TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-08-27, n. 201904415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-08-27, n. 201904415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904415
Data del deposito : 27 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2019

N. 04415/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02490/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2490 dell’anno 2018, proposto da
D.D.C. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Piedimonte Matese (Ce), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
V F, rappresentata e difesa dall'avvocato M R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- dell'ordinanza n. 24 del 16/4/2018 Uff. Urb. N. 03 del 16 aprile 2018 emessa dal responsabile del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Piedimonte Matese, avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive realizzate in difformità dalla Concessione Edilizia Prot. n. 865 del 3.4.1978, ed il ripristino dello stato dei luoghi,

- della presupposta Determina del Comune di Piedimonte Matese di annullamento della Concessione Edilizia in sanatoria prot. N. 165/1374 del 25.01.208 rilasciata in favore della D.D.C. Immobiliare srl;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte Matese (Ce);

Visto l’atto di intervento in giudizio, ad opponendum, di Francesca Vinciguerra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta il 26/29 maggio 2018 e depositato il successivo 20 giugno, la D.D.C. Immobiliare S.r.l. ha esposto

- che la One Call srl si aggiudicava, partecipando alla vendita senza incanto tenutasi il 17 ottobre 2012 (procedura esecutiva immobiliare iscritta al

NRGE

293/2008 del Tribunale di S. Maria C.V.), il LOTTO n. 3, e precisamente: “ Piena ed intera proprietà di fabbricato articolata su tre livelli fuori terra oltre ad area circostante di proprietà esclusiva adibita a Giardino / parcheggio ubicata nel Comune di Piedimonte Matese CE alla via Matese snc. Il piano terra è composto da due sale ristorante, cucina, locale adibito alla cottura delle pizze, due magazzini, servizi igienici ed ampia tettoia esterna, il tutto per una superficie interna netta di mq 220. Circostante il fabbricato vi è un'area esterna di proprietà esclusiva di superficie pari a mq. 3000. Il primo ed il secondo piano costituiscono nel loro insieme un appartamento composto da ingresso, salotto, cucina, tre camere da letto, disimpegno, corridoio, e bagno al primo piano e da due camere da letto e disimpegno al piano secondo mansardato, oltre a due locali allo stato grezzo che costituiscono un sottotetto non abitabile. ”;

- che il fabbricato era riportato in Catasto Fabbricati con in seguenti dati:

* Foglio 10, Particella 284 sub 3, categoria A/2, Classe 3, vani 7, rendita € 596,51, via Matese, Piano 1;

* Foglio 10, particella 284 sub 6, categoria C/I Classe 5, mq 124, rendita 1.613,82 via Matese snc, Piano T;

mentre l'area circostante il fabbricato era riportata in Catasto Terreni al Foglio 10, particella 5168, uliveto di classe 1, are 30.26 r.d. € 15,63, r.a. € 6.25.

- che detto compendio immobiliare veniva trasferito alla One Call srl con Decreto del 25/1/13 rep. 71 /13;

- che lo stesso, successivamente, in virtù di atto di scissione con trasferimento di ramo d'azienda, passava dalla One Call srl alla D.D.C. Immobiliare srl (atto rogato dal Notaio P L in data 24/5/2016 rep. 32663 racc. 9339, registrato in data 25/5/2016 n. 2321/1T);

- che, nelle more, la One Call srl, che subentrava nella situazione di fatto e diritto in cui il bene si trovava, attesa l'assegnazione del bene all'esito della procedura esecutiva immobiliare, faceva propria la domanda di condono edilizio, presentata con prot 3747 del 28/2/1995 da F L (già proprietario dell'immobile e responsabile degli abusi), intesa ad ottenere il rilascio della concessione in sanatoria per gli abusi perpetrati, ovvero per le opere realizzate in difformità rispetto alla Concessione Edilizia Prot n. 865 del 3/4/1978;

- che, con comunicazione del 30/12/15 - prot 6740, la One Call srl, comunicava il suo subentro nel procedimento amministrativo di sanatoria, iniziato ed ancora non concluso, anche integrando la documentazione prevista dall'art. 35 della I. 47/85, nonché fornendo quanto richiesto dal Comune ad integrazione con nota prot. 299/T A 715843 del 30/10/14, ed allegando altresì il decreto di trasferimento del bene emesso dal Tribunale di S. Maria CV;

- che comunicazione analoga veniva effettuata a seguito della citata scissione in data 15/1/2018;

- che, all’esito dell'ulteriore istruttoria, venivano emessi, in data 27.12.2016, l’autorizzazione paesaggistica dal Comune di Piedimonte Matese, e, in data 14.11.2016, il parere favorevole da parte della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;

- che il Comune di Piedimonte Matese richiedeva il versamento (a titolo di oblazione, integrazioni ecc.) della somma di oltre € 36.000,00, ed all'esito emetteva la concessione edilizia in sanatoria prot. n. 165/1374 del 25/1/2018;

- che, tuttavia, tale titolo edilizio, veniva poi fatto oggetto, ad opera dello stesso ente territoriale, dapprima di sospensione (con Determina n. 9 del 2/2/18 Reg. Gen n. 84), e quindi addirittura di annullamento (con Determina prot. n. 178 del 29.03.2018);

