TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2013-04-08, n. 201301833
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01833/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04053/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4053 del 2011, proposto da:
F D V, rappresentato e difeso dall'avv. S D V, con domicilio eletto presso Francesco Maria Del Vecchio in Napoli, Riviera di Chiaia N.242;
contro
Comune di Benevento, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;
nei confronti di
Tecnolegno S.r.l.;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2464 del 22.06.2009, pubblicata in data 20.07.2009 e munita di formula esecutiva in data 18.09.2009, notificata in data 01.10.2009 e non impugnata nei termini di legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 114 e 74 d.lgs. 104/2010;accertata l’integrità del contraddittorio;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2464 del 22.06.2009, il Comune di Benevento veniva condannato a pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro 78 per spese, 1270 diritti e 2.970 onorari relativi al secondo grado di giudizio, cui devono aggiungersi euro 269,40 per spese, 3500 per diritti e 4200 per onorari relativi al primo grado di giudizio;
che tale sentenza munita di formula esecutiva in data 18.09.2009, veniva notificata in data 01.10.2009;
di aver notificato al Comune l’atto di diffida e messa in mora in data 07.03.2011;
che, tuttavia, il Comune persisteva nel suo inadempimento, sicché il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli;assegnarsi al Comune di Benevento il termine di giorni trenta per ottemperare;nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli;
DIRITTO
CONSIDERATO che il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto nei limiti di seguito indicati;
che, come già ritenuto da questa Sezione, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e 114 codice del processo amministrativo, per l’accoglimento del ricorso, in quanto la sentenza in epigrafe indicata, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente, quale procuratore antistatario, delle spese di lite, è esecutiva, come da certificazione della cancelleria del 18.09.2009, né è stata impugnata, come si evince dalla certificazione della cancelleria del 05.02.2011;
che l’inerzia del Comune è illegittima in quanto violativa dell’obbligo, previsto dagli artt. 4 L. n. 2248/1865 e 37 L. n. 1034/71, dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato;
che il Comune non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01), anzi non si è neppure costituito;
che, in particolare, deve essere accolta la domanda con cui parte ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicato con condanna del Comune al pagamento della relativa somma, oltre agli interessi legali richiesti in questa sede, a far data dalla pubblicazione della sentenza;
che nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;che non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;C.d.S. sez. IV n. 2490/01;C.d.S. sez. IV n. 175/87);
che, conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Benevento di dare esecuzione alla suindicata sentenza, nei limiti delle somme portate dalla medesima, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonché alle spese relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida;
che l’Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Benevento, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
che le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Comune intimato e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille). Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
che le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dell’inadempiente Comune e vanno liquidate nell’importo indicato in dispositivo, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto;