TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-10-30, n. 202400649
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2024
N. 00649/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2022 REG.RIC.
N. 00653/2023 REG.RIC.
N. 00371/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2022, proposto da
D S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siderno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2023, proposto da
D S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siderno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Parrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2024, proposto da
D S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siderno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Parrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 89 del 2022 :
- del provvedimento prot. n. 32667 del 22.11.2021, notificato il 26.11.2021, di rigetto dell’istanza presentata il 28.10.2021 volta ad ottenere la riattivazione della validità della concessione demaniale marittima rilasciata il 29.6.2001 alla soc. ‘Club Paradise’ s.a.s. e licenza di subingresso n. 212 del 3.11.2004 rilasciata in favore della società ricorrente, e l’inserimento della stessa nel piano spiaggia del Comune;
quanto al ricorso n. 653 del 2023 :
- dell’ordinanza del Comune di Siderno n. 76 del 5.10.2023 di demolizione di opere abusive ai sensi degli artt. 31 e 35 d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
quanto al ricorso n. 371 del 2024 :
- del provvedimento del 21.03.2024, notificato in data 22.03.2024, con cui il Comune di Siderno, previo accertamento, con verbale del 18.03.2024, dell’inottemperanza della società ricorrente all’ordinanza di demolizione n. 76 del 5.10.2023, disponeva l’acquisizione al proprio patrimonio delle opere medesime e di quanto al loro interno contenuto;
nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso – anche ove non conosciuto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siderno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso con domanda cautelare notificato il 25 gennaio 2022 e depositato il successivo 23 febbraio, iscritto al R.G.R. n. 82/2022, il sig. F G, nella qualità di legale rappresentante della società “Desirée s.r.l.”, impugnava il provvedimento del Comune di Siderno del 22.11.2021, meglio indicato in epigrafe, con il quale veniva rigettata l’istanza, presentata in data 28.10.2021, volta ad ottenere la riattivazione della concessione demaniale marittima n. 148/01 rilasciata alla soc. ‘Club Paradise s.a.s.’, nella quale l’istante era subentrata giusta licenza di subingresso n. 212 del 3.11.2004, con scadenza il 24.06.2007, nonché l’inserimento della stessa nel Piano Spiaggia Comunale.
1.1. In punto di fatto il ricorrente espone di avere inoltrato alla Regione Calabria, alla scadenza della concessione, e più precisamente in data 7.08.2007, apposita istanza per il relativo rinnovo, che veniva trasmessa al Comune di Siderno in ragione del trasferimento agli enti comunali delle competenze in materia di concessione dei beni del demanio.
Non ottenendo riscontro, la società sollecitava la definizione del procedimento con nota del 14.05.2008, anch’essa rimasta, tuttavia, senza esito.
Per tali motivi, dunque, confidando nell’accoglimento tacito della propria richiesta, continuava ad occupare il suolo demaniale oggetto di concessione, pagando regolarmente il canone dovuto.
Solo a distanza di anni, in occasione di un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza – Sez. operativa navale di Roccella Jonica, i cui esiti venivano compendiati in un PVC del 18.09.2014, il ricorrente otteneva notizie della pratica, venendo in particolare a sapere del mancato rinnovo della concessione e, al contempo, di un presunto debito nel pagamento dei canoni, con conseguente contestazione della violazione degli artt. 1164 del codice della navigazione e 16 e 19 del regolamento di esecuzione e avvertimento in ordine alla possibilità di decadenza della stessa ai sensi dell’art. 47, lett. d) ed f).
Con successiva nota prot. 24114 dell’8.10.2014, il Comune di Siderno comunicava alla ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, l’avvio del procedimento relativo alla decadenza della concessione demaniale, adducendo a relativo fondamento, oltre al mancato rinnovo del titolo, scaduto in data 29.06.2007, il “ mancato pagamento dei canoni demaniali per le annualità 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 ” e, ancora, il “ subentro abusivo di terzi nel godimento ” della stessa. Con la stessa nota, inoltre, l’Ente comunale invitava la società al pagamento della somma di € 13.859,82 a titolo di canoni non versati (comprensiva di addizionale e sanzione) nonché della sanzione pecuniaria ex art. 1164 cod. navigazione.
