TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2019-01-08, n. 201900221
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2019
N. 00221/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10989/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10989 del 2018, proposto da
G D P, rappresentato e difeso dagli avvocati F T, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico 7;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari idonee,
- del decreto MIBACT-SR-LAZIO Rep. Decreti n. 58 del 2 agosto 2018, notificato nella medesima data con nota prot. 6530/2018 (doc. 1), di “rigetto dell'istanza di revisione del provvedimento di vincolo del 08.03.1991 de quo, relativo allo studio d'artista A P, sito in via Margutta 54, presentata ai sensi dell'art. 128, comma 3, art 51 D.lgs 42/2004, dal Sig. Giuseppe di Pietro per il tramite dello Studio legale Tedeschini”;
nonché, per quanto occorrer possa:
- della nota MIBACT-SR-LAZ SEGDIR 0005041 del 14/06/2018 (doc. 2), avente ad oggetto “Di Pietro Giuseppe c/ Mibact – ordinanza del TAR Lazio n. 4088/2018. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di revisione D.M. n. 107135 del 8.3.1991 della dichiarazione dell'interesse particolarmente importante dello studio d'artista Assein P sito in via Margutta 54 (Roma), presentata ai sensi dell'art. 128, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.”;
- della relazione per CO.RE.PA.CU. del 2/07/2018, allegata al decreto sub. doc. 1;
- della relazione prot. n. 10052 del 30/05/2018 redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 24/05/2018, ancorché di tenore sconosciuto;
- della nota del Segretario Regionale del Lazio prot. n. 11807 del 14/06/2018, ancorché di tenore sconosciuto;
- della nota della Soprintendenza prot. n. 11848 del 14/06/2018, ancorché di tenore sconosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per la conseguente condanna
- dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi che verranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente premette di aver acquistato in data 29/06/1984 un appartamento sito in Roma, Via Margutta n. 54, distinto in catasto al foglio 471, nn. 21/5, e 194, piano T, zona 1, cat. A/2, adibito prima ad uso studio dello scultore A P dal 1933 sino alla morte, avvenuta in data 25/09/1973, e, successivamente dal figlio, subentrato nel contratto di locazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 392/1978, fino allo sfratto avvenuto il 29/09/2006.
Con D.M. n. 138832 del 13/10/1989 lo studio dello scultore è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della L. n. 1089/1939, con conseguente inamovibilità dallo stabile e divieto di modificazione della destinazione d’uso dei relativi locali.
Tale decreto è stato impugnato dal ricorrente con ricorso giurisdizionale, accolto con sentenza n. 47/1991 per difetto di motivazione in quanto ritenuto privo di “quella approfondita valutazione dell’esatta consistenza ed importanza dell’interesse storico delle cose conservate, la sola che poteva giustificare il vincolo in questione e quindi il sacrificio della posizione del privato a fronte dell’interesse pubblico”.
In esecuzione della predetta sentenza il Ministero ha rieditato la dichiarazione di interesse particolarmente importante dello studio d’artista, sulla base di una nuova relazione della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, con successivo D.M. n. 107134 dell’8/03/91, anch’esso impugnato con ricorso respinto in quanto era stata ritenuta sufficientemente integrata la carenza motivazionale.
Infine il ricorrente ha formulato istanza ex art. 128, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004 del 30 settembre 2014 di revisione del vincolo, sostenendo che la situazione dell’immobile nel tempo è profondamente mutata rispetto alle condizioni che avevano determinato il Ministero ad imporre il vincolo nel 1991, durante il lungo periodo (33 anni) in cui era stato occupato dal figlio dell’artista, che aveva modificato la destinazione d’uso dello studio d’artista, adibendolo a sua privata abitazione, per cui era stato “rimosso dall’appartamento ogni elemento storico-culturale dello studio d’arte, lasciandovi solamente dei bozzetti in gesso ed alcuni ritratti allocati sugli scaffali”, come attestato dai verbali in data 22/11/2006 e 20/02/2007 (il ricorrente precisa che restano solo “86 bozzetti abbandonati in scaffali nascosti all’interesse storico-culturale pubblico privi in se e per se di qualsiasi elemento storico-culturale”).
