TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-11-27, n. 201711748
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Testo completo
Pubblicato il 27/11/2017
N. 11748/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11122/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11122 del 2008, proposto da:
RAI– RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati C P, M P, E S D, con domicilio eletto presso lo studio E S D in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;
per l'annullamento
della delibera prot. n. 20/08/CSP, adottata il 31 gennaio 2008, con la quale è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00, per la ritenuta violazione dei paragrafi nn. 2.2 e 2.4 del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori e dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2005, in relazione alla trasmissione, da parte dell’emittente Rai 2 , dell’episodio “ Salmo 23 ” della serie televisiva “ Lost ” in data 13 marzo 2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2017 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni– A.G.Com., con delibera n. 20/08/CSP, del 31 gennaio 2008, ha ingiunto alla RA.I.– Radiotelevisione Italiana s.p.a., concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 a causa della riscontrata “ violazione dei paragrafi 2.2 e 2.4 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l’articolo 34 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ”.
La sanzione è stata inflitta a seguito del fatto che l’emittente Rai 2 aveva trasmesso “ il 13 marzo 2007 a partire dalle ore 21:00 circa il telefilm ‘Lost’ al cui interno si sono rilevati contenuti di violenza ”: in particolare l’emittente avrebbe mandato in onda tale telefilm, “ suscettibile di attrarre pubblico minorile ”, senza provvedere all’opportuna segnalazione iconografica in ordine all’adeguatezza dei contenuti proposti, pertanto non consentendo “ alle famiglie l’espletamento della propria funzione educativa come previsto dallo stesso Codice alla lettera c) dei principi generali e al paragrafo 2.1 ”. La trasmissione in questione era quella dell’episodio intitolato “ Salmo 23 ” della serie televisiva “ Lost ”, contenente una scena – andata “ in onda in fascia oraria di ‘televisione per tutti’ (ora 21:52 circa) ” – nella quale si vede un bambino che “ viene intimato di uccidere con un colpo di arma da fuoco un anziano e, subito dopo, si trova ad assistere all’omicidio di quest’ultimo da parte di un ragazzo ”. Come ancora si legge nella motivazione dell’atto, “ Tale scena violenta, per caratteristiche presentate e collocazione oraria, è di particolare impatto emotivo per un pubblico di minori, tenuto conto che nella stessa sono coinvolte persone di età minorile, che la rappresentazione appare crudemente realistica e che la scena non è preceduta da idonea argomentazione che ne agevoli la comprensibilità (è infatti collocata, come confermato dall’emittente medesima, ad inizio episodio) ”.
Non ritenendo legittima la sanzione inflitta, la RA.I.– Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione dell’A.G.Com. dinnanzi a questo TAR con il ricorso oggi in decisione, chiedendone l’annullamento ed estendendo il gravame anche al presupposto atto di contestazione, datato 11 settembre 2007, nonché al “ Regolamento in materia di procedure sanzionatorie ” adottato dall’Autorità con delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 (come modificata dalla delibera n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008). Questi, in sintesi, i motivi di diritto sollevati:
- violazione dell’art. 6, comma 1, della delibera n. 136/06/CONS per mancato rispetto, in punto di adozione del provvedimento finale, del termine di 150 giorni, da considerarsi perentorio, decorrente dalla data (nel caso di specie, 12 settembre 2007) di notificazione dell’atto di contestazione; qui la ricorrente precisa che, a suo avviso, ad essere rilevante, ai fini della verifica sul rispetto del termine, sarebbe la data di notificazione dell’atto finale (nella specie, avvenuta il 31 luglio 2008) e non la data di adozione di esso (31 gennaio 2008), trattandosi di atto recettizio;
- violazione dell’art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981 (quale richiamato dall’art. 10, comma 4, della delibera n. 136/06/CONS), per mancato rispetto, altresì, del termine di 90 giorni per la notifica del provvedimento sanzionatorio;
- violazione dell’art. 5, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS, per mancato rispetto (altresì) del termine di 90 giorni ivi previsto per la notifica dell’atto di contestazione: laddove l’invocata norma fa decorrere detto termine “ dal completo accertamento del fatto ”, essa andrebbe interpretata nel senso che già la “possibilità di accertamento” lo farebbe decorrere;
- carenza di potere; incompetenza; falsa applicazione degli artt. 4, 34 e 35 del d.lgs. n. 177 del 2005 e dei paragrafi nn. 2.2 e 2.4 del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori: secondo la ricorrente, l’A.G.Com. sarebbe competente solo a sanzionare i “divieti” di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 177 del 2005, nozione nella quale non rientrerebbero i comportamenti positivi previsti astrattamente dai paragrafi nn. 2.2 e 2.4 del Codice;
- violazione, erronea e falsa applicazione dei paragrafi nn. 2.2 e 2.4 del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori; violazione del principio di proporzionalità e difetto di istruttoria: secondo la ricorrente, nella fattispecie, l’emittente non avrebbe affatto dovuto sconsigliare la visione del filmato ai minori, mediante la corrispondente segnalazione iconografica; del resto, quel filmato, per come strutturato ed in base alla popolarità del telefilm “ Lost ”, giammai avrebbe avuto l’idoneità di infliggere un vulnus allo sviluppo psico-fisico dei minori (qui la ricorrente si è a lungo soffermata nella descrizione delle scene e della trama dell’episodio mandato in onda, nonché sulle caratteristiche e sui contenuti dell’intera serie di “ Lost ”);
- eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta;
- violazione degli artt. 34, comma 3, e 35, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, per mancato apporto istruttorio del Comitato di Applicazione del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori;
- violazione dell’art. 3, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 97 del 1995, convertito in legge n. 203 del 1995, per omessa preventiva acquisizione del parere delle speciali Commissioni di revisione di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 161 del 1962;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione, ai fini di valutare la violazione del precetti del Codice di Autoregolamentazione, non si sarebbe servita “dei saperi specialistici indispensabili per l’espressione del giudizio di idoneità alla visione da parte dei minori”;
- violazione dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2005 e degli artt. 3, 4 e 11 della legge n. 689 del 1981, per mancata valutazione dell’elemento della colpa nel comportamento posto in essere dalla ricorrente; in ogni caso, quest’ultima si sarebbe comportata secondo “assoluta buona fede [...] in guisa tale da far venir meno, per carenza dell’elemento soggettivo, la possibilità per l’AGCOM di sanzionare la trasmissione”.
2. Si è costituita in giudizio, con atto di mero stile, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del proprio Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
3. Con decreto n. 11902 del 2015 il del Presidente di questa Sezione ha dichiarato la perenzione del ricorso, ai sensi dell’art. 82, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di ricorso c.d. ultraquinquennale per il quale, nonostante l’apposito avviso della Segreteria di questo TAR, non risultava essere stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.