TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-04-29, n. 202400818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-04-29, n. 202400818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400818
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 00818/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01360/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mieti Trading s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Bardolino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;



nei confronti

Hospitality Experience Food s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- degli atti della procedura concorsuale con offerte in aumento per assegnazione in concessione dell’area demaniale in zona extra portuale in località Rivalunga di Bardolino con soprastante chiosco bar n. 01, superficie coperta mq. 47,16, durata anni sei;

- della lettera di invito a detta procedura prot. C_A650-1-2023-12-04-0025392 del 4 dicembre 2023;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti e conseguenti e, in particolare, della nota di pubblicazione manifestazione di interesse prot. n. 15907 del 01.08.2023 nonché, per quanto di necessità, del bando pubblico prot. n. 11348 del 17.05.2017 e del Regolamento comunale per l’assegnazione e gestione dei beni del demanio lacuale.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati da Mieti Trading s.r.l. il 4 marzo 2024:

- della determinazione del Responsabile Area Gestione e Tutela Ambientale del Comune di Bardolino n. 101 del 26.01.2024 ad oggetto “ approvazione verbale di gara per procedura concorsuale con offerte in aumento per assegnazione in concessione area demaniale in zona extra portuale in loc. Rivalunga di Bardolino con soprastante chiosco bar nr. 01 e aggiudicazione ”;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti e conseguenti e, in particolare, del verbale di gara del 22.01.2024; della nota del 26.01.2024 del Responsabile Area Gestione e Tutela Ambientale del Comune di Bardolino diretta ad Hospitality Experience Food s.r.l.; della manifestazione di interesse prot. n. 17470 del 23.08.2023; dell’offerta presentata in data 22.01.2024 prot. nn. 1670 e 1671

nonché per la dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell’atto di concessione del bene oggetto della procedura di gara che fosse nelle more stipulato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bardolino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Bardolino – con bando prot. n. 11348 del 17 maggio 2017 – ha indetto una procedura selettiva per “ l’affidamento in concessione di area demaniale lacuale in zona extraportuale con soprastante struttura adibita a chiosco bar (B01) con annessa area e locali accessori ”, nonché per “ la riqualificazione della suddetta struttura a mezzo di abbattimento dell’esistente ed edificazione di nuova ”.

A tal fine, il paragrafo III del bando ha stabilito che il criterio di aggiudicazione – in osservanza dell’art. 73, comma 1, lett. c) , del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 – fosse “ il maggior rialzo percentuale rispetto al valore del canone annuo posto a base di gara ”, mentre il successivo paragrafo IV dello stesso bando ha indicato la durata della concessione fino al 31 dicembre 2022, con decorrenza dalla data di stipulazione del disciplinare concessorio.

All’esito della procedura di gara, il Comune di Bardolino ha sottoscritto con la società risultata aggiudicataria, ossia Mieti Trading s.r.l., il disciplinare di concessione rep. n. 4664 del 30 novembre 2017.

Con successiva determinazione dirigenziale prot. n. 12921 del 16 giugno 2022, l’ente locale ha comunicato alla concessionaria l’importo del canone dovuto per l’anno 2022, ricordando come, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la concessione in parola dovesse intendersi prorogata ex lege sino al 31 dicembre 2023. Nella stessa determinazione, l’Amministrazione ha inoltre dato avviso – in ossequio al paragrafo XIII del bando e all’art. 5 del disciplinare – che “ l’eventuale domanda di rilascio di nuova concessione dovrà essere presentata dal concessionario uscente entro sei mesi dalla scadenza della concessione stessa (quindi entro il 30/06/2023) a pena di nullità ”, in modo che “ il Comune a spese di detto concessionario acquisisc[a] una perizia di stima asseverata da cui risulti l’ammontare del valore residuale della struttura realizzata ” e, infine, “ pubblic[hi] la manifestazione di interesse all’ottenimento della nuova concessione da parte del concessionario uscente unitamente alla citata perizia di stima ”.

Sicché la società Mieti Trading s.r.l. ha presentato, il 30 giugno 2023, una “ manifestazione di interesse e contestuale domanda per l’ottenimento di una nuova concessione ” per l’area demaniale lacuale dalla stessa occupata, corredata dalla suddetta perizia di stima. Documenti, questi, poi pubblicati dal Comune di Bardolino nel proprio albo pretorio, con atto prot. n. 15907 dell’1 agosto 2023.

Indi l’Amministrazione comunale – con lettera d’invito prot. n. 25392 del 4 dicembre 2023, trasmessa a mezzo PEC alla concessionaria uscente – ha richiesto a quest’ultima di “ formulare la propria offerta migliorativa in percentuale, rispetto al canone annuo fissato a basa d’asta ”, ai fini dell’aggiudicazione della concessione per il periodo dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2029, con termine ultimo per la consegna dell’offerta fissato, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, alle ore 12:00 del 15 dicembre 2023.

2. Avverso la suddetta lettera di invito, nonché gli atti presupposti in epigrafe indicati, è insorta la società Mieti Trading s.r.l., proponendo i seguenti motivi di ricorso.

Con la prima censura, la ricorrente ha contestato la mancata applicazione, con riferimento alla concessione ora sub iudice , della proroga legale automatica stabilita dall’art. 12, comma 6- sexies , lett. b) , del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2023, n. 14: disposizione legislativa che, nel modificare l’art. 3, comma 2, della legge n. 118 del 2022, ha posticipato il termine finale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative sino al 31 dicembre 2024. Ne deriverebbe che il Comune di Bardolino avrebbe avviato la procedura selettiva per il rilascio di una nuova concessione prima del termine di scadenza della concessione originaria, senza peraltro alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per disapplicare la suddetta proroga ex lege per il suo eventuale contrasto con il diritto europeo.

Con la seconda censura, la ricorrente ha lamentato la violazione dei principi generali di fiducia e di accesso al mercato, ravvisabile nell’esiguità del termine assegnato agli operatori economici per la presentazione delle offerte (pari a dieci giorni), ritenuto insufficiente per elaborare una proposta seria e ponderata. Sotto un diverso profilo, la società ha denunciato l’illegittimità della procedura comparativa in quanto contrastante sia con il paragrafo VII del bando, che impone ad ogni partecipante, a pena di esclusione, la necessità di effettuare un sopralluogo prima della presentazione della propria offerta, sia con il paragrafo VIII del bando, che elenca i requisiti di ammissione alla gara, i quali – poiché non richiamati nella lettera di invito qui impugnata – non sarebbero stati applicati dall’Amministrazione in sede di valutazione delle offerte.

3. Con decreto presidenziale n. 609 del 15 dicembre 2023 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con l’effetto di sospendere l’esecuzione degli atti impugnati.

4. In vista della camera di consiglio del 10 gennaio 2024, si è costituito in giudizio il Comune di Bardolino, il quale, in rito, ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame e, nel merito, ha evidenziato l’infondatezza dei motivi di ricorso, con conseguente richiesta di rigetto dell’impugnativa.

L’Amministrazione resistente ha fondato la propria eccezione di irricevibilità sulla considerazione che la lesione dell’interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente – concernente la proroga del termine finale della concessione originaria in virtù dell’art. 12, comma 6- sexies , lett. b) , del d.l. n. 198 del 2022, convertito dalla legge n. 14 del 2023 – sarebbe riconducibile al primo atto della procedura concorrenziale contestata, vale a dire alla scelta del Comune di Bardolino di pubblicare nel proprio albo pretorio la manifestazione di interesse ricevuta

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