TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-11-21, n. 202200814
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Pubblicato il 21/11/2022
N. 00814/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2020, proposto da F S s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato N L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Città di Castello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato M L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n. 73;
Regione Umbria, non costituita in giudizio;
nei confronti
F S, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Città di Castello n. 1 del 21 gennaio 2020 – Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente, avente ad oggetto l’approvazione definitiva della variante generale al P.R.G. – Piano Regolatore Generale – Parte Operativa, vigente nel Comune di Città di Castello, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 14 aprile 2020, Serie Avvisi e Concorsi, Anno 51° - Numero 18;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Città di Castello n. 2 del 21 gennaio 2020 – Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Città di Castello;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto conseguente e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Città di Castello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della delibera del Consiglio comunale di Città di Castello n.1/2020 (di approvazione della variante generale al PRG, parte operativa) e della deliberazione del Consiglio Comunale di Città di Castello n. 2 del 21 gennaio 2020 – Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Città di Castello.
Si lamenta, nello specifico, la mancata elevazione dalla classe V alla classe VI della classificazione acustica della zona ove è collocata l’attività economica della società odierna ricorrente.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:
I. Violazione e/o mancata o inesatta applicazione degli artt. 4 e 6 della legge n. 447/95, atteso che <<a fronte della precedente classificazione della zona in cui è situato il comparto di proprietà della società ricorrente in zona D – e di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 – in coordinamento al criterio contenuto nella legge n. 447 del 1995 e soprattutto rispetto alle preesistenti destinazioni si ritiene congruo e giusto l’inserimento della predetta zona all’interno della Classe VI anche in considerazione del fatto che la zona in oggetto si incardini in più ampia area esclusivamente interessata da attività industriali e prive di insediamenti abitativi>>.
II. Violazione e/o mancata o inesatta applicazione degli articoli 114 e 117 del regolamento regionale n. 2 del 18 febbraio 2015 (Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 -Testo unico Governo del territorio e materie correlate), atteso che <<Nel comparto in oggetto risultano presenti solo edifici con caratteristica industriale-artigianale ed edifici pertinenziali all’attività produttiva, pertanto in base alla effettiva condizione di fruizione del territorio ed in base al disposto dell’art. 117 del Regolamento Regionale n. 2/2015, il comparto in oggetto va necessariamente assegnato alla classe VI “Aree esclusivamente industriali”, anziché alla classe V “Aree prevalentemente industriali” attualmente assegnata nel PCA adottato con la delibera del consiglio comunale n. 83 del 08 ottobre 2018>>.
III. Eccesso di potere per omessa, insufficiente e carente istruttoria, errore sui fatti posti alla base degli atti impugnati, contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa, atteso che <<Dall’esame della Deliberazione del Consiglio Comunale di Città di Castello n. 2 del 21/01/2020 – Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente (…), avente ad oggetto l’approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Città di Castello, si rileva che nell’esame delle osservazioni risulta non presente il rimando espresso all’ausilio tecnico dell’ARPA o a emissione di pareri tecnici, né in particolare sulla questione della classificazione acustica delle aree industriali (…).
IV. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto quanto all’inserimento dell’area interessata in classe V – precedentemente in classe IV, atteso che la zona di riferimento non avrebbe potuto non essere inserita all’interno della Classe VI “Zona esclusivamente industriale” in ragione della preesistente destinazione d’uso e della presenza di edifici industriali ed artigianali, edifici pertinenziali alle attività produttive.
Il Comune di Città di Castello si è costituito in giudizio contestando nel merito le censure ex adverso svolte ed eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che l’interesse ad ottenere una classificazione in classe acustica VI contrasta con la classificazione dell’attività della ricorrente (autolavaggio) quale attività artigianale e non industriale. Ulteriore profilo di inammissibilità riguarderebbe inoltre la sola impugnativa proposta avverso la variante al PRG, pretendendo la ricorrente di modificare esclusivamente la classificazione acustica e non anche le previsioni urbanistiche.
All’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022, la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione resistente.
Osserva infatti il Collegio che la società ricorrente svolge quale attività economica prevalente quella di <<autolavaggio, automatico ed a mano, esterno ed interno, ed ingrassaggio di auto, furgoni, moto, camion, e veicoli in genere>>(cfr., visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia.).
Trattasi, a ben vedere, di attività di carattere commerciale e di servizi, che appare formalmente e sostanzialmente incoerente rispetto alla pretesa classificazione acustica di livello VI (Area esclusivamente industriale), dell’area ove detta attività viene esercitata, senza preclusione alcuna rispetto alla classe acustica di livello V (Area prevalentemente industriale) allo stato vigente.
Non si comprende pertanto quale possa essere l’interesse della ricorrente a vedersi riconosciuta la massima classificazione acustica di livello VI, in zona peraltro storicamente caratterizzata da un tessuto edilizio di tipo “misto”, nella quale insistono anche nuclei abitativi.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo la ricorrente ottenuto, a seguito delle osservazioni formulate all’Amministrazione comunale, la massima classificazione ottenibile rispetto all’attività in concreto esercitata, come desumibile dalla visura camerale versata in atti.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo.