TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-04-29, n. 202400818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-04-29, n. 202400818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400818
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 00818/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01360/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mieti Trading s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bardolino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

Hospitality Experience Food s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- degli atti della procedura concorsuale con offerte in aumento per assegnazione in concessione dell’area demaniale in zona extra portuale in località Rivalunga di Bardolino con soprastante chiosco bar n. 01, superficie coperta mq. 47,16, durata anni sei;

- della lettera di invito a detta procedura prot. C_A650-1-2023-12-04-0025392 del 4 dicembre 2023;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti e conseguenti e, in particolare, della nota di pubblicazione manifestazione di interesse prot. n. 15907 del 01.08.2023 nonché, per quanto di necessità, del bando pubblico prot. n. 11348 del 17.05.2017 e del Regolamento comunale per l’assegnazione e gestione dei beni del demanio lacuale.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Mieti Trading s.r.l. il 4 marzo 2024:

- della determinazione del Responsabile Area Gestione e Tutela Ambientale del Comune di Bardolino n. 101 del 26.01.2024 ad oggetto “ approvazione verbale di gara per procedura concorsuale con offerte in aumento per assegnazione in concessione area demaniale in zona extra portuale in loc. Rivalunga di Bardolino con soprastante chiosco bar nr. 01 e aggiudicazione ”;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti e conseguenti e, in particolare, del verbale di gara del 22.01.2024;
della nota del 26.01.2024 del Responsabile Area Gestione e Tutela Ambientale del Comune di Bardolino diretta ad Hospitality Experience Food s.r.l.;
della manifestazione di interesse prot. n. 17470 del 23.08.2023;
dell’offerta presentata in data 22.01.2024 prot. nn. 1670 e 1671

nonché per la dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell’atto di concessione del bene oggetto della procedura di gara che fosse nelle more stipulato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bardolino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Bardolino – con bando prot. n. 11348 del 17 maggio 2017 – ha indetto una procedura selettiva per “ l’affidamento in concessione di area demaniale lacuale in zona extraportuale con soprastante struttura adibita a chiosco bar (B01) con annessa area e locali accessori ”, nonché per “ la riqualificazione della suddetta struttura a mezzo di abbattimento dell’esistente ed edificazione di nuova ”.

A tal fine, il paragrafo III del bando ha stabilito che il criterio di aggiudicazione – in osservanza dell’art. 73, comma 1, lett. c) , del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 – fosse “ il maggior rialzo percentuale rispetto al valore del canone annuo posto a base di gara ”, mentre il successivo paragrafo IV dello stesso bando ha indicato la durata della concessione fino al 31 dicembre 2022, con decorrenza dalla data di stipulazione del disciplinare concessorio.

All’esito della procedura di gara, il Comune di Bardolino ha sottoscritto con la società risultata aggiudicataria, ossia Mieti Trading s.r.l., il disciplinare di concessione rep. n. 4664 del 30 novembre 2017.

Con successiva determinazione dirigenziale prot. n. 12921 del 16 giugno 2022, l’ente locale ha comunicato alla concessionaria l’importo del canone dovuto per l’anno 2022, ricordando come, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la concessione in parola dovesse intendersi prorogata ex lege sino al 31 dicembre 2023. Nella stessa determinazione, l’Amministrazione ha inoltre dato avviso – in ossequio al paragrafo XIII del bando e all’art. 5 del disciplinare – che “ l’eventuale domanda di rilascio di nuova concessione dovrà essere presentata dal concessionario uscente entro sei mesi dalla scadenza della concessione stessa (quindi entro il 30/06/2023) a pena di nullità ”, in modo che “ il Comune a spese di detto concessionario acquisisc[a] una perizia di stima asseverata da cui risulti l’ammontare del valore residuale della struttura realizzata ” e, infine, “ pubblic[hi] la manifestazione di interesse all’ottenimento della nuova concessione da parte del concessionario uscente unitamente alla citata perizia di stima ”.

Sicché la società Mieti Trading s.r.l. ha presentato, il 30 giugno 2023, una “ manifestazione di interesse e contestuale domanda per l’ottenimento di una nuova concessione ” per l’area demaniale lacuale dalla stessa occupata, corredata dalla suddetta perizia di stima. Documenti, questi, poi pubblicati dal Comune di Bardolino nel proprio albo pretorio, con atto prot. n. 15907 dell’1 agosto 2023.

