TAR Lecce, sez. I, sentenza 2013-06-21, n. 201301497
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01497/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2007, proposto da:
Cogea Srl, rappresentata e difesa dall'avv. A V e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali, Comune di Taranto;Sopr Beni Architettonici Prov. Lecce Brindisi Taranto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del Decreto prot. n. 11127 del 20.12.06, notificato in data 10.01.07, con cui il Soprintendente per i Beni e le Attività Culturali per le province di Lecce – Brindisi - Taranto ha annullato il provvedimento prot.n. 8581 del 12.10.06, con cui il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Taranto ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L.47/85 al rilascio della concessione in sanatoria per le opere realizzate abusivamente nel Comune di Taranto consistenti nella costruzione di due corpi di fabbrica composti da 10 unità immobiliari per civile abitazione in Loc. "Lama - via dei Girasoli s.n.c.", nonchè di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sopr Beni Architettonici Prov. Lecce Brindisi Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 la dott.ssa P M e uditi l’avv. A V per la ricorrente, l’avv. dello Stato Giovanni Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnato l’epigrafato decreto con il quale il Soprintendente per i Beni e le Attività Culturali per le province di Lecce – Brindisi – Taranto ha annullato il provvedimento con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Taranto ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art.32 della L.47/1985 al rilascio della concessione in sanatoria per le opere realizzate abusivamente nel Comune di Taranto consistenti nella costruzione di due corpi di fabbrica composti da 10 unità immobiliari per civile abitazione.
1.1. A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:
- Violazione e falsa applicazione art.7 1 comma L.241/1990 – violazione delle nome in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
- Mancata applicazione dell’art.10 bis L.241/1990 – violazione e falsa applicazione di legge.
- Violazione e falsa applicazione dell’art.159 in relazione al nuovo testo dell’art.21 bis L.241/1990.
- Sviamento di potere – violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di controllo statale sui nulla osta – travisamento dei fatti.
- Eccesso di potere – violazione artt.32 -33 L.47/1985 – violazione del P.U.T.T.
Con atto depositato in data 2 aprile 2007 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nella pubblica udienza del 6 febbraio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1. Il decreto con cui il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia ha annullato il parere favorevole del Comune ex art. 32 della legge n. 47/85 è assistito dai seguenti profili motivazionali, che di seguito si riportano:
“la località interessata dall’intervento, autorizzato con il provvedimento citato nelle premesse ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del T.U. della L.490/1999 giusto D.M.