TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-11-24, n. 202203343
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Pubblicato il 24/11/2022
N. 03343/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02182/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2182 del 2016, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M T e M T N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. M T N in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 38/B;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ingiunzione di demolizione -OMISSIS-del 6.6.2016;
- della Determinazione n. -OMISSIS- del 29.3.2016 di diniego della concessione edilizia in sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso regolarmente notificato e deposito, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto premettendo:
- di essere proprietario di un fabbricato a due elevazioni fuori terra (piano primo e primo piano) sito in -OMISSIS- (PA) e catastalmente individuato al NCEU di -OMISSIS- al foglio -OMISSIS-, adibito a civile abitazione;
- di avere presentato, in data 3 dicembre 2014, un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/03 (prot. nn. 35393 e 35394) relativa al predetto fabbricato, per una superficie utile pari a 215,78 mq.;
- che tale istanza è stata rigettata con conseguente adozione dell’ordine di demolizione gravato.
Ciò premesso, il ricorrente ha proposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
1) NULLITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELL'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE N. 05 DEL 06.06.2016 PER MANCATA NOTIFICA DEL DINIEGO DI SANATORIA. ILLEGITTIMITÀ DELL’INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, stante la mancata notifica del diniego di sanatoria e l’assenza di motivazione di tale provvedimento negativo.
2) NULLITÀ DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZONE N. 5 DEL 06.06.2016 PER INDETERMINATEZZA DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO (ART. 21/ SEPTIES L. 241/90). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/90, COME RECEPITA IN SICILIA CON L.R. N. 10/91. ECCESSO DI POTERE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, stante l’assenza dell’esatta individuazione dei fabbricati da demolire.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, il Comune intimato non si è costituito.
All’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a., tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E invero, l’ordinanza di demolizione impugnata richiama il provvedimento di diniego di condono e la motivazione sottesa a tale determinazione con il puntuale richiamo all’art. 32, comma 25 della l. n. 326/2003 secondo cui “ Le disposizioni di cui ai e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. ”.
Avendo avuto conoscenza del diniego di condono e della sottesa motivazione – inerente ai limiti dimensionali del fabbricato da sanare – il ricorrente non ha articolato precise e specifiche censure tese a contrastare le ragioni esposte dalla P.A.
Anche il secondo motivo di ricorso sono infondati poiché l’ordinanza di demolizione è puntualmente motivata descrivendo puntualmente le opere abusive. Inoltre, l’esatta individuazione delle opere da demolire è chiaramente conosciuta dalla parte ricorrente che ne ha richiesto il condono con apposita istanza.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.