TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-05-24, n. 201601298

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-05-24, n. 201601298
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201601298
Data del deposito : 24 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03579/2015 REG.RIC.

N. 01298/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03579/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3579 del 2015, proposto da:
TRINI MARKETING GLOBAL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. I C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L C, sito in Palermo in Viale R. Margherita n.42;

contro

il COMUNE di SCIACCA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l'ottemperanza

alla sentenza del Tribunale Civile di Sciacca n.308/12 del 14/08/2012;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO:

- che con atto notificato in data 18/11/2015 e depositato in data 25/11/2015 parte ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Sciacca in epigrafe indicata, per la parte in cui condanna il Comune di Sciacca “… al pagamento nei confronti di Trini Marketing Global s.r.l. della somma di € 61.160,23 oltre interessi come precisati in motivazione”;

- che parte ricorrente ha chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, vinte le spese;

- che il Comune di Sciacca, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;

- che alla camera di consiglio del 12 maggio 2016 la causa è stata posta in decisione;

RITENUTO:

- che, con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa quanto segue: a) la sentenza del Tribunale Civile di Sciacca n. 308/2012, per la cui esecuzione è causa, è stata munita di formula esecutiva il 06/09/2012;
b) in tale forma è stata notificata il 26/09/2012 al Comune di Sciacca presso la sua sede;
c) sulla sentenza si è formato il giudicato, giusta attestazione apposta in data 13/03/2014 dalla Cancelleria del Tribunale di Sciacca;

- che dalla data di perfezionamento della notificazione al Comune di Sciacca, presso la sua sede, della sentenza di che trattasi in forma esecutiva, alla data di instaurazione del presente giudizio (con la notifica ed il deposito del ricorso in epigrafe) è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i.;

- che, pertanto, il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto con riferimento all’obbligo del pagamento delle somme dovute;

RITENUTO, in conclusione che:

- va dichiarato l’obbligo del Comune di Sciacca di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, in parte qua, provvedendo al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme risultanti dovute in forza dello stesso nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;

- va altresì dichiarato l’obbligo del Comune di Sciacca alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in sentenza secondo i criteri in essa precisati, anche delle spese accessorie, ma non di quelle relative all’atto di precetto;
infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame e alla notifica della stessa, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le spese che non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c., né quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, e una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall'eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto;

- per l'ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine assegnato, è nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Ribera il quale, su istanza della parte interessata e con oneri a carico della parte resistente, darà seguito agli adempimenti conseguenti alla presente sentenza nell'ulteriore termine di giorni 30 (trenta). Il medesimo commissario ad acta è autorizzato all'adozione, se necessario, della deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1 lett. a d. lgs. n. 267 del 2000) ed alla correlata variazione al bilancio (art. 175 d. lgs. n. 267 del 2000);

- le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della mancata opposizione al ricorso da parte dell’Amministrazione intimata.

Va disposta la trasmissione della presente sentenza alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana stante i profili di responsabilità per danno erariale connessi all'incremento degli oneri a carico del Comune per via dell'inerzia serbata.

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