Il procedimento si concludeva con l’adozione della determina n. 3 del 20.02.2015, con la quale, dato atto delle osservazioni scritte presentate dalla società in data 20.10.2014 ed esplicitate le ragioni del relativo mancato accoglimento, il Comune dichiarava per i motivi giù enunciati nella comunicazione ex art. 7 L. n. 241/90 la decadenza della concessione demaniale e del successivo atto di subingresso ai sensi dell’art. 47, lett. d) e f), del codice della navigazione e dell’art. 20 della L.R. n. 17/2005.
A tale determina faceva seguito in data 1.04.2015 l’adozione dell’ingiunzione di sgombero di quanto abusivamente realizzato sulla porzione di terreno oggetto dell’anzidetta concessione (prot. n. 7116), nonché, in pari data, la seconda richiesta di pagamento dei canoni non versati (prot. n. 7113).
1.2. La ricorrente deduce, ancora, di avere impugnato in sede gerarchica, ai sensi dell’art. 20, co. 3, lett. b), L.R. n. 17/2005, l’anzidetto provvedimento dichiarativo della decadenza della concessione dinanzi all’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, la quale, tuttavia, rigettava il ricorso con atto dell’11.05.2015 (prot. 166335); e di avere, altresì, proposto avverso i medesimi atti ricorso giurisdizionale, dichiarato irricevibile dal TAR per tardività del deposito all’esito dell’udienza camerale del 10.06.2015 con sentenza n. 577/2015.
1.3. Ciò nondimeno, ritenendo l’ingiunzione di sgombero fondata su presupposti insussistenti, essa ricorrente non provvedeva ad ottemperarvi, né tanto meno l’Ente ne sollecitava ulteriormente l’esecuzione.
1.4. Passato qualche anno giungeva, peraltro, a favorevole conclusione il giudizio penale instaurato nei confronti del suo rappresentante legale per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., dichiarandone il Tribunale penale di Locri l’assoluzione con sentenza dell’1.07.2020 proprio in ragione dell’esistenza di una richiesta di rinnovo del titolo concessorio e del pagamento dei relativi canoni, tale da escludere l’ipotizzata occupazione abusiva dell’area.
1.5. Quindi, con numerose istanze, da ultimo in data 28.10.2021, acquisita al protocollo n. 30524/2021, la società sollecitava al Comune l’annullamento in autotutela della determina di decadenza della concessione.
2. Detta ultima istanza veniva, tuttavia, formalmente rigettata con il provvedimento impugnato, del quale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità con il primo ricorso in epigrafe a mezzo di un’unica doglianza, articolata in relazione al vizio di violazione di legge per “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 20, comma 4 Legge Regionale Calabria n. 17/2005 ”.
La società lamenta, in sostanza, che la decisione dell’Amministrazione provinciale, di rigetto del ricorso gerarchico proposto in data 27.03.2015 avverso la determina del Comune di Siderno dichiarativa della decadenza della concessione demaniale qui in rilievo, sarebbe stata assunta tardivamente, stante la scadenza del termine di 30 giorni imposto dal citato art. 20, co. 4, della L.R. n. 17/2005 per decidere l’opposizione. Trattandosi, dunque, di una fattispecie espressa di silenzio-assenso, il decorso del termine non potrebbe che avere determinato l’accoglimento del ricorso, con conseguente inefficacia del provvedimento adottato successivamente (in data 11.05.2015), trovando applicazione nella vicenda in esame la regola, di carattere generale, dettata dal co. 8- bis dell’art. 2 della L. n. 241/90 (per come introdotto dalla L. n. 120/2020).
3. Il Comune di Siderno si è costituito in resistenza con memoria depositata il 4 marzo 2022, controdeducendo alle doglianze avversarie ed insistendo per il rigetto del ricorso, tenuto conto della piena validità ed efficacia, in quanto non annullati né sospesi da alcun organo di giustizia in sede amministrativa e giurisdizionale, tanto della determina dichiarativa della decadenza dalla concessione e della correlata licenza di subingresso quanto della conseguenziale ingiunzione di sgombero con la quale era stata intimata la rimozione dei manufatti installati sull’area demaniale occupata e il ripristino del