TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2011-07-21, n. 201106595
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Testo completo
N. 06595/2011 REG.PROV.COLL.
N. 13450/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13450 del 1994, proposto da:
B A e B G, ed ora B E, F ed J, V S e M S, eredi degli originari ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avv.ti R M, M M, con domicilio eletto presso M M in Roma, via E. Ximenes, 10;
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti R M, U G, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
Soc Edil Centro 86, n.c.;
per l'annullamento
del provvedimento recante SGOMBERO OPERE ABUSIVE E e trascrizione del provvedimento di IMMISSIONE IN POSSESSO del Comune sull’area di sedime.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
- Che i Signori Antonio e Giannevasio Bonfili hanno locato l'immobile al quale si riferisce il provvedimento impugnato alla Soc. Edil Centro 86 S.r.l. con contratto registrato a Roma al n.ro B/46246 il 28/10/1986;
- Che nell' anno 1993 i Signori Bonfili sono venuti a conoscenza che la società conduttrice, senza alcuna autorizzazione, aveva eseguito nell'immobile locato alcune opere abusive, e che pertanto con diffida stragiudiziale ne hanno intimato l'eliminazione;
- Che, successivamente, gli stessi hanno promosso una azione civile per la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, conclusosi con la sentenza della Corte di Appello Civile di Roma, III Sez., n.ro 200 dell 15/12/2005-17/1/2006, che ha dichiarato risolto il contratto di locazione;
- Che dall’istruttoria disposta con ordinanza n. 1582/2011 di questo Tribunale, è quindi risultato che le attività svolte nei manufatti abusivi in esame sono in fase di dismissione ai fini della loro successiva demolizione;
Che devono quindi essere accolti i motivi di gravame, proposti con il ricorso in epigrafe, contro il provvedimento impugnato, che ha accertato l'avvenuta acquisizione al Comune delle opere abusive descritte e del terreno ove insistono, in danno dei proprietari ricorrenti anche se questi ultimi non avevano avuto alcuna responsabilità nella realizzazione degli abusi ed hanno, anzi, fatto tutto ciò che era loro possibile per ottenere la rimozione delle opere;
- Che, alla stregua della sentenza n. 345/1991 dalla Corte Costituzionale, l'acquisizione gratuita dell'area e dei manufatti abusivi a favore del Comune, prevista dall'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, nel caso di "inottemperanza all' ordine di demolizione, non è, infatti, una misura strumentale diretta a consentire al Comune la demolizione, ma è un' autonoma sanzione da applicare al trasgressore, che non abbia ottemperato all' ordine di demolizione, e non anche al proprietario che sia estraneo all'abuso;
- Che le pregresse considerazioni consentono di ritenere assorbite le ulteriori censure;
- Che il ricorso deve conclusivamente essere accolto, con l'annullamento dell'atto impugnato e di ogni altro eventuale atto connesso. propedeutico o consequenziale, ivi inclusa, ove eventualmente intervenuto nelle more, l’atto di trascrizione del passaggio di proprietà nei registri immobiliari;
- Che sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti, in relazione alla complessità e non univocità della situazione di fatto apprezzata dal Comune nello svolgimento dei propri compiti di istituto di contrasto dell’abusivismo edilizio;