Indi l’Amministrazione comunale – con lettera d’invito prot. n. 25392 del 4 dicembre 2023, trasmessa a mezzo PEC alla concessionaria uscente – ha richiesto a quest’ultima di “ formulare la propria offerta migliorativa in percentuale, rispetto al canone annuo fissato a basa d’asta ”, ai fini dell’aggiudicazione della concessione per il periodo dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2029, con termine ultimo per la consegna dell’offerta fissato, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, alle ore 12:00 del 15 dicembre 2023.

2. Avverso la suddetta lettera di invito, nonché gli atti presupposti in epigrafe indicati, è insorta la società Mieti Trading s.r.l., proponendo i seguenti motivi di ricorso.

Con la prima censura, la ricorrente ha contestato la mancata applicazione, con riferimento alla concessione ora sub iudice , della proroga legale automatica stabilita dall’art. 12, comma 6- sexies , lett. b) , del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2023, n. 14: disposizione legislativa che, nel modificare l’art. 3, comma 2, della legge n. 118 del 2022, ha posticipato il termine finale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative sino al 31 dicembre 2024. Ne deriverebbe che il Comune di Bardolino avrebbe avviato la procedura selettiva per il rilascio di una nuova concessione prima del termine di scadenza della concessione originaria, senza peraltro alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per disapplicare la suddetta proroga ex lege per il suo eventuale contrasto con il diritto europeo.

Con la seconda censura, la ricorrente ha lamentato la violazione dei principi generali di fiducia e di accesso al mercato, ravvisabile nell’esiguità del termine assegnato agli operatori economici per la presentazione delle offerte (pari a dieci giorni), ritenuto insufficiente per elaborare una proposta seria e ponderata. Sotto un diverso profilo, la società ha denunciato l’illegittimità della procedura comparativa in quanto contrastante sia con il paragrafo VII del bando, che impone ad ogni partecipante, a pena di esclusione, la necessità di effettuare un sopralluogo prima della presentazione della propria offerta, sia con il paragrafo VIII del bando, che elenca i requisiti di ammissione alla gara, i quali – poiché non richiamati nella lettera di invito qui impugnata – non sarebbero stati applicati dall’Amministrazione in sede di valutazione delle offerte.

3. Con decreto presidenziale n. 609 del 15 dicembre 2023 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con l’effetto di sospendere l’esecuzione degli atti impugnati.

4. In vista della camera di consiglio del 10 gennaio 2024, si è costituito in giudizio il Comune di Bardolino, il quale, in rito, ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame e, nel merito, ha evidenziato l’infondatezza dei motivi di ricorso, con conseguente richiesta di rigetto dell’impugnativa.

L’Amministrazione resistente ha fondato la propria eccezione di irricevibilità sulla considerazione che la lesione dell’interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente – concernente la proroga del termine finale della concessione originaria in virtù dell’art. 12, comma 6- sexies , lett. b) , del d.l. n. 198 del 2022, convertito dalla legge n. 14 del 2023 – sarebbe riconducibile al primo atto della procedura concorrenziale contestata, vale a dire alla scelta del Comune di Bardolino di pubblicare nel proprio albo pretorio la manifestazione di interesse ricevuta dalla concessionaria uscente, avvenuta con atto prot. n. 15907 dell’1 agosto 2023, non tempestivamente impugnato.

La parte pubblica ha radicato, invece, l’eccezione di inammissibilità sulla circostanza che l’indizione del confronto concorrenziale sarebbe derivato della manifestazione di interesse presentata il 30 giugno 2023 dalla ricorrente, la quale peraltro concretizzerebbe la volontà di quest’ultima di accettare la data del 31 dicembre 2023 come scadenza della concessione originaria: donde il difetto di interesse della società a contestare, in questo giudizio, una procedura selettiva la cui indizione è stata dalla stessa provocata.

5. Con ordinanza n. 5 dell’11 gennaio 2024, questa Sezione, preso atto dell’impegno dell’Amministrazione di non disporre l’affidamento della concessione sino alla definizione del giudizio, ha accolto la domanda cautelare di inibitoria degli atti della procedura limitatamente al provvedimento di rilascio della concessione. Per l’effetto, è stato fissato il nuovo termine per la presentazione delle offerte al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’ordinanza, con obbligo dell’Amministrazione di rimodulare gli ulteriori termini di svolgimento della selezione nel rispetto del principio di pubblicità.

6. Il Comune di Bardolino, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha riaperto il termine per la presentazione delle offerte, con nuova scadenza alle ore 12:00 del 22 gennaio 2024.

