TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-06-19, n. 201801031

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-06-19, n. 201801031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201801031
Data del deposito : 19 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2018

N. 01031/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02108/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2108 del 2015, proposto da
N F, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, S O, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Olivari in Lecce, via Salandra,30;

contro

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale,2;
Ministero dell'Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ministero dell'Interno, Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;

nei confronti

M Slot S.r.l., A B non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla raccomandata a.r. del SUAP di Taranto prot. n. 102689 del 25.6.2015, a firma del Dirigente del settore economico e produttivo, ricevuta in data 30.6.2015, ad oggetto "Comunicazione. Attività di installazione giochi ai sensi dell'art. 86 c. 3 lett. c. nel locale "Rivendita generi d Monopoli" sito in Taranto alla via C. Battisti n. 577 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché per la declaratoria del diritto della signora N F, previa positiva verifica dei requisiti soggettivi ex art. 86 T.U.L.P.S., al subentro ed alla voltura della autorizzazione per la gestione di apparecchi da intrattenimento (slot) per la raccolta lecita di giocate site nella rivendita in Taranto, già intestate al precedente proprietario della rivendita, con conseguente statuizione di condanna a carico del Comune.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Ministero dell'Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e di Ministero dell'Interno e di Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra F Noemi, a seguito di acquisto del ramo di azienda della rivendita di generi di monopolio " Tabaccheria n. 54 di Basile Angelo ", ha prodotto istanza al Comune di Taranto per il subentro nella autorizzazione ex art. 86 TULPS per la gestione di apparecchi da intrattenimento (slot) per la raccolta lecita di giocate, già intestata al precedente proprietario della rivendita sig. A B.

Con raccomandata A.R. del SUAP di Taranto prot. n. 102689 del 25.06.2015, il Dirigente del settore economico e produttivo ha rappresentato che, trattandosi di subingresso, la richiesta non aveva valore di inizio attività, ma che era comunque necessaria l’autorizzazione ex art. 86 TULPS c. 3 e, dunque, la dimostrazione ex novo del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.R. n. 43/2013.

Ha quindi rilevato che l’istanza era stata formulata sulla base di un modello non conforme a quello pubblicato sul sito ed era priva della documentazione obbligatoria indicata nella modulistica on line, ed in particolare della relazione tecnica di un professionista che attestasse l’ubicazione dell’attività commerciale “ in un raggio non inferiore a 500 mt ” dalle strutture indicate dalla menzionata L.R. n. 43/2013 (luoghi di culto, ospedali, scuole ecc.).

Avverso detto provvedimento, la sig.ra F ha proposto il gravame in esame con ricorso notificato in data 27 luglio 2017.

Con decreto inaudita altera parte n. 408 dell’11 agosto 2015, il Presidente del Tar Lecce ha respinto la misura cautelare richiesta, ritenendo che “ il provvedimento impugnato non determina una situazione caratterizzata da estrema gravità e urgenza tale da giustificare la concessione dell’invocata misura cautelare provvisoria ”.

Si sono costituiti il Comune di Taranto in data 4 settembre 2015, ed il Ministero dell’Economia e delle finanze il successivo 3 novembre, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.

Tutte le parti in causa hanno esaustivamente esplicato le proprie argomentazioni difensive.

In esito alla Camera di consiglio del successivo 9 settembre, rilevato che “ con ordinanza n. 2529/2015 della medesima sezione era già stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 L.R.43/2013 in relazione all’art.7 c.10 D.L.158/2012, per violazione degli artt.117 c.3,117, secondo comma lettera h) ” il Collegio ha concesso la sospensione dell’efficacia dell’atto gravato.

Nelle more, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 108/2017 ha dichiarato infondata la suddetta questione di costituzionalità, ritenendo legittima la norma anche nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati.

All’udienza del 6 giugno, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

2. Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover procedere all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, che deduce la propria estraneità al giudizio in quanto la materia sarebbe stata decentrata, e non rientrerebbe più nelle specifiche attribuzioni di pubblica sicurezza.

La censura non può essere accolta.

Invero, oggetto della domanda della ricorrente è la declaratoria del diritto, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ex art. 86 TULPS, al subentro nell’autorizzazione per la gestione di apparecchi di intrattenimento (slot).

Orbene, come rilevato finanche dal Ministero convenuto, per ottenere la voltura della licenza già rilasciata al precedente titolare, è necessaria anche l’iscrizione all’Albo Ries, la cui competenza è riservata all’Amministrazione statale.

Tanto è sufficiente ad integrare la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno.

2.1 Sempre in via preliminare, deve darsi atto dell’ammissibilità del ricorso che occupa.

La difesa dell’Amministrazione comunale, invero, assume che l’atto gravato avrebbe natura endo-procedimentale e che, allo stato, sarebbe privo di valenza lesiva degli interessi di cui la ricorrente è titolare.

Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato precisa che l’istanza presentata dalla F, oltre ad essere stata redatta utilizzando un modello non conforme a quello pubblicato sul sito, è altresì priva della documentazione obbligatoria ivi indicata, ed in particolare della relazione tecnica asseverata da professionista abilitato circa l’ubicazione del locale nel quale si svolge l’attività di esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco.

Essa si traduce, quindi, in un diniego dell’autorizzazione richiesta e, in quanto tale, si palesa come immediatamente lesivo ed autonomamente impugnabile, in quanto idoneo a determinare un arresto del procedimento.

3. Nel merito, il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto.

3.1 Con il primo motivo, la F lamenta la “ violazione e falsa applicazione art. 86 e 110 T.U.L.P.S. (R.D. 773 del 18/6/1931) – violazione e falsa applicazione L.R. Puglia n. 43/2013 art. 6, comma III, e art. 7 – violazione e falsa applicazione art. 1 comma II D.L. 1/2012 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti ”.

Rappresenta in proposito che il Comune avrebbe dovuto procedere al controllo dei soli requisiti attinenti alla sfera soggettiva del subentrante, e non anche i requisiti attinenti ai dati oggettivi dell’attività e dell’ubicazione dell’immobile ove la stessa si svolge.

Afferma che avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 6 comma III della L.R. 43/2013, in forza del quale le autorizzazioni già esistenti scadrebbero trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore della norma, e che i limiti alla libertà di impresa devono essere interpretati restrittivamente.

Le amministrazione resistenti assumono, viceversa, che, in base al combinato disposto dell’art. 86 comma 3 del TULPS e dell’art. 7 della legge regionale 43/2013, il rilascio della licenza in esame è condizionato oltre che al possesso dei requisiti soggettivi del titolare, anche al possesso di quelli oggettivi relativi al locale e al rispetto delle distanze minime da scuole, istituti di culto, e dalle altre strutture ivi indicate.

Preliminarmente rileva il collegio che il richiamo all’art. 6 comma III della legge regionale 43/2013, rubricato “ Informazione sanitaria nelle case da gioco ”, è del tutto inconferente ai fini che occupano.

Invero, le norme che regolano la fattispecie de qua sono gli articoli 86 e 110 del TULPS e l’art. 7 della predetta legge regionale.

Ciò precisato, la censura non può trovare accoglimento per le ragioni che si vengono ad illustrare.

L’art. 7 legge regionale 43/2013 prevede che: “ 1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

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