01/2012, n. 1 – si è limitato a tenere doverosamente conto in sede di individuazione delle sedi messe a concorso, senza che i ricorrenti abbiano proceduto ad impugnare né quei provvedimenti né lo stesso bando di cui si discute né il successivo D.D.G. n. 1229 del 4.07.2016 di approvazione graduatoria finale approvata, né il decreto del 18.07.2017, contenente il primo atto di interpello per l’assegnazione delle sedi messe a concorso né, soprattutto, il D.D.G. n. 2028 del 18 ottobre 2017, pubblicato sulla G.U.R.S. 27 ottobre 2017, serie speciale concorsi, n. 12, con il quale, in esecuzione dell'ordinanza n. 1204/2017 di codesto T.A.R. Palermo, resa nel ricorso n. R.G. 2044/2017, si è provveduto, all'art. 3, ad estrapolare la IV° sede farmaceutica del Comune di Raffadali dall'elenco delle sedi da assegnare con il concorso straordinario, per renderla disponibile all'eventuale assegnazione alla ricorrente, mentre, all'art. 4, è stata confermata la disponibilità per l'assegnazione al successivo interpello della IV° sede farmaceutica del Comune di Ravanusa.

Con successiva memoria del 14.03.2023, il medesimo Assessorato, nel ribadire l’inammissibilità e l’infondatezza del complessivo gravame per le ragioni in precedenza esposte, ne ha altresì dedotto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per l’avvenuto riconoscimento di titolarità della IV sede farmaceutica del Comune di Ravanusa alle Dottoresse S e M giusta la determinazione dirigenziale n. 411 del 28.01.2020 dell’ASP di Agrigento, in forza della quale la sede farmaceutica in questione risulta aperta al pubblico dalla data del 31.01.2020 e parimenti non impugnata dagli odierni ricorrenti.

La dottoressa S Agata Giuseppina, controinteressata nel presente giudizio, non si è costituita.

All’udienza pubblica del 20 aprile 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Quanto sopra premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Ed invero, il consolidamento – per omessa impugnazione – del provvedimento (avente autonoma capacità lesiva) di riconoscimento della titolarità della sede farmaceutica controversa e di autorizzazione all’apertura rilasciata dall’ASP alle Dottoresse S e M, il quale si pone a valle della sequenza procedimentale nel cui ambito si collocano i provvedimenti originariamente gravati (attinenti alla prodromica fase concorsuale per l’assegnazione della medesima sede farmaceutica), priva senza dubbio i ricorrenti dell’interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.

La definizione in rito della controversia e la peculiarità dei motivi che hanno determinato il venir meno dell’interesse alla decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

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