L’istanza di revisione è rimasta prima senza esito, per cui il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a., accolto con sentenza n. 12761/2015, in esecuzione della quale è stato adottato il decreto MIBACT del 30/12/2015 n. 76/2015, con il quale è stata respinta l’istanza di revisione; anche tale decreto è stato impugnato con ricorso giurisdizionale, accolto con sentenza TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 9533/2017, in quanto ritenuto non adeguatamente motivato in ordine all’avvenuta evoluzione dello stato di fatto (<<che attualmente configura una sorta di mero magazzino di residui cimeli e non uno studio conservato come tale e quindi come tale degno di essere per così dire “musealizzato”>>), ed in contrasto con il principio di proporzionalità (in quanto <<comprime notevolmente le facoltà dominicali del ricorrente senza un motivato e dimostrato beneficio per l’interesse pubblico, mediante l’imposizione di un vincolo privo del sostanziale requisito di idoneità a perseguire lo stesso>>).
La sentenza è rimasta inizialmente ineseguita, per cui il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza, accolto con ordinanza n. 4088 del 13/04/2018.
Con nota MIBACT-SR-LAZ SEGDIR 0005041 del 14/06/2018 il Ministero ha avviato il procedimento di riesame comunicando al ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di revisione del D.M. n. 107135 del 8.3.1991.
Il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, rilevando che le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di revisione addotte dal MIBACT erano meramente reiterative di quelle poste a fondamento del Decreto del 30/12/2015, annullato con l’eseguenda sentenza n. 9533/2017.
Con decreto MIBACT-SR-LAZIO n. 58 del 2 agosto 2018, disattese le osservazioni del ricorrente sulla base della relazione di replica e controdeduzioni della Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio, è stata respinta l’istanza di revisione del provvedimento di vincolo.
Detto provvedimento è stato impugnato con il ricorso in esame deducendo i seguenti motivi di censura:
1) Violazione di legge: nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla Sentenza TAR Lazio, Roma, n. 9533/2017. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 42 e 97 Cost.. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche di difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione, illogicità e contraddittorietà, sviamento di potere mancata valutazione del legittimo affidamento del privato ed ingiustizia manifesta.
Secondo il ricorrente le motivazioni del provvedimento impugnato si pongono in palese contrasto con la sentenza n. 9533 del 14/09/2017, dato che i motivi di rigetto addotti concernono esclusivamente “la lunghezza del periodo di permanenza dello scultore nello Studio oggetto di vincolo, il legame creatosi tra l’artista e l’immobile di cui i beni e gli oggetti conservati all’interno sono la manifestazione materiale, nonché la rarità di luoghi del genere in una zona oramai costituita solo da alberghi ed esercizi commerciali”, reiterando le motivazioni del provvedimento già annullato per difetto di motivazione con la sentenza n. 9533/2017.
Secondo il ricorrente, il Ministero insiste nel considerare esclusivamente il lungo periodo di permanenza dello scultore Assein P e l’attività svolta dallo stesso fino alla metà degli anni ‘70, trascurando le vicende successive “che hanno reciso quel legame irreversibilmente, rendendo lo stabile molto lontano dalla destinazione d’uso ad essa impressa nel 1991”, a seguito del mutamento di destinazione d’uso da parte del nuovo inquilino, con modificazione dello stato dei luoghi protrattosi fino al 2006, per cui “da ormai oltre quarant’anni, non vi è alcun elemento che possa giustificare la compressione del diritto del proprietario a godere dell’immobile e l’Amministrazione, mancando in tal senso quel requisito della funzione come studio d’artista “da almeno vent’anni”. In particolare sostiene che il vincolo apposto sull’immobile in contestazione “non beneficia, invero, nessuno: né il privato proprietario dell’immobile che è leso in maniera incomprensibile ed estremamente dannosa nel suo diritto di proprietà del bene immobile di valore estremamente elevato per l’impossibilità di rimuovere le opere che vi si trovano all’interno; né tantomeno la collettività, cui è impedita la visione dei ricordi dell’artista che troverebbero certamente migliore collocazione in un luogo aperto al pubblico che possa