TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202401199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202401199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401199
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 01199/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02047/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Set S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N A, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , e ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Baglivo, Maria Teresa Pirozzi, Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, piazza Fontana, n. 6;



nei confronti

A2a S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar e Mattia Malinverni, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ep Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar e Mattia Malinverni, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio Todarello, Claudia Sarrocco, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, piazza Velasca, n. 4;
Erg Power Generation S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio Todarello, Claudia Sarrocco, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, piazza Velasca, n. 4;
Iren Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano ed Enrico Campagnano, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via Dogana, n. 3;
Edison S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Aldo Travi, Riccardo Villata, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’ultimo in Milano, via San Barnaba, n. 30;
Alperia Trading S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M, L R P, A R, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Duferco Sviluppo S.p.A., Acciaieria Arvedi S.p.A., Acea Energia S.p.A., Alea Energia S.P.A, Alpiq Energia Italia S.p.A., Axpo Italia S.p.A., Bkw Hydro Italia S.r.l., Bkw Italia S.p.A., Burgo Energia S.r.l., C.V.A. Trading S.r.l., Dolomiti Energia Trading S.P.A, Duferco Energia S.p.A., Edelweiss Energia S.P.A, Egea Commerciale S.r.l., Ego Energy S.r.l., Electrade S.p.A., Enel Produzione S.p.A., Engie Italia S.p.A., Eplus S.r.l., Ergosud S.p.A., Falck Next Energy S.r.l., Free Energia S.p.A., Hera Trading S.r.l., Isab S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., Metaenergia Produzione S.r.l., Nuova Solmine S.p.A., Powerflor S.r.l., Repower Italia S.p.A., Sasol Italy S.p.A., Solvay Chimica Italia S.p.A., Sorgenia S.p.A., Suncity Energy S.r.l., Tamarete Energia S.r.l., Termica Colleferro S.p.A., Tirreno Power S.p.A., Unigrà S.r.l., Veos S.p.A., Snowstorm S.r.l., Gestore Mercati Energetici S.p.A., Alpiq A.G., Bahnhofquai, 12 4600 Olten Shweiz, Dxt Commodities S.A., via Trevano 2a, 6900 Lugano Svizzera, Ep Commodities A.S., Klimentska 1216/46, 110 02 Prague Cz, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Energia Libera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato e Maria Gaia Cavallari, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; ad opponendum:
Elettricità Futura – Unione delle Imprese Elettriche Italiane, e Utilitalia - Associazione delle Imprese Idriche Energetiche e Ambientali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difese dagli avvocati Ernesto Stajano ed Enrico Campagnano, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via Dogana, n. 3;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 giugno 2019, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero, che approva, acquisito il parere favorevole dell'ARERA, la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica proposta da Terna s.p.a., distinta per le fasi di prima attuazione e di piena attuazione, con i relativi allegati (da 1 a 8);

- della deliberazione dell'ARERA 3 settembre 2019, 363/2019/R/eel, pubblicata il successivo 4 settembre sul relativo sito internet, recante i parametri economici delle aste del mercato della capacità per gli anni di consegna 2022 e 2023;

- della deliberazione dell'ARERA 3 settembre 2019, 364/2019/R/eel, pubblicata il successivo 4 settembre sul relativo sito internet, recante la verifica di conformità delle disposizioni tecniche di funzionamento del mercato della capacità proposte da Terna;

- della nota di Terna con cui sono state fissate le date di svolgimento delle aste del mercato della capacità per gli anni di consegna 2022 e 2023, pubblicata il 5 settembre 2019 sul relativo sito internet;

- delle risposte di Terna alle richieste di chiarimento più ricorrenti sul mercato della capacità (“FAQ”), pubblicate il 12 settembre 2019 sul relativo sito internet;

- della nota di Terna del 26 settembre 2019, che ha intimato a SET di confermare l'impegno a osservare senza alcuna condizione o riserva la disciplina di gara;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, allo stato anche non conosciuto, tra cui in particolare si indica la deliberazione dell'allora AEEG (oggi ARERA) 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, come successivamente modificata e integrata con le deliberazioni 375/2013/R/eel, 261/2018/R/eel, 343/2019/R/eel e 365/2019/R/eel (di seguito “del. ARG/elt 98/11”), quale atto presupposto divenuto in parte qua lesivo.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del rendiconto degli esiti dell'asta 2022 del mercato della capacità, pubblicato da Terna s.p.a. l'11 dicembre 2019;

- del rendiconto degli esiti dell'asta 2023 del mercato della capacità, pubblicato da Terna s.p.a. il 27 dicembre 2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. nonché delle società controinteressate Enel Produzione S.p.a., A2a S.p.A., Edison S.p.A., Eni S.p.A., Ep Produzione S.p.A., Iren Energia S.p.A., Alperia Trading S.r.l., e Erg Power Generation S.p.A.;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Energia Libera;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di Elettricità Futura – Unione delle Imprese Elettriche Italiane e Utilitalia - Associazione delle Imprese Idriche Energetiche e Ambientali;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa V M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. La ricorrente SET s.p.a. è titolare di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, situato a Teverola (CE).

1.2. La controversia oggetto del giudizio riguarda l’instaurazione del mercato italiano della capacità produttiva di energia elettrica, ed in particolare il sistema di remunerazione della stessa.

Per inquadrare da subito l’oggetto della vicenda, in estrema sintesi, va detto che il sistema di remunerazione della capacità produttiva assume le forme di un vero e proprio mercato (appunto, Capacity Market o mercato della capacità) nel quale viene negoziato il prezzo per l’approvvigionamento, in favore del gestore della rete (Terna S.p.A.), di un determinato quantitativo di capacità produttiva. Il valore “capacità produttiva” esprime il potenziale di produzione di energia elettrica che ciascun operatore è in grado di fornire al sistema. Il Capacity Market ha dunque la funzione di assicurare “ il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva ” (art. 1 co. 1 D.lgs. 379/2003).

Negli ultimi anni, infatti, si è registrata una consistente riduzione della capacità di generazione di energia elettrica programmabile disponibile per il sistema con una severa riduzione delle risorse necessarie a Terna per gestire in sicurezza il sistema anche nelle condizioni di maggior stress ossia quando si verificano condizioni meteo estreme (ondate di caldo o di freddo) e concomitante basso contributo dell’import di energia

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