- che tanto avveniva su richiesta di autotutela della società 2V srl, che scriveva all'ente comunale a mezzo del proprio legale, e, manifestando un interesse (dichiarandosi promittente acquirente del compendio), chiedeva di verificare l'iter procedimentale seguito;

- che il Comune di Piedimonte Matese, nonostante le note prodotte dall’interessata in sede di contraddittorio procedimentale, disponeva infine (con ordinanza n. 24 del 16.4.2018) l’abbattimento delle opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia prot. n. 865 del 3.4.1978, ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Tanto esposto, la D.D.C. Immobiliare srl ha impugnato gli atti in epigrafe indicati (ovvero il provvedimento di annullamento della concessione edilizia in sanatoria in precedenza rilasciatale, nonché il successivo ordine di demolizione delle opere divenute prive di titolo di assenso), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE — ECCESSO DI POTERE — CARENTE/INSUFFICENTE MOTIVAZIONE.

L'ordinanza n. 24 del 16/4/2018 Uff. Urb. N. 03 del 16 aprile 2018 emessa dal responsabile del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Piedimonte Matese, avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive realizzate in difformità della Concessione Edilizia prot. n. 865 del 3.4.1978 ed il ripristino dello stato dei luoghi, sarebbe illegittima e da annullarsi, in quanto emessa in violazione di legge e priva di una motivazione atta ad individuare un interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria, diverso e ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità, e idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, in deroga al carattere strettamente dovuto dell'ingiunzione a demolire.

La giurisprudenza avrebbe sottolineato come il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione dell'abuso e l'adozione dell'ordinanza di demolizione, nonché il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, possano costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale graverebbe sul Comune, nell'esercizio del potere repressivo — sanzionatorio, un obbligo motivazionale "rafforzato" circa l'individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria, diverso e ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità, e idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, in deroga al carattere strettamente dovuto dell'ingiunzione a demolire.

Come ravvisato dallo stesso Ente, gli abusi sarebbero stati compiuti nel 1978, quando l'opera era stata realizzata in difformità rispetto alla Concessione Edilizia prot n. 865 del 3/4/1978, e l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa a distanza di 40 anni, dopo che una concessione in sanatoria era stata emessa e poi illegittimamente annullata: l'Ente avrebbe ben conosciuto lo stato dei luoghi, e sarebbe rimasto inerte nel reprimere le opere abusive, della cui esistenza - come rilevato - aveva piena consapevolezza (opere sanabili e sanate);
salvo poi rivolgere tale ordine con celerità al nuovo proprietario e non al realizzatore degli abusi.

L’affidamento del privato sarebbe sorretto anche dalla presenza del procedimento amministrativo di sanatoria attivato con istanza prot. n. 3747 del 28/2/1995 da F L, già proprietario dell'immobile e responsabile degli abusi, inteso ad ottenere il rilascio della concessione in sanatoria per gli abusi perpetrati per le opere realizzate in difformità rispetto alla Concessione Edilizia Prot n. 865 del 3/4/1978.

La stessa One Call srl con comunicazione del 30/12/15 – prot. n. 6740 avrebbe comunicato l’intento di subentrare nel procedimento amministrativo iniziato dal Ferrante ed ancora non concluso, anche provvedendo ad integrare, come richiesto dal Comune di Piedimonte Matese, la documentazione prevista dall'art. 35 della 1. 47/85, nonché a fornire quanto richiesto dal Comune con nota prot. n. 2998/T A 715843 del 30/10/14, allegando altresì il decreto di trasferimento del bene emesso dal Tribunale di S. Maria CV, corrispondendo le somme dovute a titolo di oneri e oblazioni, ed ottenendo il rilascio della Concessione in Sanatoria poi illegittimamente e immotivatamente annullata, e infine seguita dalla immotivata ed impugnata illegittima ordinanza di demolizione.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE — ECCESSO DI POTERE — CARENZA DI MOTIVAZIONE.

La presupposta Determina di annullamento della Concessione Edilizia in sanatoria prot. n. 165/1374 del 25.01.208 in favore della D.D.C. Immobiliare srl, andrebbe annullata ai sensi della Legge 241/90 art. 21 octies.

L'Ente procedeva ad annullare la Concessione Edilizia rilasciata, a seguito di una nota pervenuta per conto della società 2 V srl, la quale scriveva all'ente a mezzo del proprio legale e manifestava un interesse (dichiarandosi promittente acquirente dell’immobile), e quindi chiedeva di verificare l'iter seguito. Il Comune, nonostante le osservazioni della società D.D.C. Immobiliare srl, procedeva all'annullamento della concessione in sanatoria in precedenza rilasciata, ed emetteva l’ordinanza di abbattimento di opere realizzate nel 1978 dal precedente proprietario, pur dopo 40 anni di inerzia.

La 2V srl in realtà non avrebbe alcun interesse nella vicenda, e non potrebbe subire alcun pregiudizio, in quanto l'atto dì "rent to buy" richiamato dalla stessa e sottoscritto con la One Call srl il 1/9/2015 recava all'art.

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