In seguito la Commissione di gara, nel corso della seduta pubblica del 22 gennaio 2024, ha rilevato che due operatori economici avevano presentato l’offerta entro il suddetto termine, vale a dire l’odierna ricorrente e la società Hospitality Experience Food s.r.l., con rialzo sul canone posto a base di gara pari, rispettivamente, al 10% e all’80%.

Sicché l’Amministrazione, con determinazione n. 101 del 26 gennaio 2024, ha approvato il verbale della seduta della Commissione di gara del 22 gennaio 2024 e, pertanto, ha aggiudicato la concessione qui contesa alla società risultata migliore offerente, sospendendo il rilascio della stessa concessione sino all’esito del presente giudizio. Con nota del 2 febbraio 2024, poi, l’ente locale ha avvisato l’odierna ricorrente dell’avvenuta aggiudicazione.

7. Contro la determinazione n. 101 del 26 gennaio 2024, oltreché avverso gli atti ad essa connessi, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, enucleando le seguenti doglianze.

Con la prima censura, la ricorrente ha contestato la mancata esclusione della società Hospitality Experience Food s.r.l. dalla procedura comparativa, rilevando come la stessa non abbia allegato alla propria manifestazione di interesse l’atto unilaterale d’obbligo concernente l’impegno di corrispondere al concessionario uscente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, l’indennizzo nella misura prestabilita dalla perizia di stima. Atto, questo, la cui presentazione sarebbe stata prescritta dal paragrafo XIII, comma 4, del bando a pena di esclusione dalla selezione: sicché la sua mancata produzione avrebbe dovuto indurre il Comune di Bardolino a dichiarare l’inammissibilità della manifestazione di interesse dell’aspirante concessionaria, senza dar corso alle fasi successive della procedura selettiva.

Con la seconda censura, la ricorrente ha evidenziato come la società Hospitality Experience Food s.r.l. sia risultata aggiudicataria di tutte e quattro le procedure indette contestualmente dall’Amministrazione, tra loro connesse per la soggezione alla medesima legge di gara, per l’assegnazione in concessione delle aree demaniali lacuali in località Rivalunga di Bardolino ove insistono chioschi. Ciò sarebbe avvenuto in violazione del paragrafo VIII, secondo periodo, del bando, a mente del quale “ non è ammessa, a pena di esclusione dalla gara, la presentazione di istanze di partecipazione per più di un chiosco;
in tale evenienza tutte le domande pervenute saranno considerate nulle e pertanto escluse
”.

Con la terza censura, posta in via subordinata, la ricorrente ha riproposto, avverso gli atti impugnati con i motivi aggiunti, le doglianze già oggetto del ricorso introduttivo, al fine di dimostrare l’illegittimità in via derivata degli stessi atti da ultimo gravati.

8. In vista della camera di consiglio del 3 aprile 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare avanzata in via incidentale nel ricorso per motivi aggiunti, le parti hanno depositato memorie a supporto delle rispettive conclusioni.

All’esito della suddetta camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione, su richiesta congiunta delle stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come da avviso attestato nel relativo verbale d’udienza.

9. In via preliminare, non risulta meritevole di accoglimento l’eccezione di irricevibilità del gravame avanzata dall’Amministrazione resistente, in ogni caso da ritenersi limitata al solo primo motivo del ricorso principale: eccezione che si appunta sul fatto che la scelta dello stesso Comune di Bardolino di non applicare la proroga ex lege della concessione sino al 31 dicembre 2024 si sarebbe concretizzata nella pubblicazione della manifestazione di interesse della ricorrente, avvenuta con atto prot. n. 15907 dell’1 agosto 2023, non tempestivamente impugnato, e non nella successiva trasmissione della lettera di invito, di cui alla nota prot. 25392 del 4 dicembre 2023.

