TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-06-11, n. 201406211
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N. 06211/2014 REG.PROV.COLL.
N. 13573/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13573 del 1998, proposto da:
Soc Radio Sound International 2 Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, S A rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso G B in Roma, via Panama, 77;
contro
Ministero dello sviluppo economico, già Ministero delle Comunicazioni, già Ministero delle poste e telecomunicazioni, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’atto dell’Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata del ministero delle comunicazioni, protocollo numero 12413, pervenuto il 2 luglio 1998, con il quale l’Ispettorato ha significato alla ricorrente che, nel caso di attivazione del proprio impianto trasmissivo, sito in Monte Celano, lo stesso verrà disattivato inoltre comunicando l’avvio della procedura di richiesta di stralcio dell’impianto in oggetto dal decreto concessorio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico, già ministero delle Comunicazioni, gia' Ministero Pp.Tt.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è una emittente privata titolare di concessione ministeriale per l'esercizio della radiodiffusione in ambito nazionale a carattere commerciale.
Con ordinanza diffida in data 2 luglio 1998 il direttore dell'Ispettorato territoriale della Puglia e Basilicata ordinava lo spegnimento e la disattivazione dell'impianto operante da Monte Celano.
Avverso il detto ordine di spegnimento è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce, innanzitutto, la violazione dell’articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 4 marzo 1994, la carenza di istruttoria e l’eccesso di potere sotto il profilo della irrazionalità manifesta e disparità di trattamento;inoltre, si deduce l'incompetenza dell'Ispettorato periferico del Ministero delle comunicazioni, spettando la competenza in via esclusiva al Ministero medesimo, la violazione dell’articolo 31 della legge 223 del 1990, lamentandosi anche la violazione dei principi e delle procedure richiamate nella circolare ministeriale dell'8 ottobre 1996 nonché la violazione della legge sul procedimento amministrativo e del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, oltre che del derivato principio dell’affidamento.
Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione, ora Ministero dello sviluppo economico, affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 20 maggio 2014 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto dovendosi prioritariamente rilevare che l’esercizio del potere amministrativo nella fattispecie è viziato per eccesso di potere, sintomaticamente rivelato dal difetto di istruttoria.
L’Amministrazione procedente non ha considerato che, in data 12 marzo 1998, la ricorrente aveva provveduto allo spegnimento preventivo dell’impianto, a seguito della segnalazione di interferenze al ponte radio della Polizia stradale;a seguito di ciò, in data 18 aprile 1998, aveva manifestato la propria intenzione di riattivare l’impianto oggetto di concessione;con atto del 19 maggio 1998, quindi, l’Ispettorato territoriale chiedeva giustificazioni circa il prolungato mancato esercizio dell’impianto, intimando, per il caso di mancato riscontro o di carente giustificazione, l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
La ricorrente inoltrava apposita giustificazione, rappresentando nella propria istanza che mirava a riprendere le trasmissioni interrotte al solo fine di eliminare la turbativa al pubblico servizio di polizia stradale.
In data 2 luglio 1998, l’Ispettorato territoriale comunicava il provvedimento impugnato nel quale, manifestando la convinzione che l’impianto fosse stato attivato per l’occasione, significava che l’eventuale attivazione dell’impianto avrebbe comportato la disattivazione dello stesso, comunicando altresì l’avvio della procedura di richiesta di stralcio dell’impianto dal decreto di concessione rilasciato dalla direzione generale ministeriale.
Deve ritenersi, alla luce delle predette deduzioni e valutata la documentazione in atti, che l’Ispettorato territoriale non abbia tenuto in alcun conto le giustificazioni opposte dalla ricorrente, valutando erroneamente, sulla base di sporadiche rilevazioni, che l’impianto fosse stato spento ingiustificatamente.
L’incompleta verificazione della situazione di fatto esistente e la mancata considerazione delle giustificazioni tempestivamente presentate dalla ricorrente inducono a ritenere viziato per eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di istruttoria, il provvedimento impugnato.
In conclusione, assorbite le altre censure dedotte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di giudizio, valutate tutte le circostanze, possono essere interamente compensate tra le parti.