TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300033
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00033/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00567/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 567 del 2022, proposto da
L S, rappresentata e difesa dall’avv.to A V, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;

contro

Comune di Riccione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to N F, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;

nei confronti

S A, rappresentato e difeso dall’avv.to M D C, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;

per l’annullamento

- DEL

PROVVEDIMENTO IN DATA

3/5/2022, CHE RENDE NOTA LA MIGLIORE OFFERTA IN ESITO ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AREE IN FREGIO ALLA SPIAGGIA NELLA ZONA SUD DEL COMUNE DI RICCIONE;

- DELL’ALLEGATA DETERMINA CHE DISPONE L’AGGIUDICAZIONE AL CONTROINTERESSATO DEL LOTTO N. 25 DI 2.471 MQ. CIRCA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riccione e di S A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. La ricorrente, dopo la perdita del marito nell’agosto 2021, è subentrata nella concessione – rep. 52 del 15/9/2016 – dello stabilimento balneare zona di spiaggia 4 in virtù della determinazione 30/12/2021 n. 2066 (doc. 6), mentre con provvedimento pressoché contestuale 23/12/2021 n. 1981 ha beneficiato della proroga fino al 31/12/2022 (doc. 7).

B. Con atto dirigenziale 20/5/2022 n. 713 il Comune emetteva licenza di sub-ingresso nella concessione della porzione di arenile antistante allo stabilimento (per postazioni balneari mobili e 10 mosconi da dare in locazione) avente durata sino al 31/12/2033.

C. Lamenta che, con gli atti impugnati, la zona balneare n. 4 è stata aggiudicata al controinteressato. Il lotto n. 25 era stato oggetto di asta pubblica (cfr. avviso, doc. 2 Comune) finalizzata all’alienazione di aree in fregio alla spiaggia in zona sud, con la seguente descrizione “Trattasi di area pavimentata, in parte, occupata da manufatti e attrezzature funzionali all’attività balneare (intero stabilimento balneare). Area ricompresa tra stabilimenti balneari, bar-ristorante e viabilità pubblica primaria (V.le Torino)” .

D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, l’esponente impugna gli atti in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 182 comma 2 del D.L. 34/2020 ed eccesso di potere, in quanto il legislatore ha mantenuto in essere concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi sino al termine dell’emergenza epidemiologica, e il D.L. 34/2020 ha disposto un’ulteriore dilazione (nel seguito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sancito la legittimità delle proroghe sino al 31/12/2023).

II) Eccesso di potere in relazione all’esproprio dei manufatti insistenti sulla zona n. 4, ossia dei manufatti in muratura consistenti nel casotto per il bagnino e in 12 cabine spogliatoio, oltre ai servizi igienici (il bando non regola la sorte degli immobili e dei relativi diritti dei concessionari, che restano rimessi alle scelte arbitrarie dei nuovi gestori).

III) Eccesso di potere per mancata previsione di un indennizzo dopo il venir meno della concessione, dato che i criteri di valutazione sono in discussione ed è prevista l’emanazione di un apposito decreto.

D.1 La ricorrente formula domanda risarcitoria, stimando un pregiudizio per equivalente di 300.000 € (consistente nella perdita dei beni aziendali e nell’avviamento commerciale).

E. Si è costituito in giudizio il Comune di Riccione, formulando eccezioni in rito e chiedendo il rigetto del gravame nel merito.

F. Alla pubblica udienza del 18/1/2023 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La ricorrente censura gli atti culminati nell’assegnazione al Sig. S A dell’area in fregio alla spiaggia (lotto n. 25) di circa 2.471 mq.

Come risulta dal verbale d’udienza, l’istanza di rinvio formulata dal legale di parte ricorrente durante la discussione pubblica è stata rigettata dal Presidente.

IL RITO

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