TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-11-17, n. 201411508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-11-17, n. 201411508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201411508
Data del deposito : 17 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01250/2014 REG.RIC.

N. 11508/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01250/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2014, proposto da:
Associazione Pubbliservices, , in persona del legale rappresentante p.t., Associazione Rosina Attardi, , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. E T, con domicilio eletto presso Giuseppe Gitto in Roma, via Bergamo, 3;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro- tempore, Dipartimento Comunicazioni, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

-del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/6/2013 (allegato alla nota prot. 37850, trasmessa a mezzo fax del 27.11.2013) che annulla l'art. 5, comma 3, del provvedimento del 31.7.2012, nella parte che sancisce la trasferibilità delle frequenze oggetto dei diritti d'uso a trasmettere in tecnica digitale terrestre concesse all'emittente "Cinquestelle canale 8";

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dello Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Per Le Comunicazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso iscritto al RG n. 1250 del 2014, l’Associazione Pubbliservices e l’Associazione Rosina Attardi, odierne esponenti, hanno impugnato, unitamente agli atti connessi, il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/6/2013 che annulla l'art. 5, comma 3, del provvedimento del 31.7.2012, nella parte che sancisce la trasferibilità delle frequenze oggetto dei diritti d'uso a trasmettere in tecnica digitale terrestre concesse all'emittente "Cinquestelle canale 8”.

1.1 Le odierne esponenti premettono che l’Associazione Pubbliservices è titolare, tra le altre, dell'emittente "Cinquestelle canale 8 ";
che l’Associazione si costituiva in intesa per partecipare al

bando (D.M. 20/3/2012) per l'assegnazione di 18 frequenze televisive in tecnica digitale per la regione Sicilia in applicazione del D.L. 34/2011 convertito in L. 75/2011, collocandosi al 19° e al 20° posto;
che successivamente il Ministero ampliava il numero delle frequenze da assegnare con relativo scorrimento della graduatoria, autorizzando alla trasmissione in tecnica digitale – previa conferenza di servizi - anche le emittenti collocate al 19° e 20° posto.;
che pertanto, con Decreto Direttoriale del 31/7/2012 (comunicato con nota prot.63155 dell'8/8/2012), il Ministero dello Sviluppo Economico assegnava all'emittente "Cinquestelle canale 8" la frequenza in tecnica digitale (canale n.28), autorizzandola, in quanto collocatasi al 19° posto in graduatoria, alle trasmissioni in digitale terrestre.

1.2 Per quanto di specifico interesse, rappresentano le odierne esponenti che l'art. 5, comma 3, del predetto Decreto Direttoriale di assegnazione del canale digitale, prevedeva che: "L'autorizzazione di cui al presente provvedimento è trasferibile su iniziativa dell'assegnatario, conformemente all'art. l4 ter del Codice delle Comunicazioni Elettroniche n. 259/03 e dell’art. 8 novies comma 3 della legge n. 101 del 6 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni".

Facendo affidamento sul detto art. 5, comma 3, del Decreto Direttoriale, la Pubbliservices, con atto pubblico Notarile Rep. 674 del 24.01.2013, cedeva quindi l'emittente "Cinquestelle canale 8" alla Società "Rosina Attardi", la quale correlativamente acquisiva ogni diritto connesso, incluso quello di trasmettere in tecnica digitale e di vedersi assegnare i contributi per le emittenti televisive locali per l'anno 2012, ai sensi della legge n. 488/98 e del D.M. 15/10/2012.

1.3 Precisano quindi le ricorrenti che a tale ultimo fine, in data 4.2.2013, la Società "Rosina Attardi" presentava la domanda di voltura dei dati destinati alla diffusione in tecnica digitale delle frequenze assegnate a "Cinquestelle canale 8", portando il Ministero a conoscenza dell' avvenuto subentro.

Interveniva il Decreto Direttoriale del 10/6/2013 recante "rettifica della determina di autorizzazione all'esercizio del canale digitale art. 5 comma 3", con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico annullava l'art.5 comma 3 del provvedimento del 31/7/2012, determinando l’intrasferibilità delle frequenze oggetto dei diritti d'uso successivamente alla loro cessione.

2. Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti Associazioni hanno dunque chiesto a questo Tribunale l’annullamento dell’atto in epigrafe indicato, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo i seguenti motivi di gravame:

VIOLAZIONE DELL' ART. 14 TER DEL

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