Sul punto, deve rilevarsi che – ai sensi del paragrafo XIII, comma 3, del bando – la presentazione della “ domanda di rilascio di nuova concessione [da parte del] concessionario uscente entro sei mesi dalla scadenza della concessione ” è prevista “ a pena di nullità ”: ciò comporta che detta istanza costituisce un adempimento necessario per poter ottenere, alla prima scadenza, il rinnovo del diritto di esclusiva sull’area demaniale. Sicché, in assenza di alcun provvedimento espresso dell’ente locale in ordine all’applicazione della proroga legale al caso di specie, la ricorrente è stata costretta alla presentazione della predetta domanda entro il termine del 30 giugno 2023 – ossia entro sei mesi dalla scadenza del titolo concessorio, per come prorogato in forza dell’art. 3, comma 2, della legge n. 118 del 2022 –, al fine di non decadere dalla facoltà di partecipare alla procedura selettiva volta ad individuare il nuovo concessionario. Procedura che, in quel momento, appariva certa nell’ an – in forza del paragrafo XIII, comma 2, del bando, ove è prescritto che “ il rilascio di nuove concessioni [avverrà] a seguito di procedura comparativa ” –, ma incerta nel quando , stante la vigenza della summenzionata proroga legale.

Considerato che, da un lato, la presentazione della manifestazione di interesse rappresenta un mero requisito per “ l’ottenimento della nuova concessione da parte del concessionario uscente ”, come specificato nel paragrafo XIII, comma 3, del bando, e, dall’altro lato, la pubblicazione della stessa sull’albo pretorio costituisce un atto dovuto del Comune di Bardolino, ne deriva che il primo atto lesivo dell’interesse della ricorrente alla proroga del termine della concessione al 31 dicembre 2024 non coincide con l’adempimento di detto onere di pubblicità, bensì con la scelta dell’Amministrazione di avviare in concreto il confronto competitivo, assunta mediante la trasmissione delle richieste di offerta a coloro che avevano in precedenza manifestato interesse al rilascio della concessione.

9.1. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla parte resistente, in forza della quale la ricorrente sarebbe priva di interesse a censurare l’indizione della procedura concorrenziale poiché da essa stessa provocata, attraverso la presentazione della manifestazione di interesse del 30 giugno 2023.

Sulla scorta di quanto sopra dedotto, deve ritenersi che la procedura selettiva per il rilascio della nuova concessione si sarebbe svolta a prescindere dalla presentazione della domanda di rinnovo da parte del concessionario uscente: domanda che semmai costituisce un requisito per l’ammissione alla medesima selezione. D’altro canto, l’avvio del confronto competitivo non potrebbe in ogni caso ricondursi alla sola manifestazione di interesse del titolare della concessione in scadenza, posto che il paragrafo XIII, comma 4, del bando stabilisce che detto confronto abbia luogo solo nel caso in cui pervengano all’ente locale ulteriori “ manifestazioni di interesse eventualmente presentate da altri soggetti giuridici ”.

10. Nel merito, la prima censura del ricorso principale è infondata.

La doglianza concerne il mancato riconoscimento, in relazione alla concessione oggetto del giudizio, della proroga legale del termine di scadenza al 31 dicembre 2024, prevista dall’art. 12, comma 6- sexies , lett. b) , del d.l. n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2023.

A tal riguardo, è necessario premettere che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, ha statuito – in conformità agli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia, nonché dalla prevalente giurisprudenza interna – che “ le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative […] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione ”, chiarendo inoltre che “ le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. ”.

Sulla stessa scia si è posta la Corte di Giustizia, la quale, con la sentenza del 20 aprile 2023, in causa C-348/22, ha ribadito i principi dalla stessa già espressi nella decisione del 14 giugno 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, rammentando che “ l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti ”, sicché “ la valutazione dell'effetto diretto connesso all'obbligo e al divieto previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali ”.

È opportuno evidenziare che i principi di diritto pronunciati dall’Adunanza Plenaria non risultano intaccati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 23 novembre 2023, n. 32559, la quale – nell’annullare la sola decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2021, laddove aveva dichiarato inammissibili gli interventi presentati da enti portatori di un interesse collettivo e da enti territoriali – non affronta il profilo di merito relativo alla necessità di disapplicare le proroghe automatiche ex lege delle concessioni demaniali per contrasto con il diritto europeo (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, ordinanza 11 gennaio 2024, n. 11, confermata da Cons. Stato, Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 524;
cfr., altresì, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V ter , 15 dicembre 2023, n. 19051;
T.A.R. Toscana, Sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 112).

Ciò trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di secondo grado, la quale – mostrando piena adesione ai principi espressi, in termini ormai definitivi, dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 – ha ribadito che “ le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative […] sono in contrasto con il diritto unionale e, segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE;
tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione
(cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679).

Alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale sopra esposto, deve concludersi che la ricorrente – in ragione della necessaria disapplicazione, da parte del Comune di Bardolino, dell’invocata normativa interna, derivante dal contrasto della stessa con il diritto europeo – non potesse in alcun modo beneficiare del differimento della scadenza del titolo concessorio al 31 dicembre 2024: titolo che, dunque, è scaduto il 31 dicembre 2023, come rilevato dall’Amministrazione sin dalla determinazione dirigenziale prot. n. 12921 del 16 giugno 2022.

In conclusione, l’atto gravato di indizione della nuova procedura selettiva è frutto della doverosa disapplicazione della normativa interna di proroga delle concessioni demaniali, la quale – come correttamente ritenuto dall’ente locale – deve intendersi tamquam non esset .

11. Parimenti infondata è la seconda censura del ricorso principale.

Con riferimento alla dedotta violazione dei principi generali in materia di concorrenza ravvisata nell’esiguità del termine assegnato agli operatori economici per la presentazione dell’offerta, deve evidenziarsi che la lettera di invito trasmessa il 4 dicembre 2023 ai concorrenti è stata preceduta dalla pubblicazione sull’albo pretorio della manifestazione di interesse della ricorrente, avvenuta l’1 agosto 2023, con indicazione della durata della concessione da aggiudicare, del canone annuo posto a base d’asta, nonché dell’importo dell’indennizzo da versare al concessionario uscente.

Ne deriva che tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, e a fortiori la ricorrente che aveva presentato la propria manifestazione di interesse già il 30 giugno 2023, hanno avuto a disposizione oltre quattro mesi di tempo per ponderare l’offerta economica da presentare al Comune di Bardolino.

A tale intervallo di tempo si sono aggiunti i dieci giorni previsti dalla lettera di invito: ovverosia un termine idoneo per formulare l’offerta economica non solo in considerazione del notevole lasso temporale intercorrente tra la stessa lettera di invito e la predetta pubblicazione, ma anche in virtù del fatto che l’offerta consisteva in un mero rialzo percentuale su base d’asta, la cui determinazione non richiedeva valutazioni particolarmente complesse. Ciò, a maggior ragione, per la ricorrente, la quale per sei anni ha beneficiato della concessione e, dunque, aveva piena conoscenza del profitto economico ritraibile dalla gestione del chiosco comunale.

Non colgono nel segno neppure le doglianze, enucleate sempre all’interno del secondo motivo del ricorso principale, per cui la lettera di invito non avrebbe rispettato la disciplina dei paragrafi VI e VII del bando, in ordine allo svolgimento di un sopralluogo obbligatorio e al possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione.

Invero dalla documentazione depositata in giudizio dal Comune di Bardolino emerge che quest’ultimo, dopo il ricevimento della manifestazione di interesse da parte della società Hospitality Experience Food s.r.l., pervenuta il 22 agosto 2023, abbia chiesto alla stessa società interessata, con nota prot. n. 17939 del 31 agosto 2023, di produrre un’attestazione relativa all’avvenuto svolgimento di un sopralluogo dell’area ed al possesso dei requisiti soggettivi previsti per la partecipazione alla procedura selettiva.

L’odierna controinteressata, quindi, ha trasmesso all’Amministrazione la documentazione richiesta con nota del 27 settembre 2023, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive, nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti sia l’avvenuto sopralluogo dell’area demaniale oggetto della concessione, sia il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal paragrafo VIII del bando.

12. La prima censura dedotta nei motivi aggiunti è, invece, fondata.

La ricorrente ha lamentato la mancata declaratoria di inammissibilità della manifestazione di interesse presentata dalla società Hospitality Experience Food s.r.l., in quanto carente dell’atto unilaterale d’obbligo relativo all’impegno di corrispondere l’indennizzo, nella misura indicata nella perizia di stima, al concessionario uscente.

Per un miglior inquadramento della questione, è opportuno riportare per esteso i commi 3, 4 e 5 del paragrafo XIII del bando, rubricato “ Procedura per il rilascio della nuova concessione alla scadenza del contratto ”, la cui violazione costituisce l’oggetto della censura in discussione: “ 3. Nel caso di domanda di rilascio di nuova concessione presentata dal concessionario uscente entro sei mesi dalla scadenza della concessione stessa a pena di nullità, il Comune a spese di detto concessionario acquisisce una perizia di stima asseverata da cui risulti l’ammontare del valore residuale della struttura realizzata, al netto delle spese di avviamento, decurtato pertanto delle sole quote di ammortamento realizzate nella durata della concessione;
il Comune ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla

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