TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2013-09-05, n. 201300400
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N. 00400/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01283/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2013, proposto da:
Ditta Doppio Malto Snc, rappresentata e difesa dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Comune di Taviano;
Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. M T e presso l’ufficio legale elettivamente domiciliata in Lecce alla via Miglietta,5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di revoca della registrazione ex art. 6 Reg. C.E. n.852/04, sospensione dell'attività e chiusura dell'esercizio, disposto dal Dipartimento di Prevenzione SIAN/Area Sud Maglie dell'ASL Lecce con nota prot. n. 795/SIAN del 24 luglio 2013, del provvedimento contraddistinto dal prot. n. 8109 del 28 giugno 2013, a firma del Responsabile SUAP del Comune di Taviano, ove occorra, del verbale di sopralluogo ed accertamento del 20 luglio 2013 redatto dai Tecnici del SIAN del Dipartimento Prevenzioni dell'ASL Lecce, ove occorra, del regolamento Comunale di Taviano di igiene e sanità pubblica approvato con DCC n.12 del 1984, di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l’avv. Giovanni Calabro in sostituzione dell’avv. G M, l’avv. M T.
Ritenuto che i gravati provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell’attività di pubblico esercizio tipo “bar”esercitata dalla ricorrente, comportante somministrazione e manipolazione di alimenti e bevande, appaiono giustificati, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, dall’assenza del requisito strutturale rappresentato dalla presenza di sufficienti servizi igienici(e cioè almeno uno riservato agli utenti e almeno uno riservato al personale).