TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2015-10-23, n. 201501940

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2015-10-23, n. 201501940
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201501940
Data del deposito : 23 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01419/2015 REG.RIC.

N. 01940/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01419/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2015, proposto da:

MORENO CALÒ, rappresentato e difeso dall'avv. F A, con domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;



contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE DI BERGAMO, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del direttore dell’Ufficio della Motorizzazione di Bergamo del 12 maggio 2015, con il quale il ricorrente è stato escluso dal conseguimento della patente di guida B ai sensi dell’art. 120 comma 1 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell’Ufficio della Motorizzazione di Bergamo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. L’Ufficio della Motorizzazione di Bergamo con provvedimento del 12 maggio 2015 ha escluso il ricorrente dal conseguimento della patente di guida B ai sensi dell’art. 120 comma 1 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada).

2. L’esclusione è collegabile a una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione e € 14.000 di multa per acquisto di

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